Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni
(c.d. “super-ammortamenti”) Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.
Periodo agevolato
Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.
Rivalutazione dei beni d’impresa
Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati:
- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.
I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014.
Effetti fiscali
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta
segue un’imposta sostitutiva pari:
- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:
- in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti “solari”);
- ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2019, per i soggetti “solari”).
Versamenti
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Riapertura della rideterminazione
del costo di partecipazioni e terreni Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.
La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l’imposta sostitutiva unica dell’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.
Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.
Affrancamento “derogatorio” sui maggiori valori da operazioni straordinarie La deduzione dei maggiori valori dell’avviamento e dei marchi affrancati per effetto dell’art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (c.d. affrancamento “derogatorio”) potrà avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.
Decorrenza
La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (vale a dire dal 2016 per i soggetti “solari”).
Deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori Dall’1.1.2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate previste dall’art. 66 co. 5 del TUIR e dall’art. 1 co. 106 della L. 266/2005 spettano:
- in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
- nella misura del 35% dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.
Deducibilità dal reddito d’impresa dei contributi ai consorzi obbligatori Viene sancita la deducibilità, nella determinazione del reddito d’impresa, delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.
segue Decorrenza
La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (con impatto sul modello UNICO 2016).
Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES Viene prevista una modifica al regime di deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle banche e dagli enti creditizi.
In particolare, tali oneri diventano deducibili dalla base imponibile IRES nella misura del 100%, mentre la deducibilità limitata nella misura del 96% degli interessi passivi si applicherà soltanto più alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi.
Decorrenza
L’integrale deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli enti finanziari e creditizi soggetti all’addizionale IRES opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti “solari”).
Irrilevanza fiscale delle operazioni di risoluzione bancaria Con la legge di stabilità 2016, non saranno imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP del soggetto creditizio emittente i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria.
Abrogazione del regime dei costi “black list” Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR).
I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.
Modifiche alla disciplina delle CFC Per quanto riguarda la disciplina delle controlled foreign companies (CFC), le novità, anch’esse applicabili dal periodo d’imposta 2016, sono le seguenti:
- il regime verrà riservato alle controllate estere il cui livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano (in vigenza dell’aliquota IRES del 27,5%, quindi, se la tassazione nominale della controllata nello Stati estero è inferiore al 13,75%; con la nuova aliquota IRES a regime del 24%, se tale tassazione nominale è inferiore al 12%);
- l’aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sarà pari all’aliquota IRES (dal 2017 fissata a regime al 24%), e non più al 27%.
Country by country reporting È previsto un apposito obbligo di reportistica all’Agenzia delle Entrate, a carico delle capogruppo italiane di gruppi multinazionali il cui fatturato è almeno pari a 750 milioni di euro, per consentire all’Agenzia di valutare le operazioni infragruppo che possono portare ad eventuali fenomeni di erosione della base imponibile.
A determinate condizioni, sono tenute all’obbligo in questione anche le controllate italiane di gruppi multinazionali con sede all’estero.
Agevolazioni fiscali per gli enti di edilizia popolare Sono estese, a determinate condizioni, anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi case popolari (c.d. “IACP”), le seguenti agevolazioni fiscali:
- la riduzione alla metà dell’aliquota IRES, prevista dall’art. 6 co. 1 del DPR 601/73;
- l’esclusione dalle sopravvenienze attive imponibili, di cui all’art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR, dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.
Condizioni di accesso alle agevolazioni
Le suddette agevolazioni operano a condizione che gli enti aventi le stesse fina-
segue lità sociali degli Istituti autonomi case popolari (c.d. “IACP”) siano:
- istituiti nella forma di società;
- rispondenti ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing”;
- costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.
Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.
Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2016, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Nuova detrazione IRPEF per l’acquisto di
mobili dalle
“giovani coppie” Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
L’agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016.
La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati:
- per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
- per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Interventi su parti comuni condominiali - Trasferimento della detrazione
Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Detrazione IRPEF/IRES per misure antisismiche La detrazione IRPEF/IRES del 65% relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio.
Nuova detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili Viene introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:
- per l’acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;
- cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
Detrazione IRPEF per l’acquisto della prima casa con leasing Viene introdotta una nuova detrazione dall’IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:
- i canoni ed i relativi oneri accessori,
- il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata,
derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.
Aumento detrazioni IRPEF per i pensionati Viene previsto l’aumento degli importi delle detrazioni IRPEF per i titolari di redditi di pensione:
- con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro;
- a partire dall’1.1.2016.
Gli aumenti sono differenziati a seconda che il pensionato abbia un’età:
- inferiore a 75 anni;
- oppure di almeno 75 anni.
Per effetto delle nuove detrazioni, si determina l’esenzione dall’IRPEF (c.d. “no tax area”) in relazione ai pensionati con:
- meno di 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 7.750,00 euro;
- almeno 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 8.000,00 euro.
Detrazione IRPEF per spese funebri A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del 19%:
- se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità;
- su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso.