Impresa in semplificata
Impresa in semplificata che ai fini Irpef fruisce del regime “della registrazione” (ossia registrato = pagato/incassato), di cui all’articolo 18 comma 5 del Dpr 600/73.
Fattura attiva emessa, datata 29/12/2023, NB oppure contenente prestazioni descritte per competenza dell’anno 2023 data di effettuazione dell’operazione, che viene emessa (ossia inviata allo SdI) in data 7/1/2024.
In che periodo va imputata la relativa iva a debito?
Ai ini IVA va nella liquidazione a debito di Dicembre 2023 oppure a Gennaio 2024 ?
Ai fini dei redditi a quale esercizio appartiene il relativo ricavo 2023 oppure 2024?
Il termine entro il quale essa può essere emessa
-entro 12 giorni se immediata,
-entro il 15 del mese successivo se differita con DDT
non ha alcuna rilevanza
Ai fini IVA
Ai fini Iva, l’imposta va considerata nel mese di dicembre 2023.
Va fatto riferimento alla data di riferimento indicata nella fattura, ossia 29/12/2023.
NB oppure contenente prestazioni descritte per data effettuazione operazione dell’anno 2023
Ai fini redditi / Irpef,
vale la regola indicata nell’articolo 18 comma 5
il ricavo concorrerà alla formazione del reddito dell’anno in cui la fattura viene registrata,
a prescindere da ogni altro aspetto, compreso quello della competenza o dell’incasso effettivo.
NB in caso di incasso va emessa la fattura con data incasso.
Al riguardo, considerato che la fattura è stata emessa con data 2023 anche se “spedita” a gennaio 2024, entro 12 gg, la registrazione dovrà che avvenire nel 2023,
Il ricavo sarà imputabile solo in tale anno 2023, e quindi dichiarato in Redditi 2024.
Data documento
La Data documento, nella sezione “Dati Generali” del file della FTE deve essere
la data di effettuazione dell’operazione.
La data della fattura da riportare nei registri vendite = è sempre quella di effettuazione dell’operazione/ cessione beni o servizio (quindi in coerenza con il documento);
Data operazione: (*)
La data di effettuazione dell’operazione individuabile ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72 ossia, in linea generale, per:
- le cessioni di beni:
- mobili – corrisponde al momento della consegna o spedizione;
- immobili – corrisponde al momento della stipulazione del contratto;
- prestazioni di servizi
- corrisponde al momento di pagamento del corrispettivo.
Nel caso di fatture immediate coincide con la data documento.
Data emissione.
E’ la data di avvenuta “trasmissione” al SDI attestata inequivocabilmente dal SDI (Sistema di Interscambio).
Registrazione delle fatture di vendita
In sede di registrazione delle fatture di vendita, occorre considerare:
- la data di emissione,
. la data documento e
- la data operazione al fine di determinare la corretta data di esigibilità dell’imposta
Data registrazione
Al fine di individuare la corretta data di registrazione delle fatture emesse, occorre:
- individuare la data documento;
- utilizzare una data coerente con la numerazione della fattura.
Possibile annotare tutte le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, nel mese stesso di effettuazione delle operazioni. (*)
Competenza periodo liquidazione IVA
L’ “imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti”.
Il decreto IVA dispone, pertanto, che il periodo di competenza IVA deve considerare la data di effettuazione dell’operazione.
Al fine di individuare il corretto periodo di liquidazione IVA, occorre:
- fatture immediate, considerare la data documento che corrisponde alla data operazione;
- fatture differite, considerare la data operazione (DDT o altri riferimenti descrizione fattura)