REGIME DEI MINIMI 2015 CODICI ATTIVITÀ ATECO

Regime dei minimi 2015 limiti compensi percepiti,ragguagliati ad anno,diversi a seconda del codice ATECO

REGIME DEI MINIMI 2015 CODICI ATTIVITÀ ATECO

LE CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA AL REGIME

NELL'ANNO PRECEDENTE:

1

avere conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico

2

aver sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro lordi

3

il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro

4

l'attività d'impresa, arte o professione sia prevalente a quella eventualmente esercitata come lavoro dipendente e assimilato.

 

Limite beni strumentali cespiti 

Anche nel nuovo regime minimi 2015 risulta confermato che:

- ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime, occorre verificare se i soggetti, “alla data di chiusura dell’esercizio precedente, sono in possesso di beni strumentali di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro”.

Tale limite, quindi, è valorizzato in maniera diversa rispetto al precedente regime di vantaggio (vecchi minimi) in cui concorrevano, nell’arco del triennio precedente, tutti gli acquisti di beni strumentali, con irrilevanza delle eventuali alienazioni o dismissioni intervenute nello stesso periodo.

Nel limite predetto sono inclusi:

- i beni in leasing, che rilevano per il costo sostenuto dal concedente;

- i beni in locazione e noleggio, che rilevano per il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (non vengono, quindi, più computati i singoli canoni, come accade nel regime di vantaggio);

- i beni in comodato, che rilevano per il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (nel regime di vantaggio vecchi minimi, invece, tali beni sono irrilevanti);

- il 50% dei beni, detenuti in regime d’impresa, di arte o professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente (la Relazione illustrativa ha indicato che tale previsione riguarda anche i beni a deducibilità limitata, come mezzi di trasporto e telefonia).

Nel limite predetto sono, invece, esclusi:

- i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro;

- gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

- analogamente al vecchio regime di vantaggio – “i costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo”.

Ulteriore conferma riguarda l’esclusione dal limite suddetto dell’IVA addebitata sull’acquisto del bene: sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione. Rileva, quindi, il solo corrispettivo dell’operazione.

Il coefficiente di redditività forfetizza le spese

In base alle nuove regole, i costi sostenuti per lavoro e beni strumentali dovranno essere monitorati solo per verificare l’eventuale superamento delle predette soglie; nessun rilievo, invece, assumeranno questi, così come tutte le altre spese sostenute dall’imprenditore o professionista, ai fini reddituali poiché, il reddito imponibile sarà calcolato tramite l’applicazione del coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Le uniche spese che potranno essere dedotte dal reddito imponibile saranno i contributi previdenziali, la cui eccedenza potrà essere, a sua volta, dedotta dal reddito complessivo.

Per ciascuno dei requisiti del nuovo regime, il dettato normativo propone dei dettagli e delle precisazioni.

In particolare, per quanto attiene l’ammontare dei ricavi o compensi, la norma prevede che, nell’anno precedente, i contribuenti interessati non devono avere conseguito ricavi ovvero … percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ai limiti indicati in apposito allegato …, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. In particolare si tratta di 9 categorie e macro gruppi di attività a ciascuno dei quali corrisponde anche una percentuale di redditività che verrà di seguito dettagliata:

CATEGORIA

GRUPPO

DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

VALORE SOGLIA DEI RICAVI / COMPENSI

REDDITIVITÀ

 

1

Industrie alimentari e delle bevande

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

 

35.000

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45:

Commercio all’ingrosso e al dettaglio e

riparazione di autoveicoli e motocicli.

Da 46.2 a 46.9 

46.2 Commercio all’ingrosso di materie

prime agricole e di animali vivi.

46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco.

46.4 Commercio all’ingrosso di beni di

consumo finale.

46.5 Commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT.

46.6 Commercio all’ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture.

46.7 Commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti.

46.8 Commercio all’ingrosso non specializzato.

Da 47.1 a 47.7 

47.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati.

47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati.

47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati.

47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti

per uso domestico in esercizi specializzati.

47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati

47.9 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

3

Commercio

ambulante di prodotti alimentari e bevande

 

47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

 

 

30.000

 

 

40%

 

 

 

4

 

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

 

 

20.000

 

 

54%

 

 

 

5

 

Costruzioni e attività immobiliari

41 Costruzione di edifici

42 Ingegneria civile

43 Lavori di costruzione specializzati

68 Attività immobiliari

 

15.000

 

 

86%

 

 

6

Intermediari del

commercio

 

46.1 Intermediari del commercio

 

15.000

62%

 

 

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

 

55 Alloggio

56 Attività dei servizi di ristorazione

 

40.000

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

64 Attività di servizi finanziari (escluse le

assicurazioni e i fondi pensione)

65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)

66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

69 Attività legali e contabilità

70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

73 Pubblicità e ricerche di mercato

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

85 Istruzione

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

 

 

 

 

9

 

 

Altre attività economiche

01; 02; 03; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 49; 50; 51; 52; 53; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99.

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

03 PESCA E ACQUACOLTURA B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)

06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

13 INDUSTRIE TESSILI

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI

IN PELLE E PELLICCIA

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI

FARMACEUTICI

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI

NON METALLIFERI

24 METALLURGIA

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E

ATTREZZATURE)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;

APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI

OROLOGI

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED

APPARECCHIATURE E D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA

CONDIZIONATA

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI

RIFIUTI E RISANAMENTO

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

51 TRASPORTO AEREO

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

58 ATTIVITÀ EDITORIALI

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI

PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 TELECOMUNICAZIONI

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ

CONNESSE

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E

SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

P ISTRUZIONE

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

92 ATTIVITÀRIGUARDANTILELOTTERIE,LESCOMMESSE,LECASEDAGIOCO

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 RIPARAZIONEDICOMPUTEREDIBENIPERUSOPERSONALEEPERLACASA

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER

PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA

PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

 

 

 

20.000

 

 

 

67%

             

 

 

La norma, inoltre, aggiunge che ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi …, per l’accesso al regime:

a)   non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;

b)   nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

A tal proposito, la relazione illustrativa precisa le modalità di calcolo del requisito per l’accesso al regime i ricavi: per quanto concerne le imprese essi devono essere assunti considerando, la competenza economica.

Pertanto, al fine della verifica del limite citato si dovrà tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, co. 2, del Tuir.

I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario.

In sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono, totalmente, dall’attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta.

Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria.

Il secondo requisito da verificare sull’anno che precede l’ingresso al regime riguarda le spese sostenute per lavoro dipendente e similari, che non devono superare i 5.000 euro lordi.

In particolare, rilevano ai fini della verifica:

-     le somme relative al lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e successive modificazioni,

-      le somme erogate a lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, co. 1, lettere c) e c- bis), del Tuir anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli

61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni,

-     comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo

53, co. 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato Tuir.

In merito al valore dei beni strumentali (terzo requisito) è previsto che il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superi i 20.000 euro.

Ai fini del calcolo del predetto limite:

1)   per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2)   per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir;

3)   i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento (tale misura, indicano i lavori parlamentari, è da considerarsi indipendentemente dall’effettivo utilizzo per l’attività esercitata e riguarda anche i beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 - mezzi di trasporto - e 102, co. 9 - telefonia - del Tuir. A tal fine, non devono essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall’articolo 164, co. 1, lett. b), del Tuir);

4)   non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, co. 2, secondo periodo, e 102, co. 5, del Tuir;

5)   non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

L’ultimo dei requisiti, introdotto in sede di conversione della Legge di Stabilità, introduce un criterio di prevalenza del reddito di impresa o di lavoro autonomo rispetto a quelli di lavoro dipendente o di pensione eventualmente percepiti.

Tale  requisito,  tuttavia,  non  entra  in  gioco  se  la  sommatoria  complessiva  dei  redditi  prodotti

(impresa/lavoro autonomo e dipendente/pensione) non supera i 20.000 euro.

La Legge di Stabilità analizza non solo la posizione dei soggetti che sono già in attività, ma si occupa anche del caso di coloro che intraprendono ex novo una attività di impresa e di lavoro autonomo.

In tal caso, i medesimi si possono avvalere del regime “comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, …, di presumere la sussistenza dei requisiti”.