Regime Forfettario - Accesso – Uscita - Esclusione

Dal 2016 il regime forfetario resta l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime forfetario,

Regime Forfettario -  Accesso – Uscita - Esclusione

Dal 2016 il regime forfetario resta l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime forfetario, infatti, ha sostituito i precedenti regimi agevolati: regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011), che sono stati abrogati già dal 2015.

Il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011)- prima abrogato con la Legge di Stabilità 2015 ma poi prorogato per tutto il 2015 dal decreto Milleproroghe - è stato definitivamente soppresso con la Legge di Stabilità 2016.

Il regime, tuttavia, resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d'età) per coloro che: hanno iniziato l'attività entro il 31.12.2015 o lo applicavano già da prima.

 

Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche dalla Finanziaria 2016(art. 1, commi da 111 a 113, Finanziaria 2016) in vigore dall’1.1.2016 e recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 4.4.2016, n. 10/E fornendo una serie di chiarimenti che saranno di seguito esaminati.

 

Possono aderire al regime le persone fisiche che esercitano o che iniziano un'attività d'impresa o arte o professione, purché nell'anno solare precedente presentino i seguenti requisiti:

  • conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta

Ai fini del computo della soglia di ricavi: - rileva il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore; - concorrono i ricavi relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino; - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore; - nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, occorre considerare il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici.

 

  • sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20mila Euro. Per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo sostenuto al netto dell'IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Ai fini di tale limite non vanno considerati:

-         i beni immobili comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l'esercizio dell'impresa, arte o professione;

-         i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;

-         i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi.

Rilevano, invece, nel calcolo del limite:

-         per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;

-         per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato (ai sensi dell'art. 9 del TUIR) alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;

-         per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.

-         beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR (autovetture, telefonia ecc ….).

 

Non rileva ai fini dell’accesso nel nuovo regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l’aver esercitato negli anni precedenti un’attività d’impresa, arte o professione.

Possono, pertanto, accedere al regime forfetario le persone fisiche che già esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, commi 54, della L. 190/2014 e, contestualmente, non ricorra una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57.

 

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

-         che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...).

L'esercizio di un'attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette ad un regime speciale.

Il regime del Patent box (art. 1 commi 37-75 L. 190/2014) è incompatibile con il regime forfetario, mentre i produttori agricoli (che rispettano i requisiti indicati all'art. 32 del TUIR), titolari di reddito fondiario, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere;

-         non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

-         che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

-         chesono soci, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nella Circolare 10/E/2016 l'Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione non opera se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario; e quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell'esercizio;

-         che abbiano conseguito, nell'anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30mila Euro. 

-          

Nella Circolare 10/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto di tale limite:

-         non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato nell'anno precedente;

-         rileva anche nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Quest'ultima condizione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, pertanto preclude l'applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. In base alla normativa previgente, invece, il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende(va) assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato (ex artt. 49 e 50, TUIR).

Tale requisito ha costituito condizione di accesso (e non di esclusione) al regime forfetario per coloro che lo hanno applicato nel 2015.

 

 

Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.

 

Soggetti già in attività

Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva.

 

Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

 

Numerosi chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016.

 

Casistica

  1. A.     Soggetti che iniziano una nuova attività nel 2016 ed intendono applicare il nuovo regime (presumendo il possesso dei requisiti);
  2. B.     Soggetti già in attività che presentano i requisiti richiesti per accedere al regime forfettario e che intendono avvalersene;
  3. C.      Soggetti già in attività che presentano i requisiti ma che non intendono avvalersi del nuovo regime.

 

A – Soggetti che iniziano una nuova attività e vogliono accedere al nuovo regime forfettario

Nel caso di inizio attività, dovrà essere comunicata la scelta per il nuovo regime mediante l’utilizzo del modello di cui all’art. 35 del d.P.R. 633/1972 (per le persone fisiche, modello AA9/12).

Tale modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività, indicando nella sezione “regimi fiscali agevolati” del quadro B il codice 2 per manifestare l’adesione al “REGIME FORFETTARIO DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI” se si ritiene di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 1, co. 54, della Legge n. 190/2014.

 

B – Soggetti già in attività che vogliono accedere al regime forfettario 2018 

Diverso il discorso invece per un soggetto già in attività: come detto il nuovo regime forfettario rappresenta un regime naturale, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell’anno precedente (da verificare quindi per l’accesso al regime dal 2018 i dati 2017)  rispettano i requisiti richiesti dalla norma e non ricadano nelle fattispecie di esclusione e potranno, naturalmente, applicare il nuovo regime forfetario, senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. Come precisato infatti dalla stessa Agenzia nella C.M. 6/E/2015 tali soggetti possono transitare in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale).

C – Soggetti già in attività che NON vogliono accedere al nuovo regime agevolato

Infine nel caso in cui invece, pur nel rispetto dei requisiti il contribuente valuti la non convenienza nell’adozione del nuovo regime forfettario, potrà comunque optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Determinante quindi in tale circostanza ai fini della validità dell’opzione sarà il comportamento concludente del contribuente, il quale dovrà impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), emettere fatture con applicazione dell’iva, effettuare le liquidazioni periodiche, …

NB

L’opzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2017, la scelta deve essere comunicata con il modello IVA 2017). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

Il nuovo regime potrà/dovrà quindi non essere applicato:

  • per opzione, con le conseguenze sopra esaminate;
  • per legge, nel caso in cui:
  • vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l’accesso
  • verificarsi di una delle cause ostative).

In tal caso il contribuente dall’anno successivo dovrà applicare il regime ordinario (venendo meno anche l’agevolazione contributiva e il conseguente ritorno all’obbligo di versamento del contributo annuale); a differenza del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti. Inoltre sempre diversamente dal regime dei minimi non è prevista l’immediata fuoriuscita dal regime forfettario in caso di superamento  del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%.

 

Coloro che usufruivano dei vecchi Regimi Agevolati

Il regime delle nuove iniziative produttive, il regime di minimi e il regime contabile agevolato (ex minimi), come già detto, sono stati abrogati con l’entrata in vigore del nuovo regime forfettario: i contribuenti che usufruivano di tali regime che sono in possesso dei requisiti previsti possono applicare il regime forfetario, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Clausola di salvaguardia.

E’ prevista poi limitatamente a coloro che si avvalevano del regime dei minimi (regime di vantaggio dell’imprenditoria giovanile art. co. 1 e 2 del D.L. 98/2011) una clausola di salvaguardia: nonostante l’abrogazione a decorrere dal 2015 è possibile continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

Durata del regime

 

La legge non prevede una durata particolare del regime. Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

-         per opzione, con vincolo triennale. Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfetario, hanno la possibilità di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario. 

L'opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

In deroga al vincolo triennale, coloro che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario, possono revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario.

Tale possibilità è prevista anche per:

-          i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per adottare il regime dei minimi;

-         i soggetti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011).

Benché l'opzione avvenga tramite comportamento concludente, è necessario comunicarla all'Agenzia delle Entrate tramite il quadro VO della dichiarazione IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

-         per legge (quindi obbligatoriamente), quando:

  • viene meno uno dei requisiti richiesti per l'accesso al regime stesso (ad esempio, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000);
  • si verifica una causa di esclusione (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione.

A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d'anno.

-         per accertamento definitivo, in cui sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. In questo caso il regime cessa dall'anno successivo a quello accertato. 

Se per esempio un accertamento relativo all'anno d'imposta 2015 si rende definitivo nel 2020, il regime forfetario si considera cessato dal 2016.