Legge di stabilità 2016 - RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA Ammortamenti - Maggiorati

Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni (c.d. “super-ammortamenti”) Rivalutazione beni terreni e partecipazioni

Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni

(c.d. “super-ammortamenti”)             Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali stru­men­tali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di am­mor­tamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisi­zione è maggiorato del 40%.

In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il co­sto deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Conside­ran­do, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

Periodo agevolato

Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.

Rivalutazione dei beni d’impresa    

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’im­pre­sa; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’opera­zione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

  • i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produ­zione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014.

Effetti fiscali

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta

 

segue    un’imposta sostitutiva pari:

  • al 16%, per i beni ammortizzabili;
  • al 12%, per i beni non ammortizzabili.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:

  • in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti “solari”);
  • ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusva­len­ze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2019, per i soggetti “solari”).

Versamenti

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il ter­mine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Riapertura della rideterminazione
del costo di partecipazioni e terreni   Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.

La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l’imposta sostitutiva unica del­l’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipa­zioni non qualificate.

Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:

  • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, inge­gnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipa­zione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

Affrancamento “derogatorio” sui maggiori valori da operazioni straordinarie            La deduzione dei maggiori valori dell’avviamento e dei marchi affrancati per effetto dell’art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (c.d. affrancamento “derogatorio”) potrà avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.

Decorrenza

La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (vale a dire dal 2016 per i soggetti “solari”).

Deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori             Dall’1.1.2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate previste dall’art. 66 co. 5 del TUIR e dall’art. 1 co. 106 della L. 266/2005 spettano:

  • in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’impren­di­tore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (per la qua­le era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
    • nella misura del 35% dell’importo così definito, per i trasporti personal­mente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

Deducibilità dal reddito d’impresa dei contributi ai consorzi obbligatori        Viene sancita la de­ducibilità, nella determinazione del reddito d’impresa, del­le somme corri­sposte, anche su base volontaria, al fondo istituito, con man­dato senza rap­pre­sentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderi­scono in ottem­pe­ranza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrat­tua­li, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a con­di­zione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.

 

segue    Decorrenza

La disposizione si ap­plica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (con impatto sul modello UNICO 2016).

Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES   Viene prevista una modifica al regime di deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle banche e dagli enti creditizi.

In particolare, tali oneri diventano deducibili dalla base imponibile IRES nella misura del 100%, mentre la deducibilità limitata nella misura del 96% degli interessi passivi si applicherà soltanto più alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi.

Decorrenza

L’integrale deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli enti finanziari e creditizi soggetti all’addizionale IRES opera dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti “solari”).

Irrilevanza fiscale delle operazioni di risoluzione bancaria           Con la legge di stabilità 2016, non saranno imponibili ai fini delle imposte diret­te e dell’IRAP del soggetto creditizio emittente i maggiori o minori valori deri­vanti dalla riduzione o conversione di azioni nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria.

Abrogazione del regime dei costi “black list”   Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR).

I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri co­sti, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.

Modifiche alla disciplina delle CFC   Per quanto riguarda la disciplina delle controlled foreign companies (CFC), le novità, anch’esse applicabili dal periodo d’imposta 2016, sono le seguenti:

  • il regime verrà riservato alle controllate estere il cui livello di tassa­zio­ne nominale è inferiore del 50% a quello italiano (in vigenza dell’ali­quo­ta IRES del 27,5%, quindi, se la tassazione nominale della control­lata nello Stati estero è inferiore al 13,75%; con la nuova aliquota IRES a regime del 24%, se tale tassazione nominale è inferiore al 12%);
    • l’aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sa­rà pari all’aliquota IRES (dal 2017 fissata a regime al 24%), e non più al 27%.

Country by country reporting       È previsto un apposito obbligo di reportistica all’Agenzia delle Entrate, a carico delle capogruppo italiane di gruppi multinazionali il cui fatturato è almeno pari a 750 milioni di euro, per consentire all’Agenzia di valutare le operazioni infragruppo che possono portare ad eventuali fenomeni di erosione della base imponibile.

A determinate condizioni, sono tenute all’obbligo in questione anche le control­late italiane di gruppi multinazionali con sede all’estero.

Agevolazioni fiscali per gli enti di edilizia popolare         Sono estese, a determinate condizioni, anche agli enti aventi le stesse fina­lità sociali degli Istituti autonomi case popolari (c.d. “IACP”), le seguenti agevo­lazioni fiscali:

  • la riduzione alla metà dell’aliquota IRES, prevista dall’art. 6 co. 1 del DPR 601/73;
  • l’esclusione dalle sopravvenienze attive imponibili, di cui all’art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR, dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dal­le Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manu­ten­zio­ne straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.

Condizioni di accesso alle agevolazioni

Le suddette agevolazioni operano a condizione che gli enti aventi le stesse fina-

 

segue    lità sociali degli Istituti autonomi case popolari (c.d. “IACP”) siano:

  • istituiti nella forma di società;
  • rispondenti ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in mate­ria di “in house pro­vi­ding”;
    • costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.

Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio   La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al re­cu­pero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.

Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati       La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o asse­gna­zione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da impre­se e coope­ra­ti­ve edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o asse­gna­zione effettuati fi­no al 31.12.2016, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici  La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodo­mestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica al­le spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrut­turazione.

Nuova detrazione IRPEF per l’acquisto di
mobili dalle
“giovani coppie”   Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

L’agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abi­ta­zione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non su­periore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote an­nuali di pari importo.

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici     La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione ener­ge­tica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si appli­ca alle spese sostenute fino al 31.12.2016.

La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti au­tonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati:

  • per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
  • per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Interventi su parti comuni condominiali - Trasferimento della detrazione

Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualifi­ca­zio­ne energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si tro­vano nella “no tax area” per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipen­denti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.

Detrazione IRPEF/IRES per misure antisismiche       La detrazione IRPEF/IRES del 65% relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza sta­tica degli edifici è prorogata alle spese so­ste­nute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di 96.000,00 euro per cia­scuna unità immobiliare facente parte dell’edificio.

Nuova detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili     Viene introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA:

  • per l’acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a de­stinazione residenziale di classe energetica A o B;
  • cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

Detrazione IRPEF per l’acquisto della prima casa con leasing    Viene introdotta una nuova detrazione dall’IRPEF per coloro che acquistano un im­mo­bile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di lo­ca­­zio­ne finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dal­l’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per:

  • i canoni ed i relativi oneri accessori,
  • il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata,

derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.

Aumento detrazioni IRPEF per i pensionati     Viene previsto l’aumento degli importi delle detrazioni IRPEF per i titolari di redditi di pensione:

  • con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro;
  • a partire dall’1.1.2016.

Gli aumenti sono differenziati a seconda che il pensionato abbia un’età:

  • inferiore a 75 anni;
  • oppure di almeno 75 anni.

Per effetto delle nuove detrazioni, si determina l’esenzione dall’IRPEF (c.d. “no tax area”) in relazione ai pensionati con:

  • meno di 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 7.750,00 euro;
  • almeno 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 8.000,00 euro.

Detrazione IRPEF per spese funebri               A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese funebri beneficiano della de­tra­zione IRPEF del 19%:

  • se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità;
  • su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso.