Certificazione telematica ritenute e 770 fusione per incorporazione

La compilazione del modello 770 cambia a seconda che il cessionario incorporato si sia estinto o che, invece, entrambi i soggetti coinvolti sopravvivono.

La compilazione del modello 770 cambia a seconda che il cessionario incorporato si sia estinto o che, invece, entrambi i soggetti coinvolti sopravvivono.

Nel caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto incorporato, deve essere compilato un unico modello, che deve inglobare tutti i dati del sostituto estinto, distinti rispetto a quelli dell'incorporante, che presenta la dichiarazione.

Stesso 770 quadri diversi.

Lavoro autonomo.

In presenza di una certificazione emessa dall'incorporato, la comunicazione del 770 deve essere «targata» con il codice fiscale dell'estinto ALBA (da riportare in alto a destra). Se i redditi sono stati in parte corrisposti dalla società incorporata e in parte da quella incorporante, che ha emesso la certificazione, i dati possono essere esposti in modo cumulativo (unica comunicazione) o con distinte comunicazioni.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto.

In tali fattispecie (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Trasmissione del prospetto SS dei dati riassuntivi, dei prospetti ST e SV dei versamenti effettuati dal soggetto estinto, del prospetto SY dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all’articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010, delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso e delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell’estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.

Tali prospetti e Comunicazioni dovranno essere integralmente inviati soltanto dal soggetto incorporante al fine di evitare duplicazione di dati.

Se le citate operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso del 2013 o del 2014, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all’invio:

– delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati;

– delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

– dei dati riassuntivi di cui al prospetto SS;

– dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST, SV e SX se presentati;

– se presenti, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all’articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010 di cui al prospetto SY.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall’estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un’unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni avendo cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, quello del soggetto estinto nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”.

Istruzioni per la compilazione Modello 770/2014 – SEMPLIFICATO. 

Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio:

– se il soggetto estintosi ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non possa presentare il Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO a causa dell’avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l’estinzione;

– se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi per effetto dell’operazione straordinaria intervenuta.

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, nella comunicazione, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, il sostituto deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale” esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, nei punti da 204 a 220, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e successivamente il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d’imposta) dal sostituto subentrante, quest’ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente, senza dover evidenziare il codice fiscale dell’estinto nell’apposito rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, presente nella comunicazione.

Certificazioni di lavoro autonomo

Parzialmente diversa è la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi non sussistendo, in tal caso, operazioni di conguaglio.

Conseguentemente per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d’imposta dichiarante incorporante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale” nonché quello dell’estinto nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”.

Viceversa per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, incorporante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”.

Si precisa che nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto, ma vi abbia provveduto il soggetto che prosegue l’attività, quest’ultimo deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice Fiscale” esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, altresì, nei punti da 44 a 55 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Per quanto riguarda la trasmissione del prospetto SS dovranno essere compilati più prospetti distinti per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto. 

Relativamente alla eventuale trasmissione dei dati dei versamenti, dovranno altresì essere compilati più prospetti ST e SV per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto.

A tal fine il dichiarante incorporante nel redigere i prospetti ST e SV, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, il proprio codice fiscale mentre nei soli prospetti ST e SV relativi all’estinto dovrà indicare, rispettivamente nei righi ST1 e SV1 a colonna 1 “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, il codice fiscale di quest’ultimo e a colonna 2 “Eventi eccezionali” l’eventuale codice dell’evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella “Eventi eccezionali” posta nel frontespizio del Mod. 770.

Analoghe modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento ai prospetti SS e SY.

Si precisa infine che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d’imposta e prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770 SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Lavoro dipendente.

Per la comunicazione del lavoro dipendente e assimilato, se il conguaglio è stato operato dall'incorporato estinto, la comunicazione contiene solo i dati gestiti da quest'ultimo e deve essere «targata» con il codice fiscale dell'estinto (da riportare in alto a destra). Se il conguaglio è stato invece effettuato dall'incorporante, le diverse tipologie di redditi erogati dall'incorporato devono essere così esposti:
- redditi assoggettati a tassazione ordinaria: punti da 206 a 220, con indicazione del codice fiscale della società incorporata, del reddito corrisposto e delle imposte trattenute;
- redditi assoggettati a imposta sostitutiva del 10%: punti da 256 a 261 con indicazione del codice fiscale dell'incorporata;
- redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta: punti da 306 a 316 con indicazione del codice fiscale dell'incorporata;
- redditi anni precedenti assoggettati a tassazione separata: punti da 357 a 364 con indicazione del codice fiscale dell'incorporata.
La sezione del Tfr e delle altre indennità deve essere compilata secondo la logica dei «multirigo 1» e «multirigo 2» (esposta nell'articolo a fianco). La sezione D della comunicazione, dedicata all'assistenza fiscale, è compilata solo dall'incorporante, includendo anche la parte dei conguagli effettuati dall'incorporato.