Dall’1.1.2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate previste dall’art. 66 co. 5 del TUIR e dall’art. 1 co. 106 della L. 266/2005 spettano:
- in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
nella misura del 35% dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.