Dicitura che devono indicare i forfettari in fattura.
La nota da riportare nella fattura emessa in regime forfettario è la seguente:
"Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 – Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014”
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014 pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi dell’articolo 1, comma 67 L. 190/2014, così come modificati dalla Legge 208/2015
Marca da bollo
Sulle fatture di importo superiore ai 77,47 euro va applicata una marca da bollo di 2 euro, a carico del cliente che riceve la fattura. In caso di marca da bollo, la data deve essere uguale o antecedente a quella della fattura.
Sono esenti da imposta di bollo, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari e per quelle in cui il forfetario risulta debitore di IVA (inversione contabile).
Cosa indicare in fattura
Nelle fatture emesse dal contribuente forfettario vanno indicati:
- tutti i dati indicati all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
- un’apposita dicitura, che serve ad indicare che chi ha emesso o ricevuto la fattura, cedente o prestatore, rientra nel regime forfetario, come sopra;
- medesima dicitura, anche in caso di cessioni intracomunitarie effettuate ai sensi dell’art.7-ter del D.P.R. n. 633/1972, oltre all’art.7-ter stesso, nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE, poiché in realtà quella effettuata è un’operazione interna senza diritto di rivalsa. - Inoltre, in caso di cessioni intra UE, il contribuente forfetario non deve presentare il modello Intrastat di beni o servizi;
- i riferimenti dell’’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972, in caso di cessioni all’esportazione, oltre alla dicitura “normale forfait”.
Fattura acquisti intracomunitari forfettari:
In caso di acquisti intracomunitari di beni o di servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente forfettario ha i seguenti obblighi:
- iscrizione al VIES;
- presentazione del modello Intrastat, elenchi acquisti;
integrazione IVA per le fatture di acquisto intracomunitarie e per le altre operazioni di cui risulta debitore d’imposta;
- liquidazione e versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione (ha il divieto di detrarre l’IVA anche sugli acquisti intracomunitari);
- emissione autofattura per gli acquisti intracomunitari o esteri in caso di operazioni in cui risultano debitori dell’imposta sul valore aggiunto. In alternativa la fattura può essere integrata con il cosiddetto reverse charge, indicando l’aliquota e la relativa imposta.