Nomina obbligatoria del Collegio sindacale 2018
La Legge 19.10.2017 n. 155 (in G.U. 30.10.2017 n. 254) prevede la riduzione dei limiti previsti per la nomina obbligatoria del collegio sindacale (2018).
La norma prevede l’ emanazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore di un decreto attuativo, quindi entro il 14/11/2018.
Lo schema del decreto è ora già disponibile anche se non ancora oggi (02/12/2018) approvato come DLgs.
L’art.378 dello schema di DLgs, modifica l’art.2477 del codice civile cambiando i limiti di cui all’art.2435 bis del codice civile, portati a grandezze molto ridotte e limitandone il superamento da 2 dei 3 limiti ad 1 solo dei 3.
La prossima approvazione (per ora 02/12/2018 lo schema non è approvato, ma la L.n.155/2017 lo prevedeva entro 12 mesi dal 19/11/2017) del DLgs. sulla crisi d’impresa estende quindi a molte SRL il caso di nomina obbligatoria del Collegio sindacale.
L’attuale obbligo è previsto per le SRL che per due esercizi abbia superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Mentre il (futuro) nuovo limite deve essere superato in uno solo degli elementi:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Non sono note le modalita operative.
Se il DLgs fosse approvato entro nel 2018, potrebbe entrare in vigore nel 2019 per i bilanci approvati nel 2020. Ma se entrasse in vigore immediatamente in mancanza di una norma transitoria potrebbe rendere obbligatoria la verifica dimensionale già con l’assemblea dei soci, che approva il bilancio 2018, per esaminare se sia superato almeno uno dei nuovi suddetti limiti. Nel qual caso l’assemblea deve provvedere alla nomina del Collegio sindacale entro 30 giorni.
Si presentano profili di incertezza operatività della nuova disciplina – una volta emanata – mancando sia nella Legge delega, sia nella proposta di DLgs., uno specifico regime transitorio in ordine alla decorrenza dei nuovi limiti.
Non è chiaro se, entrate in vigore le disposizioni attuative, i nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione con riferimento agli esercizi in corso alla data della sua entrata in vigore, oppure a quelli aventi inizio da data successiva (auspicabile) o addirittura precedente (nei limiti in quest’ultimo caso di due, così come richiesto dalla norma).
La questione riguarda tutte le società che, secondo il vigente art. 2477 c.c. e 2435 bis, non risultano oggi obbligate alla nomina, perché non hanno superato gli attuali limiti, ma che potrebbero aver già superato i (futuri) limiti, già alla data di entrata in vigore della disposizione attuativa.
In mancanza di un’ apposita disposizione transitoria l’ interpretazione, normalmente retta dal principio di irretroattività, utilizzata dal legislatore nella successioni delle leggi nel tempo, potrebbe far propendere per la considerazione che i parametri da verificare siano quelli degli esercizi successivi alla data di entrata in vigore e quindi per due anni di “sospensione” della nomina.