Regime forfetario 2020 senza limiti beni strumentali

Nel disegno di legge di bilancio per il 2020 depositato in Senato il 6/11/2019, non viene prevista la reintroduzione nel regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, del limite circa il possesso dei beni strumentali.

Fonte Eutekne Mercoledì 6 novembre 2019

Regime forfetario 2020 senza limiti beni strumentali

    

Nel disegno di legge di bilancio per il 2020 depositato in Senato il 6/11/2019, non viene prevista la reintroduzione nel regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, del limite circa il possesso dei beni strumentali.

Gli interventi, che saranno operativi dal 2020, (allo stato attuale del disegno di legge)  riguardano:
- confermato il requisito d’accesso o permanenza relativo al limite di ricavi e compensi pari a 65.000 euro percepiti nell’anno precedente;

- esclusione dal regime per coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro;
- reintroduzione limitazione spese corrisposte a collaboratori dipendenti, limite di 20.000 euro, viene incrementato il vecchio limite di 5.000

 

Il limite è l’ammontare complessivo lordo dell’anno precedente, per cui i soggetti che intendano accedere o permanere nel regime nel 2020 dovranno considerare le spese sostenute nel 2019.

L’attuale disegno di legge prevede le spese di:
- al lavoro accessorio
- al lavoro dipendente e compensi erogati ai collaboratori
- a utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
- a somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.

 

Instaurato un regime premiale per l’adesione alla fatturazione elettronica che consiste nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento.

 

Condizioni ostative,

Regime precluso con redditi di lavoro dipendente eccedenti 30.000 euro

Dal 2020 il regime sarà precluso per imprenditori e lavoratori autonomi che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro nell’anno precedente.
La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Rispetto alla causa ostativa del 2018, la circ. 10/E del 4/4/162016 aveva precisato che rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro consente di non considerare la soglia dei 30.000 euro a condizione che, dopo la cessazione:
- non siano percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
- non sia stato intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.

Confermate le altre cause ostative, tra cui quelle connesse al possesso di partecipazioni.

La modifica del comma 75 dell’art. 1 della L. 190/2014 che, nella versione attuale, prevede che il reddito dell’attività soggetta al regime forfetario rilevi ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 comma 2 del TUIR e non rilevi ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, nella versione 2020 prevede, invece, l’inclusione del reddito soggetto al regime agevolato nei limiti reddituali previsti per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.