Comunicazione dati Titolari effettivi.
Nella direzione della semplificazione (!?), il 09/10/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per la comunicazione dei dati dei titolari effettivi.
I dati dei titolari delle società (anche se già presenti quali soci) dovranno essere comunicati al Registro Imprese (camera di commercio).
Chi sono i soggetti coinvolti?
Tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili.
Cos’è?
E’ l’iscrizione al registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio, la comunicazione è resa mediante autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000;
Chi è il titolare effettivo?
il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività, oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede, controlla o ne è beneficiaria. Il titolare effettivo di società è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:
- la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
- la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona;
Cosa serve? Firma Digitale del soggetto obbligato e Posta Elettronica Certificata (PEC);
Chi è l’Obbligato al deposito (firmatario della pratica)?
- Per le società di capitali: l’amministratore;
- Per le persone giuridiche private: il fondatore, i soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza e l’amministrazione;
- Per i trust/mandati fiduciari: il fiduciario;
Termine presentazione:
entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ovvero entro il giorno 11 Dicembre 2023 (salvo proroghe). Mentre per i soggetti costituiti successivamente alla data di pubblicazione del decreto la comunicazione va fatta entro 30 gg all’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).
Modalità d’invio:
Telematica;
Chi può inviare la Comunicazione?
Dev’essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.
N.B.: i commercialisti non possono firmare per conto del cliente, possono solo inviare la pratica telematica firmata dal soggetto obbligato. Non è consentita la procura speciale.
Per qualsiasi informazione rimaniamo a disposizione.
È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA) e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 di ieri, 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.
Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.
Per comunicare i dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo) è possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato.
Saranno da comunicare, con le medesime modalità, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.
La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).
Occorre avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981).
Se la comunicazione avviene, in ritardo, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.