Legge di stabilità 2016 - novita fiscali

Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”) apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per auto­no­mi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dal­l’1.1.2016.

Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”)              Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per auto­no­mi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dal­l’1.1.2016.

Limiti di ricavi e compensi

Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da va­lu­tare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.

Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività

I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente de­ter­minato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che:

  • il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova at­ti­vità, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, an­che in for­ma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecu­zio­ne di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipen­dente o autonomo;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro sog­get­to, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta prece­den­te non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

Regime contributivo agevolato opzionale

Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono bene­fi­cia­re di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.

Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni

(c.d. “super-ammortamenti”)             Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali stru­men­tali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di am­mor­tamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisi­zione è maggiorato del 40%.

In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il co­sto deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Conside­ran­do, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

Periodo agevolato

Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.

Autovetture

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la de­duzio­ne delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui al­l’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

Pertanto:

  • anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%;
  • il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di au­tovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);
  • la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

Acconti

La norma sui “super-ammortamenti” non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015.

Inoltre, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in cor­so al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo pre­ce­dente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove dispo­sizioni.

Studi di settore

La norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore.

Assegnazione e cessione di beni ai soci
e trasformazione in società semplice              Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto ri­guar­da le imposte dirette e indirette.

Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le so­cietà di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un’ordinaria attività d’impresa.

Beni agevolabili

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per og­get­to esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione im­mo­biliare).

Imposte sostitutive dovute dalla società

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’asse­gna­zio­ne o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.

Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riser­ve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.

Reddito in natura dei soci assegnatari

Se la società annulla riserve di utili per effetto dell’assegnazione, i soci con­se­­guono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all’ammontare sul quale la società ha assolto l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%.

 

segue    IVA e imposte indirette

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell’imposta di regi­stro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

Versamenti

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate:

  • per il 60% entro il 30.11.2016;
  • per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale             L’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli im­mobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fisca­le, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.

Imposte indirette

L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, an­che se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell’operazione è l’esenzione.

Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Adempimenti

L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell’im­pren­ditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell’estromis­sione l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dall’1.1.2016.

Versamenti

L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta:

  • per il 60% entro il 30.11.2016;
  • per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Riduzione dell’aliquota IRES dal 2017             Si prevede la riduzione:

  • dal 27,5% al 24%, dell’aliquota nominale IRES di cui all’art. 77 co. 1 del TUIR;
  • dall’1,375% all’1,2%, dell’aliquota della ritenuta a titolo d’imposta di cui al­l’art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73; si tratta della rite­nuta sugli utili corri­spo­sti a so­cietà ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in uno Stato mem­bro dell’Unione europea, nonché in uno Stato aderente all’Ac­cor­do sul­lo Spazio economico europeo inclusi nella white list (Nor­vegia e Islanda).

Decorrenza

Le suddette riduzioni operano a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i pe­riodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti “solari”).

 

segue    Rideterminazione delle quote imponibili di dividendi e plusvalenze

Con decreto del Mini­ste­ro dell’Economia e delle Finanze saranno proporzio­nal­mente ridetermi­na­­te:

  • le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze, di cui agli artt. 47 co. 1, 58 co. 2, 59 e 68 co. 3 del TUIR;
  • la percentuale di utili per­cepiti dagli enti non commerciali che non con­corre alla formazione del red­di­to degli stessi, di cui all’art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 12.12.2003 n. 344.

Plusvalenze escluse dalla rideterminazione

Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58 co. 2 e 68 co. 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR; viene, in tal modo, evitato, secondo la relazione illustra­ti­va al Ddl., l’au­men­to della quota imponibile per le società di persone e gli enti ad esse equiparati.

Disposizioni transitorie

Con decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze saranno altresì de­terminate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

Addizionale IRES per enti creditizi e finanziari               Viene prevista, per gli enti creditizi e finanziari di cui al DLgs. 87/92 e per la Ban­ca d’Italia, l’applicazione di un’addizionale di 3,5 pun­ti percentuali all’ali­quota IRES prevista dall’art. 77 del TUIR.

Decorrenza

L’addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (quindi dal 2017 per i soggetti “solari”).

Contribuenti con opzione per il regime del consolidato

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale di cui all’art. 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito im­po­ni­bile all’addizionale IRES in esame e provvedono al relativo versamento.

Contribuenti con opzione per il regime della trasparenza

In merito al regime per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR:

  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipati assog­get­tano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizio­na­le del 3,5% e provvedono al relativo versamento;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipanti as­sog­gettano il proprio reddito imponibile all’addizionale del 3,5% sen­za tener conto del reddito imputato per trasparenza dalla società parte­ci­pata.