Fatture INTRA L’art. 39, c. 1, DL 331/1993, come modificato dall’art. 1, c. 326, lett. b), Legge 228/2012, stabilisce che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati quando il bene è in partenza dal luogo di origine.
Per le cessioni intracomunitarie di beni il momento rilevante, ossia il momento in cui il acquirente italiano è tenuto a emettere fattura, coincide, come in precedenza, con la data di spedizione della merce
Relativamente agli acquisti intracomunitari di beni, invece, la modifica normativa “anticipa” il momento di effettuazione dell’operazione alla data di spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza (sino al 31.12.2012 il momento rilevante era fatto coincidere con la data di arrivo dei beni nel territorio dello Stato).
In particolare, la previgente formulazione dell’art. 39, c. 1, DL 331/1993, stabiliva che l’acquisto intracomunitario di beni era effettuato nel momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato al acquirente, o a terzi per suo conto, oppure, quando il trasporto era effettuato con mezzi del acquirente, nel momento di arrivo a destino dei beni nel territorio italiano.
Il acquirente nazionale è quindi ora tenuto a conoscere la data di partenza dei beni dal territorio di provenienza poiché tale data determina il momento impositivo dell’acquisto intracomunitario.
È quindi opportuno richiedere al cedente comunitario l’invio di una comunicazione per iscritto alla data di spedizione dei beni.
tipologia operazione |
regole previgenti |
nuove regole |
Cessioni intracomunitarie |
Consegna o spedizione |
Inizio del trasporto o della spedizione |
Acquisti intracomunitari |
Consegna in Italia o arrivo a destino in Italia |
La scelta di uniformare il momento rilevante delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni si pone in contrasto con la normativa intracomunitaria ove è prevista una diversa rilevanza temporale con riguardo alla tipologia di operazione.
REGIMI SOSPENSIVI
Il nuovo art. 39, c. 1, DL 331/1993, conferma le previgenti condizioni sospensive in relazione ai trasferimenti fisici di beni non accompagnati dal contestuale trasferimento della proprietà (è il caso, ad esempio, delle vendite “a prova” o delle operazioni regolate da contratti estimatori).
In tali ipotesi, il momento impositivo continua a essere fissato alla data in cui si manifesta il trasferimento della proprietà dei beni e, comunque, dopo il decorso di 1 anno dalla consegna dei beni.
Anche in questo caso non c’è allineamento con il dato comunitario, giacché la cessazione del regime sospensivo una volta trascorso 1 anno dal trasferimento del bene non trova sempre corrispondenza nella legislazione degli altri Paesi comunitari.
regimi sospensivi |
Al realizzarsi della condizione sospensiva ma non oltre 1 anno dalla consegna |
Contratti estimatori: – alla rivendita del bene a terzi – al prelievo del bene da parte del ricevente – alla scadenza del termine per la rivendita del bene (se non restituito) – in ogni caso dopo 1 anno dal ricevimento del bene |
OPERAZIONI EFFETTUATE IN MODO CONTINUATIVO
Ai sensi dell’art. 39, c. 3, DL 331/1993, le cessioni e i trasferimenti di beni di cui all’art. 41, c. 1, lett. a), e c. 2, lett. b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, c. 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad 1 mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
In tale fattispecie rientrano tipicamente i contratti di somministrazione di beni, caratterizzati da consegne continuative conformemente agli accordi sottoscritti tra le parti.
In particolare, la disposizione riguarda le seguenti operazioni:
- cessioni intracomunitarie;
- trasferimenti di beni a “sé stessi” in altro Stato membro;
- acquisti intracomunitari;
- trasferimenti di beni a “sé stessi” in Italia;
- acquisti intracomunitari da parte di enti non commerciali (per superamento della soglia di € 10.000 o per opzione);
- acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi.
operazioni continuative effettuate per un periodo superiore a 1 mese solare |
Al termine di ciascun mese, per la parte riferibile a tale periodo |
PAGAMENTO DEGLI ACCONTI
Con la modifica del comma 2 dell’art. 39, DL 331/1993, è ora previsto dal 2013 che gli acconti versati sulle operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti di beni) non rilevino più agli effetti dell’imposta, ossia, in buona sostanza, che il pagamento anticipato (parziale o totale) del corrispettivo non determini più l’obbligo di fatturazione delle somme percepite.
La norma attuale recepisce le modifiche introdotte dalla Direttiva 2010/45/UE all’art. 67 della Direttiva 2006/112/CE, con cui è stata eliminata la previsione di fatturazione degli acconti per le operazioni intracomunitarie.
L’emissione anticipata della fattura continua ad essere facoltativa e, pertanto, l’operatore che riceve delle somme in acconto ha facoltà di emettere una fattura anticipata per attestare il pagamento dell’acconto (senza aspettare la consegna del bene).
tipologia operazione |
momento rilevante |
Fatturazione anticipata |
Data di emissione della fattura (per l’importo fatturato) |
Pagamento di acconti (totali o parziali) |
Non rileva |
Resta fermo l’obbligo delle fatture di acconto, relative alle forniture di merce, per le transazioni italiane e con i Paesi extraUe.
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Oltre a modificare il momento di effettuazione delle operazioni, la “Legge di Stabilità 2013” è intervenuta sui termini per l’emissione o l’integrazione della fattura e sui connessi termini di registrazione delle operazioni.
CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI
La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (partenza dei beni dall’Italia).
Entro lo stesso termine occorre poi annotare il documento, distintamente dalle operazioni interne (ad esempio, istituendo apposite colonne nei registri IVA oppure utilizzando una codifica meccanografica che evidenzi la natura intracomunitaria delle operazioni), nel registro fatture emesse o in quello dei corrispettivi con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 46, c. 2, DL 331/1993, nella fattura deve essere evidenziato il titolo di non imponibilità, con l’eventuale specificazione della norma di riferimento nazionale o comunitaria (ossia, “Non imponibile IVA ex art. 41, DL 331/1993” oppure “Non imponibile IVA ex art. 138, Direttiva 2006/112/CE”).
termine per l’emissione della fattura |
termini di registrazione |
Entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione |
Entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese di effettuazione |
In data 11.2.2013 la Barca Srl effettua una consegna di beni, scortata da DDT, ad un operatore tedesco.
In data 15.3.2013 la società emette una fattura non imponibile ex art. 41, DL 331/1993; il documento è registrato nella stessa data ma con riferimento al mese di febbraio (mese di partenza dei beni dall’Italia).
In data 25.3.2013 la Barca Srl, tenuta alla presentazione con cadenza mensile, presenta il relativo elenco INTRASTAT.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI
L’art. 47, c. 1, DL 331/1993, prescrive l’annotazione del documento emesso dal fornitore comunitario, previa integrazione a norma dell’art. 46, c. 1, DL 331/1993, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente.
termine per l’integrazione della fattura |
termini di registrazione |
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura |
Entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura, con riferimento al mese in cui è ricevuta la fattura |
ESEMPIO
Nel mese di febbraio 2015 la DITTA SRL effettua un acquisto intracomunitario di beni da un operatore tedesco UE.
In data 11 febbraio 2015 è ricevuta la fattura emessa dal cedente tedesco.
Il documento viene integrato e annotato nel registro fatture emesse / debito e in quello degli acquisti / credito in data 15 marzo 2015.
Con riferimento al mese di febbraio (mese di partenza dei beni dalla Germania).
In data 25 marzo 2015 la DITTA SRL, tenuta alla presentazione con cadenza mensile, presenta il relativo elenco INTRASTAT.
L’effetto della disposizione è, dunque, quello di “sganciare” l’obbligo di integrazione della fattura dal momento impositivo proprio dell’operazione (l’inizio del trasporto a partire dallo Stato membro di origine), e di collegarlo alla data di arrivo della fattura.
La normativa comunitaria prevede invece che il termine per l’integrazione della fattura da parte dell acquirente sia fissato, al più tardi, al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Mancato ricevimento fattura.
Tuttavia, il momento rilevante dell’acquisto intracomunitario di beni deve essere osservato in caso di mancato ricevimento della fattura comunitaria.
Infatti, il nuovo art. 46, c. 5, DL 331/1993, prevede che se la fattura non è ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data di partenza del bene dal Paese di origine), il acquirente sia tenuto a emettere autofattura art.17 entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’autofattura va annotata entro lo stesso termine di emissione, con riferimento al mese precedente.
L’autofattura, da emettere in un unico esemplare, deve contenere anche il codice identificativo attribuito al cedente dal Paese membro di appartenenza.
termine per l’emissione dell’autofattura |
termini di registrazione |
Entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese precedente |
ESEMPIO
Nel mese di febbraio 2015 la DITTA SRL effettua un acquisto intracomunitario di beni da un operatore tedesco UE.
La parte da Monaco in data 11 febbraio 2015.
La fattura non è ricevuta entro il 30 aprile (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).
La SRL è tenuta ad emettere autofattura entro il 15 maggio 2015 (l’autofattura va registrata entro la stessa data ma con riferimento al mese di aprile).
Mancato ricevimento fattura.
Ricevimento fattura con corrispettivo inferiore alla vendita.
Il termine per l’emissione della fattura integrativa in caso di ricevimento di una fattura di acquisto intracomunitario con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, è invece fissato entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (la fattura integrativa va annotata entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese precedente).
termine per l’emissione della fattura integrativa |
termini di registrazione |
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria |
Entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria, con riferimento al mese precedente |
L’INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO
Al ricevimento della fattura estera, l’operatore italiano è tenuto a porre in essere alcuni adempimenti previsti dall’art. 46, c. 1, DL 331/1993.
In particolare, occorre:
- attribuire il numero progressivo al documento;
- integrare lo stesso con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo, espresso in valuta, dell’aliquota e dell’imposta relativa al bene.
Con la nuova modifica dell’art. 13, c. 4, DPR 633/1972, per le operazioni intracomunitarie, l’art. 43, DL 331/1993 (abrogato il comma 3), è previsto che la conversione in euro vada effettuata sulla base del cambio del giorno di effettuazione dell’operazione oppure, nel caso di mancata indicazione di tale data in fattura, del giorno di emissione della stessa; in mancanza di quotazione nel giorno di riferimento, il computo deve essere effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.
In alternativa, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, è possibile far riferimento al tasso di cambio pubblicato dalla BCE.
regole previgenti |
nuova regola generale |
Operazioni interne: cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio del giorno antecedente più prossimo |
Cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura in alternativa Tasso di cambio BCE per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare |
Acquisti intracomunitari.: cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura |
Per gli acquisti non imponibili o esenti, in luogo dell’IVA va indicato il titolo e la norma di non applicazione
NUOVO TERMINE PER L’ANNOTAZIONE DELLA FATTURA
Una volta integrato con i predetti elementi il documento deve essere annotato nei registri IVA.
Prima delle modifiche apportate dalla “Legge di Stabilità 2013”, l’art. 47, c. 1, DL 331/1993, fissava il termine per l’annotazione nei registri IVA (vendite e acquisti), entro il mese di ricevimento della fattura o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
La nuova formulazione dell’art. 47, c. 1, DL 331/1993, stabilisce che l’annotazione della fattura acquisti integrata, nel registro fatture a debito/emesse, deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, ma con riferimento al mese precedente.
A decorrere dall’1.1.2013, come previsto dal nuovo comma 1 dell’art. 47, DL n. 331/93, la fattura estera, integrata come sopra, va annotata nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento (anziché entro il mese di ricevimento), con riferimento al mese precedente, in base alla relativa numerazione e con indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera.
In merito all’annotazione delle fattura estera integrata, il riferimento al mese precedente ha lo scopo di “collegare” l’operazione al periodo di effettuazione della stessa.
Conseguentemente, la “retrodatazione”:
- non trova applicazione nel caso in cui l’operazione è effettuata nello stesso mese di annotazione della fattura, poiché ricondurrebbe l’operazione ad un momento in cui la stessa non era ancora stata posta in essere;
- trova applicazione solo nel caso in cui l’annotazione della fattura avviene nel mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione (tale collegamento incontra un’eccezione nel caso di ricevimento “tardivo” della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effetto dell’acquisto ex art. 46, comma 5, DL n. 331/93).
ESEMPIO.
Se l’acquisto intra UE viene effettuato il 15 gennaio (data inizio del trasporto/spedizione) allora fattura ricevuta entro il:
31 gennaio (mese di effettuazione dell’operazione)
---- >>> registrazione entro il 15 febbraio ma in liquidazione mese di gennaio;
28 febbraio (primo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)
----->>> registrazione entro il 15 marzo ma in liquidazione con riferimento al mese di febbraio;
31 marzo ( secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)
---->>> registrazione entro il 15 aprile con riferimento al mese di marzo ai fini della liquidazione IVA;
31 marzo, ovvero non ricevuta
---->>> emissione autofattura entro il 15 aprile, annotazione entro il 15 aprile con riferimento al mese di marzo.
Ai fini dell’annotazione nel registro IVA acquisti non è invece previsto più alcun termine, sicché opera la regola generale di cui all’art. 25, c. 1, DPR 633/1972, in base alla quale le fatture di acquisto, vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale IVA nella quale è esercitata la detrazione. (vedi sopra).
Tuttavia, al fine di non perdere il diritto alla detrazione, l’annotazione deve essere effettuata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è insorto ex art. 19, c. 1, DPR 633/1972 (c.d. termine biennale di decadenza della detrazione).
PRESENTAZIONE MODD. INTRA acquisto.
Ai fini della presentazione dei modd. Intra, come sopra accennato, va fatto riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Conseguentemente si ritiene che per poter assicurare il predetto collegamento tra la presentazione degli elenchi riepilogativi e l’effettuazione dell’acquisto, assuma rilevanza il periodo di riferimento dell’annotazione della fattura nel registro delle vendite.
Esempio 1
La Alfa srl ha effettuato un acquisto di beni intraUE in data 15 febbraio.
La fattura è stata ricevuta ed annotata nel medesimo mese di febbraio.
L’operazione va inserita nel mod. Intra-2 bis relativo a febbraio da presentare entro il 25 marzo (soggetto mensile) ovvero al primo trimestre da presentare entro il 25 aprile (soggetto trimestrale).
Esempio 2
La Alfa srl ha effettuato un acquisto di beni intraUE in data 15 febbraio.
La fattura è stata ricevuta in febbraio ed annotata nel mese di marzo, (entro il giorno 15), con riferimento al mese di febbraio in liquidazione iva febbraio.
L’operazione va inserita nel mod. Intra-2 bis relativo a febbraio da presentare entro il 25 marzo (soggetto mensile) ovvero al primo trimestre da presentare entro il 25 aprile (soggetto trimestrale).
Esempio 3
La Alfa srl ha effettuato un acquisto di beni intraUE in data 15 febbraio.
La fattura è stata ricevuta nei primi giorni di marzo ed annotata nello stesso mese, con riferimento al mese di febbraio. L’operazione va inserita nel mod. Intra-2 bis relativo a febbraio da presentare entro il 25 marzo (soggetto mensile) ovvero al primo trimestre da presentare entro il 25 aprile (soggetto trimestrale).
PRESENTAZIONE MODD. INTRA Vendite
Ai fini della presentazione dei modd. Intra si ritiene di dover applicare la stessa regola sopra esaminata per gli acquisti di beni intraUE.
Conseguentemente al fine di assicurare il collegamento tra la presentazione degli elenchi riepilogativi e l’effettuazione della cessione, assume rilevanza il periodo di riferimento dell’annotazione della fattura nel registro delle vendite (dei corrispettivi).
Esempio 4
La Beta srl ha effettuato una cessione di beni intraUE in data 14 marzo.
Ha emesso fattura nello stesso mese marzo.
La fattura è stata annotata nel registro delle vendite del mese di marzo.
L’operazione va inserita nel mod. Intra-1 bis relativo a marzo / primo trimestre da presentare entro il 25 aprile
(in caso di soggetto mensile / trimestrale).
Esempio 5
La Beta srl ha effettuato una cessione di beni intraUE in data 14 marzo.
Ha emesso fattura in aprile (entro il giorno 15)
Ha annotata nel registro delle vendite in aprile, con riferimento al mese di marzo, in liquidazione nel mese di marzo.
L’operazione va inserita nel mod. Intra-1 bis relativo a marzo / primo trimestre da presentare entro il 25 aprile
(in caso di soggetto mensile / trimestrale).