Circolare del 10 ottobre 2014
Oggetto: Auto: aggiornamento carta di circolazione dal 3 novembre
A partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.
Infatti, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), il soggetto interessato (avente causa) deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione.
In caso di mancato rispetto dell'obbligo, scatterà una sanzione minima di € 705.
La novità era stata inserita nel Codice della Strada dalla Legge n. 120/2010 ed il regolamento era stato adottato con D.P.R. n. 198/2012, ma la nuova procedura diverrà operativa solo dal 3 novembre 2014 quando saranno attivate le necessarie procedure informatiche.
AUTO: AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE DAL 3 NOVEMBRE | |
L'OBBLIGO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 120/2010 |
Nel caso di variazione dell'intestatario della carta di circolazione o anche solo di disponibilità del veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che il nuovo intestatario o la persona che ha la disponibilità del veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento. E' quanto ha stabilito il nuovo comma 4-bis dell'art. 94 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) introdotto dall'art. 12, comma 1, Legge n. 120/2010. In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526.
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IL REGOLAMENTO (D.P.R. n. 198/2012) |
Con D.P.R. n. 198 del 28.09.2012, è stato approvato il regolamento relativo alle modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 al Codice della Strada inerenti la variazione dell'intestatario della carta di circolazione e l'intestazione temporanea di veicoli. L'art. 1 del D.P.R. in parola ha introdotto, in particolare, l'art. 247-bis al D.P.R. n. 495/1992. Secondo tale nuova disposizione, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione o della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi (anche a seguito di atti di trasformazione o di fusione societaria che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico), gli interessati devono chiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti territorialmente competente l'aggiornamento della carta di circolazione. Ciò vale anche in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, a titolo di comodato o per effetto di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o in base ad un contratto di locazione senza conducente.
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DECORRENZA |
Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012 è entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma sarà operativo solo dal 3 novembre 2014, come reso noto dalla Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 della Motorizzazione civile, che ha proprio individuato la data del 3 novembre 2014 per la concreta operatività delle apposite procedure informatiche. Pertanto, come chiarito dalla stessa Circolare, l'obbligo di richiesta di annotazione riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni nei confronti dell'avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene da parte dell'erede stesso, utilizzatore con contratto di rent to buy). Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi qualora la comunicazione sia effettuata dal dante causa (l'intestatario) su delega scritta dell'avente causa. Il soggetto che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3 novembre 2014, usa già un veicolo non proprio o ha un'intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre. |
VEICOLI INTERESSATI |
Le nuove procedure trovano applicazione con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi se interviene, dal 3 novembre 2014 in poi: ¨ una variazione della denominazione dell'ente intestatario; ¨ una variazione delle generalità della persona fisica intestataria; ¨ la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di: ü comodato; ü affidamento in custodia giudiziale; ü locazione senza conducente; ¨ intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci. La circolare di luglio della Motorizzazione civile, interpretando la norma nel punto in cui stabilisce l'obbligo di registrazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, afferma che tra questi ultimi vi rientrano anche quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante essi non siano compresi fra i beni mobili registrati.
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VEICOLI ESCLUSI |
La Circolare ha precisato che, per ora, le procedure informatiche predisposte non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi. Si tratta dei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: ¨ iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all'albo degli autotrasportatori; ¨ licenza per il trasporto di cose in conto proprio; ¨ autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente). Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.
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REGISTRAZIONE DI UNA FLOTTA AZIENDALE |
Se le registrazioni riguardano "n" veicoli per un medesimo soggetto (ad esempio, registrazione di un'intera flotta aziendale), si può fare un'istanza cumulativa con un unico modello TT2120 (pagando, quindi, una sola imposta di bollo per l'istanza - € 16,00). Tuttavia, le carte di circolazione vanno aggiornate una per una, in quanto l'aggiornamento della denominazione di un veicolo non produce automaticamente anche l'aggiornamento, nell'Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli. Si pagheranno, pertanto, "n" diritti di motorizzazione ("n" x € 9,00) quante sono le carte di circolazione da aggiornare. La Circolare precisa che, ai fini della regolarità della circolazione del veicolo, non è necessario che l'attestazione di avvenuta annotazione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli (rilasciata dall'ufficio a fronte dell'istanza) venga tenuta a bordo del veicolo aziendale. Lo stesso vale anche in caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito, sia quando i mezzi sono intestati ad una casa costruttrice e concessi in comodato a giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.). |
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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Oggetto: Il contributo pneumatici fuori uso è imponibile Iva
Il decreto competitività ha modificato la disciplina del contributo pneumatici fuori uso, prevedendo che lo stesso, addebitato al consumatore finale all'atto della vendita, sia assoggettato ad Iva e riportato in fattura in maniera chiara e distinta.
La misura del contributo, che viene stabilita annualmente e che varia in base alla tipologia di pneumatico, rimane invariata per tutte le fasi della commercializzazione.
Il venditore nella fattura deve anche riportare in modo chiaro e distinto il contributo pagato all'atto dell'acquisto dei pneumatici.
LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO | |||||
L'OBBLIGO DI GESTIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI E IMPORTATORI
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Il d.lgs. 152/2006 prevede alcune norme a tutela dell'ambiente, tra cui l'obbligo, per i produttori/importatori di pneumatici, di gestire con periodicità almeno annuale i quantitativi dei pneumatici fuori uso al pari di quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita. Gli pneumatici fuori uso (PFU) sono gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo. La gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) mira ad ottimizzarne il recupero, prevenire la formazione dei rifiuti e proteggere l’ambiente. Sono esclusi da tali obblighi: ¨ gli pneumatici per bicicletta, ¨ le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma, ¨ gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. |
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IL CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO (PFU) |
La gestione dei pneumatici fuori uso è finanziata con un contributo, chiamato "contributo PFU", il cui importo è fissato annualmente ed è differenziato a seconda della tipologia di pneumatico. |
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Categoria[1] |
Descrizione |
Peso (in kg) |
Contributo |
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A |
Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) |
A1 (2-8) |
0,43 |
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B |
Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.) |
B1 (6-18) |
3,95 |
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C |
Autocarri, autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.) |
C1 (0-40) |
21,10 |
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C2 (≥41) |
38,96 |
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D |
Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.) |
D0 |
(<4) |
0,60 |
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D1 |
(4-20) |
2,56 |
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D2 |
(21-40) |
4,59 |
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D3 |
(41-70) |
11,99 |
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D4a |
(71-109) |
26,14 |
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D4b |
(110-130) |
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D5a |
(131-159) |
39,25 |
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D5b |
(160-200) |
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D6a |
(201-299) |
76,25 |
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D6b |
(300-499) |
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D6c |
(500-749) |
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D6d |
(≥750) |
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Tale contributo: ¨ va evidenziato in fattura/ricevuta/scontrino fiscale in tutte le fasi di commercializzazione nel mercato nazionale del ricambio; ¨ è a carico dell'acquirente/consumatore finale, al quale viene addebitato nel documento fiscale relativo alla vendita di pneumatici da ricambio. |
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LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO |
Il decreto competitività è intervenuto nella disposizione di legge riguardante il contributo pneumatici fuori uso, integrando il comma 2 dell'art. 228 del d.lgs. 152/2006. È stato previsto che: ¨ il contributo per i pneumatici fuori uso, addebitato in fattura dai produttori e dagli importatori di pneumatici immessi sul mercato italiano, è imponibile Iva e va riportato in fattura in modo chiaro e distinto; ¨ l'importo da addebitare è quello vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; ¨ il contributo rimane invariato in tutte le fasi successive di commercializzazione, con l'obbligo per ciascun rivenditore di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso. |
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Oggetto: La comunicazione di irregolarità (o avviso bonario)
L'Agenzia delle Entrate effettua i c.d. controlli automatizzati di tutte le dichiarazioni, sulla base dei dati disponibili (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr 633/1972 per l’Iva). Qualora riscontri degli errori, prima di notificare la cartella di pagamento, invia a contribuente la comunicazione di irregolarità (chiamata anche avviso bonario), dove sono indicate in maniera sintetica le correzioni apportate ed eventualmente le somme dovute. Il contribuente in questo modo ha la possibilità di recarsi all'ufficio per chiarire la propria posizione prima dell’iscrizione a ruolo.
E' doveroso ricordare che le comunicazioni degli esiti del controllo automatico non sono veri e propri atti impositivi, pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.
La loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella.
LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' O AVVISO BONARIO |
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CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
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Nella comunicazione di irregolarità sono riepilogati in maniera sintetica gli errori riscontrati dall'Agenzia delle Entrate e le variazioni operate, a seguito dei controlli sulle dichiarazioni. Nella comunicazione sono riportati anche: ¨ la maggior imposta eventualmente dovuta; ¨ la sanzione ridotta ad 1/3 di quella ordinaria del 30%, ossia pari al 10%; ¨ gli interessi, calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, all’ultimo giorno del mese antecedente alla “Data di elaborazione della comunicazione”; ¨ l’avvertenza che il beneficio della sanzione ridotta è fruibile entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Nella comunicazione è allegato anche il mod. F24 precompliato, che consente di versare le somme che scaturiscono dall’avviso ((l’importo indicato tiene conto della sanzione ridotta). |
INVIO DELLA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE O ALL'INTERMEDIARIO |
Le comunicazioni di irregolarità sono inviate: ¨ con raccomandata, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione; ¨ attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione. Per comprendere la ragione delle diverse modalità di invio, si ricorda che per le dichiarazioni presentate in via telematica da intermediari abilitati (compreso il modello 730), il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione: ¨ direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata; ¨ tramite l’intermediario che ha effettuato l’invio della dichiarazione. La scelta va effettuata in dichiarazione: ü nel frontespizio del modello di dichiarazione modello Unico, barrando le caselle “invio avviso telematico all’intermediario” e “ricezione avviso telematico”. ü nel modello 730, barrando la casella nel riquadro “Firma della dichiarazione”. In assenza dell’opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie. |
LE ALTERNATIVE DEL CONTRIBUENTE
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Il contribuente che riceve un avviso di irregolarità ha due possibilità: ¨ nel caso in cui egli ritenga errato il contenuto della comunicazione (in tutto o in parte), potrà recarsi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia Entrate e chiedere la correzione o l’annullamento dell’avviso bonario. E' possibile anche telefonare al call center 848-800.444, in questo caso la documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa anche tramite fax; o contattare l'Agenzia mediante la procedura CIVIS, se abilitato a Fisconline. In alternativa è possibile usare il servizio di assistenza attraverso la posta certificata Pec. In questo caso se l'Agenzia conferma le ragioni del contribuente: ü completamente, annulla la comunicazione ed emette un avviso di regolarità; ü in parte, apporta una modifica alla comunicazione di irregolarità, e il nuovo importo dovuto dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data della comunicazione definitiva. ¨ nel caso in cui, invece, il contribuente ritenga corretta la variazione operata dall'Agenzia delle Entrate, dovrà versare l'ammontare indicato nella comunicazione entro i termini stabiliti, usufruendo così della riduzione della sanzione. I termini sono: ü 30 giorni dalla ricezione cartacea della comunicazione; ü 60 giorni dalla data in cui l’avviso bonario è stato trasmesso (nel caso in cui il contribuente abbia scelto l'avviso bonario per via telematica). |
VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI
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Le somme dovute in base agli avvisi bonari, come anticipato prima, possono essere versate con il mod. F24 precompilato allegato alla comunicazione, rivolgendosi alla banca/posta, anche da parte dei soggetti titolari di partita IVA (non vi è l’obbligo di effettuare i versamenti in via telematica). Se si intende compensare le somme dovuti con eventuali crediti disponibili occorre preparare un nuovo modello F24, e in tal caso è obbligatorio l'utilizzo del canale telematico per i titolari di partita Iva. Nel modello va inoltre riportato il numero di codice dell’atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento (i dati sono indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione). |
POSSIBILITA' DI RATEIZZARE GLI IMPORTI |
È possibile anche rateizzare gli importi dovuti in un massimo di: ¨ 6 rate trimestrali, se l’ammontare dovuto è ≤ 5.000 €; ¨ 20 rate trimestrali, se l’ammontare dovuto è > 5.000 €. La prima rata scade entro 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal 1°giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa). Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l’importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo. Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (pari al 30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (1% dal 1° gennaio 2014). Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. Con la risoluzione n. 132/2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento. |
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
SAPERE PER FARE
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Introduzione
Il D. Lgs. n. 60/1999 ha soppresso, dal 1° gennaio 2000, l' "imposta sugli spettacoli" e ha introdotto dalla stessa data l' "imposta sugli intrattenimenti". Contemporaneamente, ha apportato alcune modifiche al regime IVA degli spettacoli e dei giochi. In particolare, dal 1° gennaio 2000:
¨ per le "attività di intrattenimento" è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, oltre che l'IVA secondo uno speciale regime forfetario (salvo opzione per il regime ordinario);
¨ per le altre "attività di spettacolo", è dovuta l'IVA nei modi ordinari, tranne per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti per i quali è previsto un regime semplificato forfetario.
Vediamo, quindi, in quali casi si applica l'imposta sugli intrattenimenti e con quali modalità.
Indice delle domande
- Quale è la differenza tra "attività di intrattenimento" e "attività di spettacolo"?
- Cosa si intende per "attività di intrattenimento" ai fini delle imposte?
- Cosa si intende per "attività di spettacolo" ai fini delle imposte?
- Cos'è l'imposta sugli intrattenimenti?
- Quali attività sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti?
- Chi sono i soggetti tenuti ad assolvere l'imposta sugli intrattenimenti?
- Con quali aliquote si applica l'imposta sugli intrattenimenti?
- Come si determina la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti?
- Come e quando deve essere effettuato il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti?
Domande e risposte
D.1 Quale è la differenza tra "attività di intrattenimento" e "attività di spettacolo"?
R.1 Secondo quanto chiarito nella Circolare n. 165/E del 07.09.2000 dell'Agenzia delle Entrate, l'intrattenimento comprende le attività che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento e implica la partecipazione attiva all'evento.
Lo spettacolo, invece, è caratterizzato dalla partecipazione dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale.
D.2 Cosa si intende per "attività di intrattenimento" ai fini delle imposte?
R.2 Sono considerate "attività di intrattenimento" soggette all'imposta sugli intrattenimenti i giochi e le altre attività indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ovvero:
¨ esecuzioni musicali di qualsiasi genere (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
¨ utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;
¨ ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
¨ esercizio del gioco nella case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
In tali casi, è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, oltre che l'IVA secondo uno speciale regime forfetario (salvo opzione per il regime ordinario).
D.3 Cosa si intende per "attività di spettacolo" ai fini delle imposte?
R.3 Per "attività di spettacolo" si devono intendere quelle elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, ovvero:
¨ spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
¨ spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgano;
¨ esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a getttoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
¨ spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
¨ mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
¨ prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
In tali casi, si applica l'IVA nei modi ordinari, tranne per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti per i quali è previsto un regime semplificato forfetario.
D.4 Cos'è l'imposta sugli intrattenimenti?
R.4 L'imposta sugli intrattenimenti è un'imposta a cui sono assoggettati gli introiti derivanti da alcune attività del settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi. È regolata dal D.Lgs. n. 60 del 26.02.1999 e ha sostituito, dal 1° gennaio 2000, la precedente "imposta sugli spettacoli".
D.5 Quali attività sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti?
R.5 Sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti i giochi e le altre attività indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ovvero:
¨ esecuzioni musicali di qualsiasi genere (ad esclusione dei concerti) e strumentali e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
¨ utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;
¨ ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
¨ esercizio del gioco nella case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
D.6 Chi sono i soggetti tenuti ad assolvere l'imposta sugli intrattenimenti?
R.6 E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività indicate alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 ovvero esercita case da gioco.
Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.
D.7 Con quali aliquote si applica l'imposta sugli intrattenimenti?
R.7 Le aliquote dell'imposta sugli intrattenimenti variano dall'8% al 60% a seconda del tipo di attività e sono indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972. In particolare, le aliquote previste sono le seguenti:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI |
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TIPO DI ATTIVITA' |
ALIQUOTA |
esecuzioni musicali di qualsiasi genere (ad esclusione dei concerti) e strumentali e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio |
16% |
utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart |
8% |
ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse |
60% |
esercizio del gioco nella case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati |
10% |
utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 |
6% |
Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella Tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti stabilita dalla Tariffa stessa per quegli intrattenimenti con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta sugli intrattenimenti organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile dovrà essere determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
D.8 Come si determina la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti?
R.8 La base imponibile su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti è costituita da:
¨ l'importo dei singoli titoli di accesso (es.: biglietti, abbonamenti) venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività, al netto dell'IVA;
¨ gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
¨ i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
¨ l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
Se gli intrattenimenti sono organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
¨ sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;
¨ sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;
¨ sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per:
ü gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti;
ü i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
ü l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.
Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.
Nel caso in cui le attività di intrattenimento sono svolte per destinare gli introiti ad enti pubblici ed Onlus al fine di beneficienza, la base imponibile relativa a tali introiti è ridotta del 50%.
Per le prestazioni rese in abbonamento, la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.
Per i soggetti che esercitano l'attività di esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi, la base imponibile è determinata nella misura del 50% dei proventi conseguiti.
Per quelli che esercitano le attività di intrattenimento di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, la base imponibile è costituita dal 50% dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano stati di importo non superiore a € 25.822,85 (cinquanta milioni delle vecchie lire).
E' data comunque facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.
D.9 Come e quando deve essere versata l'imposta sugli intrattenimenti?
R.9 Ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 544/1999, l'imposta sugli intrattenimenti va versata mediante modello F24 (codice tributo "6728") entro il giorno 16 del mese successivo per le attività a carattere continuativo svolte in ogni mese solare ed entro 5 giorni dalla conclusione della manifestazione per le attività occasionali.
Per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.
PRASSI DELLA SETTIMANA
Le Circolari dell’agenzia delle entrate
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate questa settimana.
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Le Risoluzioni dell’agenzia delle entrate
Risoluzione n. 86/E del 9 Ottobre 2014 |
L'Agenzia istituisce la causale contributo “EFEI” per il versamento, mediante modello F24, dei contributi diretti al finanziamento dell’Ente Formazione Edile Italia, che si occupa di preparare, a tutti i livelli, i lavoratori del settore delle costruzioni, in relazione, quindi, anche alla salute, alla sicurezza e all’infortunistica. Gli importi arriveranno nelle casse dell’Efei mediante l’Inps, come stabilito dalla convenzione stipulata tra i due enti lo scorso 31 luglio.
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I Comunicati stampa dell’agenzia delle entrate
Comunicato stampa del 2 Ottobre 2014 |
L'Agenzia delle Entrate e Sogei, partner tecnologico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, informano di aver chiuso la stagione delle dichiarazioni 2014 con oltre 37 milioni di modelli inviati in via telematica nel sistema di banche dati del Fisco. Con tale risultato, l’Agenzia e Sogei confermano e rilanciano il loro impegno congiunto, in vista della prossima novità della dichiarazione precompilata.
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Comunicato stampa del 9 Ottobre 2014 |
L'Agenzia informa che la Circolare n. 26/E/2014, contenente chiarimenti sugli aspetti fiscali legati all'Expo Milano 2015, è stata ora tradotta anche in inglese e francese. Si ricorda che la circolare precisa quali sono i soggetti coinvolti (partecipanti ufficiali, cioè gli Stati e le organizzazioni internazionali intergovernative, e partecipanti non ufficiali, ossia le amministrazioni pubbliche, le imprese e le organizzazioni della società civile) per spiegare, poi, le singole disposizioni agevolative loro riconosciute.
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SCADENZARIO
Lo scadenzario dal 10.10.2014 AL 27.10.2014
Venerdì 10 Ottobre 2014 |
Per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13, Legge n. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza fiscale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, scade il termine per la Comunicazione dei dati contabili relativa alle operazioni effettuate nel 3° trimestre 2014 con modalità telematica.
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Mercoledì 15 Ottobre 2014 |
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
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Mercoledì 15 Ottobre 2014 |
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
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Mercoledì 15 Ottobre 2014 |
Annotazione dell’ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Versamento dell'8° rata dell’Iva relativa all’anno 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile, da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2013 ed hanno versato la prima rata entro il 17.03.2014
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Per i contribuenti Iva mensili, termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza l’applicazione dell’Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 ottobre.
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente |
Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente |
Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 5a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,32%.
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 5a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,09%.
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 5a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,32%.
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 5a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,09%.
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Giovedì 16 Ottobre 2014 |
Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,62%.
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