Senza visto e congruità alcune comunicazioni ancora da presentare
L’obbligo dei non sussiste per i Clienti che, prima del 12 novembre, hanno ricevuto e pagato le fatture e stipulato gli accordi per l’opzione per cessione o sconto in fattura.
Nel caso di esercizio delle opzioni per sconto in fattura e/o cessione del credito di imposta, per la detrazione “edilizia” spettante, il nuovo decreto “Antifrode” prevede che:
- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute.
Con una risposta dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 22 novembre 2021 il visto si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate dal 12 novembre 2021.
Però l’Agenzia ha precisato che l’obbligo del visto sulla comunicazione dell’opzione e l’attestazione di congruità dei prezzi, non sussiste per coloro che, prima del 12 novembre 2021, hanno:
(1) ricevuto le fatture da parte dei fornitori che ha inviato al SDI entro il 11/11/2021;
(2) effettuato il regolare bonifico entro il 11/11/2021;
(3) esercitato l’opzione per la cessione, con la firma di contratti ed accordi tra fornitore e cliente oppure per lo “sconto in fattura”, datati entro 11/11/21, mediante la relativa annotazione sulla fattura.
L’obbligo dei visti non c’è anche se la comunicazione della opzione non ancora trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ma è quindi necessario aspettare le nuove modifiche al portale che saranno aggiornate entro il 26 novembre 2021.