Stabile organizzazione di società estera in ITALIA sede secondaria
Per poter operare in Italia ad esempio con una LTD, le informazioni in proposito disponibili in rete sono scarse.
Premettendo che le LTD “di comodo”, grazie allo scambio di informazioni tra Agenzie delle entrate dei paesi della UE, in pochi mesi sono smascherate, e la estero vestizione di soci Italiani viene presoto rilevata, con tutte le conseguenze, sia fiscali che penali.
Le LTD correttamente possono operare nel territorio dello Stato Italiano in due diverse forme:
● aprire un’unità locale (o filiale)
● aprire delle sedi secondarie, o stabile organizzazione.
La differenza sostanziale tra le due forme consiste nella circostanza che vuole che le sedi secondarie debbano avere una rappresentanza legale stabile, mentre le unità locali non possono rappresentare l’impresa estera nei confronti di terzi: differenza non da poco per la concreta operatività societaria.
La reale problematica da valutare in entrambi i casi è legata alla sussistenza delle condizioni di reciprocità. Nel caso di società straniere, a seconda della giurisdizione statale in cui è incardinata la ltd (che può essere sia di uno Stato UE così come di una giurisdizione offshore) la verifica in capo alla società stessa e al rappresentante stabile nominato per la sede secondaria verrà effettuata dalla Camera di Commercio.
Valutiamo le procedure da seguire in entrambe le posizioni.
Unità locale di ltd in Italia
Per unità locale si intende il luogo, con ubicazione differente rispetto a quella della sede legale, in cui vengono esercitate una o più attività inerenti a quella principale della ltd.
Gli operatori economici adottano liberamente varie dizioni, giuridicamente diverse espressioni di un’unica situazione: filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito, magazzino.
Tipicamente, esempi di unità locale sono l’impianto per la produzione di beni o per la prestazione di servizi, il magazzino di distribuzione di beni, l’ufficio direttivo, tecnico o amministrativo, i depositi IVA (per la custodia di beni nazionali e comunitari che non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi stessi), o gli uffici di rappresentanza.
Uffici di rappresentanza.
Questi ultimi consistono in un insediamento che ha la funzione di strumento di valutazione per testare le potenzialità del mercato locale: un’attività tipica di questi uffici è quella di promuovere l’immagine dell’impresa estera nel mercato locale, non possono effettuare attività lavorativa nè concludere affari nè espletare, in ultima analisi, non posso fare una concreta attività lavorativa d’impresa.
Le localizzazione di attività che non siano facilmente riconducibili ai casi di cui sopra sono, comunque, da ritenersi unità locali se in esse sia prevista la presenza continuativa di almeno un addetto stipendiato o comunque inquadrato dalla casa madre.
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Dpr 581/95, entro 30 giorni dall’apertura, l’unità locale di un’impresa estera deve iscriversi presso la Camera di Commercio italiana del territorio di competenza, presentando una semplice denuncia al Repertorio Economico-amministrativo (REA), mediante appositi modelli firmati dal legale rappresentante dell’impresa estera.
Nel caso di prima iscrizione, va, inoltre, allegato un certificato tradotto con perizia giurata da parte di un perito del Tribunale oppure da ambasciata oppure da consolato italiano (apostilla) ubicato nel Paese straniero di provenienza, rilasciato dall’ente dello Stato estero che esercita le funzioni corrispondenti al registro Imprese in Italia, dal quale risultino i dati anagrafici e legali dell’impresa.
Sede secondaria di società estera in Italia con stabile organizzazione
La sede secondaria consta, principalmente, di due elementi: la stabilità dell’insediamento e la rappresentanza stabile.
Deve, infatti, essere nominato un soggetto preposto all’esercizio della sede secondaria che ha anche la rappresentanza nei confronti dei terzi, avendo una certa autonomia gestionale per quanto riguarda la parte ordinaria della gestione d’impresa.
La società estera con sede secondaria in Italia è, conseguentemente, obbligata ad iscriversi presso l’Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio italiana competente per il territorio, ai sensi degli artt. 2197 e 2506 del Codice Civile.
La sede secondaria è pertanto soggetta alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e sulla necessità di eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività.
Ai modelli di iscrizione al Registro Imprese è necessario allegare l’atto costitutivo della LTD, lo statuto dell’impresa nonchè l’atto istitutivo della sede secondaria e l’atto di nomina del preposto, qualora la nomina non sia contenuta nell’atto istitutivo.
Gli atti, se redatti in lingua straniera, dovranno essere debitamente tradotti con perizia giurata (presso il Tribunale o da un notaio italiano) da parte di un perito del Tribunale o da ambasciata o consolato italiano ubicato nel Paese straniero (Apostille).
Questi atti vanno depositati da un notaio e sono soggetti a legalizzazione da parte di autorità diplomatiche o consolari del Paese di provenienza, fatte salve convenzioni o accordi internazionali o bilaterali specifici.
Quindi, in definitiva è possibile affermare che:
1) una LPD può lavorare in Italia a condizione che ivi istituisca una stabile organizzazione e si assoggetti alle normative tributarie e fiscali italiane.
2) ogni altra ipotesi di attività di LPD in Italia, se basata su stabilità e continuità lavorativa non è lecita.