Imposte sulle rendite finanziarie al 26% dal 1° luglio 2014

L’aumento dall’attuale 20% deciso dal Consiglio dei Ministri per finanziare gli sgravi IRPEF e IRAP. Titoli di Stato con imposta ferma al 12,50%

Il decreto legge varato ieri dal Governo prevede, tra le misure di finanziamento degli sgravi IRPEF e IRAP, un ulteriore incremento della tassazione per le rendite finanziarie, che fa seguito a quello che era stato a suo tempo previsto dal DL 138/2011, portando così l’entità della tassazione dal 20% al 26%.

La stessa filosofia di fondo dell’intervento legislativo è per molti versi simile a quella prevista dal DL 138/2011: si fissa, infatti, un’aliquota unica per i redditi di capitale e per il capital gain, come detto pari al 26%, si escludono poi dall’aumento dell’imposizione alcune attività meritevoli di un regime fiscale privilegiato (essenzialmente i titoli di Stato), e si concede ai contribuenti un affrancamento oneroso una tantum dei plusvalori maturati fino alla data di entrata in vigore delle nuove regole (1° luglio 2014).

Quanto alla regola generale, come detto saranno prelevate con la nuova aliquota del 26% le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi e altri proventi di cui all’art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.
La nuova imposizione riguarderà:
- gli interessi e proventi assimilati divenuti esigibili dal 1° luglio 2014 (fatta eccezione per gli interessi sui conti correnti e sui depositi bancari e postali, nonché per gli interessi dei titoli obbligazionari, per cui il nuovo prelievo riguarda i proventi maturati dal 1° luglio in avanti);
- le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dal 1° luglio 2014;
- i dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014 (quindi, anche quelli eventualmente deliberati prima di tale data, valendo esclusivamente il criterio di cassa).

Titoli di Stato con imposta ferma al 12,50%

Vi sono poi, come detto, le eccezioni, ovvero le componenti che mantengono il previgente regime impositivo. Si tratta, di fatto, delle stesse fattispecie che già il DL 138/2011 aveva tenuto indenni dall’aumento dell’aliquota dal 12,50% al 20%.

 

Tra queste, la principale riguarda gli interessi dei titoli di Stato (anche esteri, purché white list) e dei proventi assimilati di cui all’art. 31 del DPR 601/73 (es. titoli emessi da Enti territoriali, o da organismi sovranazionali), i quali mantengono l’attuale regime impositivo (12,50%); non si può non notare come ormai la divaricazione tra l’imposizione dei titoli di Stato e quella dei titoli privati sia ormai sensibile, essendo il prelievo per i primi (12,50%) destinato ad essere meno della metà di quello previsto per i secondi (26%).

Altre eccezioni riguardano i proventi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale, i dividendi erogati a società comunitarie e il risultato netto delle forme di previdenza complementare, i quali mantengono, al pari dei titoli di Stato, l’attuale regime impositivo (ad esempio, ritenuta a titolo d’imposta dell’1,375% per i dividendi intracomunitari non “madre-figlia”).

I contribuenti che intendano affrancare i plusvalori latenti nelle attività finanziarie detenute alla data del 30 giugno 2014 potranno versare su tali importi un’imposta sostitutiva del 20% entro il 16 novembre 2014.

L’operazione di affrancamento verrà poi riepilogata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014.

Il decreto prevede poi apposite norme di coordinamento tra le nuove disposizioni e quelle attualmente in vigore, anche se in realtà l’impressione è che alcuni correttivi siano necessari.

Con riferimento ai dividendi, ad esempio, il prelievo che verrà previsto per i soci non qualificati (ritenuta a titolo d’imposta del 26%) sarà sempre e comunque superiore a quello previsto per i soci qualificati (tassati in base alle aliquote IRPEF nel limite del 49,72% dell’importo percepito), vanificando uno dei principi cardine della riforma operata nel 2003, secondo cui il possesso di partecipazioni qualificate, essendo indice di capacità contributiva del socio, deve scontare un prelievo maggiore.