Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”) Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dall’1.1.2016.
Limiti di ricavi e compensi
Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.
Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati
Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività
I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che:
- il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.
Regime contributivo agevolato opzionale
Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.
Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni
(c.d. “super-ammortamenti”) Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.
Periodo agevolato
Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.
Autovetture
Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.
Pertanto:
- anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%;
- il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);
- la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.
Acconti
La norma sui “super-ammortamenti” non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015.
Inoltre, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.
Studi di settore
La norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore.
Assegnazione e cessione di beni ai soci
e trasformazione in società semplice Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.
Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un’ordinaria attività d’impresa.
Beni agevolabili
Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.
La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).
Imposte sostitutive dovute dalla società
Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.
Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.
Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.
Reddito in natura dei soci assegnatari
Se la società annulla riserve di utili per effetto dell’assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all’ammontare sul quale la società ha assolto l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%.
segue IVA e imposte indirette
Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.
Versamenti
Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate:
- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale L’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%.
Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.
Imposte indirette
L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell’operazione è l’esenzione.
Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Adempimenti
L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell’imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell’estromissione l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dall’1.1.2016.
Versamenti
L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta:
- per il 60% entro il 30.11.2016;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Riduzione dell’aliquota IRES dal 2017 Si prevede la riduzione:
- dal 27,5% al 24%, dell’aliquota nominale IRES di cui all’art. 77 co. 1 del TUIR;
- dall’1,375% all’1,2%, dell’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73; si tratta della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list (Norvegia e Islanda).
Decorrenza
Le suddette riduzioni operano a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti “solari”).
segue Rideterminazione delle quote imponibili di dividendi e plusvalenze
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno proporzionalmente rideterminate:
- le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze, di cui agli artt. 47 co. 1, 58 co. 2, 59 e 68 co. 3 del TUIR;
- la percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito degli stessi, di cui all’art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 12.12.2003 n. 344.
Plusvalenze escluse dalla rideterminazione
Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58 co. 2 e 68 co. 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR; viene, in tal modo, evitato, secondo la relazione illustrativa al Ddl., l’aumento della quota imponibile per le società di persone e gli enti ad esse equiparati.
Disposizioni transitorie
Con decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze saranno altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
Addizionale IRES per enti creditizi e finanziari Viene prevista, per gli enti creditizi e finanziari di cui al DLgs. 87/92 e per la Banca d’Italia, l’applicazione di un’addizionale di 3,5 punti percentuali all’aliquota IRES prevista dall’art. 77 del TUIR.
Decorrenza
L’addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (quindi dal 2017 per i soggetti “solari”).
Contribuenti con opzione per il regime del consolidato
I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale di cui all’art. 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale IRES in esame e provvedono al relativo versamento.
Contribuenti con opzione per il regime della trasparenza
In merito al regime per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR:
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipati assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale del 3,5% e provvedono al relativo versamento;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipanti assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale del 3,5% senza tener conto del reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata.