Esportazione triangolare prova MRN DAE AES

Le operazioni triangolari possono essere finalizzate alla esportazione, non imponibili ai sensi dell’art. 8, lett. a), del D.P.R. n.633/72, oppure alle cessioni intracomunitarie, non imponibili ai sensi art. 42 del D.L. n.331/93.

Esportazione in triangolazione

Le operazioni triangolari possono essere finalizzate alla esportazione, non imponibili ai sensi dell’art. 8, lett. a), del D.P.R. n.633/72, oppure alle cessioni intracomunitarie, non imponibili ai sensi art. 42 del D.L. n.331/93.

La triangolazione ha la caratteristica che il cedente nazionale, promotore della triangolazione, chiede al proprio fornitore nazionale (primo cedente) di procedere alla cessione dei beni, con consegna diretta a favore del cessionario cliente acquirente non residente.

Tale triangolazione si identifica come:

-        triangolare in esportazione, quando la destinazione del bene sia un Paese non Unione Europea.

Il primo cedente, fornitore residente del promotore della triangolazione, soggetto residente, e quest’ultimo, che vende al proprio cliente extra-Ue, destinatario finale dei beni, effettuano una cessione non imponibile, ai sensi dell’art. 8, lett. a), del D.P.R. n.633/72, e per entrambi si rende necessario ottenere la prova dell’avvenuta esportazione;

-        triangolare comunitaria, se la destinazione finale è un Paese dell’Unione Europea, anche in questo caso, entrambe le cessioni, effettuate da soggetti iva residenti, sono non imponibili Iva, ma il primo cedente ai sensi dell’ art. 58 del D.L. n.331/93, mentre per il promotore della triangolazione per l’art. 41 del D.L. n.331/93.

 

Per entrambi i soggetti delle operazioni triangolari vi è rilevanza del fatturato ai fini della formazione dello status di esportatore abituale, e del plafond, trattandosi di operazioni non imponibili in esportazione o cessione comunitaria,  entrambi maturano il plafond ai fini della condizione di esportatore abituale, che si realizza quando più del 10% del volume d’affari è costituito da esportazioni con l’estero o con l’Europa.

 

L’entità del plafond è diversa tra il primo cedente ed il promotore ed il corrispettivo fatturato dai due soggetti è “utilizzabile” in maniera differente.

Per il primo cedente l’intero corrispettivo fatturato al promotore della triangolazione costituisce plafond utilizzabile liberamente, sia per acquisti beni che per acquisti di servizi (ad eccezione di: immobili, aree fabbricabili, anche se in leasing o tramite contratti di appalto, nonché beni e servizi con Iva indetraibile).

 

Per il promotore della triangolare è necessario distinguere l’importo i due tranche:

-        la differenza tra il corrispettivo fatturato al cliente finale ed il costo sostenuto per l’acquisto (valore aggiunto/guadagno lordo) , costituisce  plafond è liberamente utilizzabile (salve le eccezioni già descritte);

-        il costo di acquisto, è plafond vincolato, è utilizzabile esclusivamente per acquisti di beni da esportare, tali e quali senza eseguire lavorazioni o altri servizi sugli stessi, con il limite temporale di  sei mesi dall’acquisto stesso.

 

Prova della cessione comunitaria.

Il CMR elettronico o cartaceo è prova di cessione intracomunitaria. 

Prova della esportazione.

Sul piano operativo la procedura informatizzata è la seguente:

- l’operatore esportatore (cedente nazionale) presenta la dichiarazione all’ufficio doganale di esportazione;

- la dogana di esportazione concede l’autorizzazione, consegna al dichiarante il DAE completo di codice MRN ed emette il messaggio elettronico alla dogana di uscita;

- la dogana di uscita effettua i controlli sulla base del MRN ed entro il giorno successivo all’effettiva uscita invia un messaggio elettronico denominato “risultati di uscita” alla dogana di esportazione;

- la dogana di esportazione provvederà a certificare l’uscita delle merci tramite un messaggio detto “notifica di esportazione” che verrà inviato al dichiarante.

La prova dell’uscita delle merci è agli effetti di legge il messaggio elettronico della dogana di uscita, detto “risultato di uscita” (AES).

L’esportatore potrà collegandosi al sito dell’Agenzia delle Dogane, verificare l’avvenuta esportazione:

- entrare in AIDA AES -“Notifica di esportazione (AES)”

- digitare il codice MRN apposto sul DAE e composto da 18 caratteri alfanumerici;
- stampare l’esito della spedizione e allegarlo al DAE e agli altri documenti.

La prova, dell’uscita della merce dal territorio comunitario, è rappresentata dal messaggio elettronico registrato nella banca dati dell’Agenzia delle Dogane AIDA, mentre la stampa posseduta dall’operatore della comunicazione sul sito web non è provante.

La stampa, come detto sopra, dell’esito della spedizione, dal sito web delle dogane,  e la sua conservazione allegata al DAE (o alla comunicazione del corriere), da cui risulti un perfetto collegamento con la fattura emessa dall’esportatore, è sufficiente per provare l’avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario.

Esportazione extracomunitaria con corriere espresso. 

Quando l’esportazione extracomunitaria è fatta dal corriere espresso, anche in conformità con la C.M. n.16/D del 11/05/2011,  la dichiarazione di esportazione (DAE) è intestata al corriere, il quale assume la qualità di esportatore/speditore nella dichiarazione doganale.

Quindi i corrieri normalmente inviano ai soggetti intestatari delle fatture a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione, di regola in formato elettronico, recante gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento dell’esportazione (MRN),  al fine di consentire la verifica sul portale dell’Agenzia delle Dogane.

Detta comunicazione, come già evidenziato, consente ai singoli speditori delle merci di verificare direttamente sul sito dell’Agenzia delle Dogane l’esportazione, che, se risulta con MRN chiuso, può considerarsi conclusa. Le fatture agganciate al numero MRN sono da considerare come vistate in uscita e valide per la non imponibilità I.V.A. della operazione.

Perciò:

(A) - nel caso di esportazione fatta direttamente dall’esportatore o tramite un trasportatore, senza spedizioniere, è necessario il DAE, e si dovrà verificare, attraverso il codice MRN, lo stato dell’esportazione, attraverso il sito web dell’Agenzia delle Dogane, e nel caso sia andata a buon fine, stamparla, allegarla al DAE e conservarla. E’ importante, inoltre, che ci sia il perfetto collegamento del DAE con la fattura: a tal proposito il riferimento alla fattura è indicato nella casella 44 del DAE.

(B) - nel caso di esportazione fatta non direttamente dall’esportatore, ma con  spedizioniere, il trasportatore o corriere espresso assume la veste di spedizioniere delegato all’esportazione, non è tenuto ad inviare al dichiarante (la Vostra società) il DAE, ma, come precisato dalla C.M. 11/D del 2011, dovrà inviare una comunicazione in cui è indicato il numero MRN e gli estremi della relativa fattura, cosicché si possa verificare, attraverso il sito web, l’effettiva uscita della merce dal territorio comunitario, e solo così la merce si considera vistata e quindi correttamente non imponibile I.V.A. ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n.633/1972. 

Plafond Vincolato Fisso e Mobile -

http://www.pavoni.it/1/triangolazioni_iva_intra_ue_ed_extra_ue_plafond_vincolato_fisso_e_mobile_698134.html

Esempio

La società italiana “PROMOTER”, con cliente in Russia, acquista beni dalla società “PRIMA”, fornitore italiano, per euro 10.000, con incarico di consegnarli direttamente, senza consegna alla “promoter”, occupandosi direttamente del trasporto al cliente finale “CLIENT” società Russa.

La Promoter fattura ed addebita alla Client un corrispettivo di euro 15.000.

In tale caso :

-        la società “PRIMA” dispone dell’intero corrispettivo di euro 10.000 come plafond libero;

-        la società “PROMOTER”, ha plafond è libero per euro 5.000 (eccedenza rispetto al costo di acquisto), mentre  euro 10.000 (pari al costo di acquisto) sono vincolati all’acquisto di beni che sono da esportare entro sei mesi.