La presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico) per persone fisiche e società è in scadenza ogni anno al 30 di settembre. Tuttavia, è assai frequente trovarsi nella situazione in cui ci si accorge, oltre questa data, di aver commesso un errore incidente nella determinazione dell’imposta(Irpef, Ires, Irap). Può accadere ad esempio che una persona fisica si sia dimenticata di inserire il reddito derivante da una prestazione occasiona, o che una società non abbia effettuato una ripresa in aumento del reddito per dei costi provenienti da società aventi sede in paesi Black List. In questi casi è possibile intervenire sanando l’errore presentando una dichiarazione integrativa.
La dichiarazione integrativaLa dichiarazione integrativa è una dichiarazione dei redditi che viene ripresentata andando a sanare il precedente errore commesso dal contribuente. Si tratta sostanzialmente di un modello Unico identico a quello precedentemente compilato, ove però, saranno modificate le parti errate, sostituite con quelle corrette. All’interno del frontespizio del modello Unico dovrà essere barrata la casella dichiarazione integrativa, e dovranno, altresì, essere barrate le caselle in corrispondenza dei quadri del modello che si è andati a modificare rispetto alla dichiarazione originaria.
La dichiarazione integrativa a sfavore, ovvero quella che determina un maggior tributo a carico del contribuente, a causa della mancata indicazione di ricavi, o per la deducibilità di costi in eccedenza rispetto a quanto consentito dal Tuir, può essere effettuata entro 30 settembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria.
Per poter perfezionare l’invio di una dichiarazione integrativa è necessario (ma non obbligatorio), versare anche la maggiore imposta che si viene a determinare dalla dichiarazione integrativa, con sanzioni e interessi. Tuttavia, il versamento non deve essere per forza contestuale alla presentazione della dichiarazione integrativa. Il contribuente, infatti, effettua questo versamento con ravvedimento operoso, e quindi può versare le maggiori imposte nel momento in cui desidera, rispettando le sanzioni ridotte in base al tempo, oppure aspettare l’arrivo della comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni per la dichiarazione integrativaL’Agenzia delle Entrate, per la presentazione della dichiarazione integrativa prevede l’applicazione, alternativamente, di due diversi tipi di sanzione:
- sanzione del 30% delle maggiori imposte dovute o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di applicazione degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973;
- sanzione del 100% delle maggiori imposte o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi).
La sanzione applicabile al caso concreto, può essere versata beneficiando delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato per sanare la posizione del contribuente prima che siano iniziati provvedimenti accertativi nei suoi confronti, versando la maggiore imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione (viste sopra del 30% o del 100% della maggiore imposta), applicandovi le seguenti riduzioni:
Dichiarazione integrativa: sanzioni con ravvedimento operoso
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA |
ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 36-BIS E 36-TER DEL DPR N. 600/73 |
ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI ACCERTAMENTO (OMESSA E/O ERRATA INDICAZIONE DI REDDITI) |
Sanzione Piena |
30% |
100% |
Sanzione ridotta presentata entro il 90° giorno successivo alla scadenza |
3,33% (riduzione di 1/9) |
11,11% (riduzione di 1/9) |
Sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione |
3,75% (riduzione di 1/8) |
12,50% (riduzione di 1/8) |
Sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione |
4,29% (riduzione di 1/7) |
14,29% (riduzione di 1/7) |
Sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo in cui è stata commessa la violazione |
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16,67% (riduzione di 1/6) |
Esempio di ravvedimento per dichiarazione integrativa
Vediamo adesso con un semplice esempio come avviene il ravvedimento per la dichiarazione integrativa: Si ipotizzi che una società presenti entro i termini la dichiarazione modello Unico relativa all’anno “n” (presentato entro il 30 settembre dell’anno “n+1”), ma che si accorga successivamente di avere commesso un errore, non avendo ripreso a tassazione costi indeducibili per €. 12.000, da cui una minore Ires versata per €. 3.300. La violazione potrà essere sanata in base alle disposizioni di cui alla nuova lettera a-bis) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 entro 90 giorni (entro il 29 dicembre dell’anno “n+1”), versando la sanzione ridotta (pari all’imposta non versata di €. 3.300), all’11,11% (ovvero 100%/9). Per perfezionare il ravvedimento (nei 90 giorni), la società deve:
- inviare il modello unico integrativo barrando la relativa casella nel frontespizio. Nel riquadro firma della dichiarazione, andranno indicati i quadri che sono stati modificati con l’integrativa (codice 2), e/o aggiunti e quelli non modificati (codice 1);
- versare la maggiore Ires (€. 3.300), la sanzione ridotta pari a €. 366,67 (€. 3.300 x 11,11%) e gli interessi al tasso legale dello 0,50% per i 90 giorni di ritardo.
Il modello F24 andrà così compilato:
- codice tributo 2003 (Ires), anno di imposta “n” per €. 3.300;
- codice tributo 8918 (sanzione Ires), anno di imposta “n” per €. 366,67;
- codice tributo 1990 (interessi da ravvedimento), anno di imposta “n” per €. 4,07.
Ricordiamo che l’anno di imposta da indicare nel modello F24, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, è l’anno in cui è stata commessa la violazione (e non il periodo a cui si riferisce il versamento), ai sensi della Risoluzione n. 38/E/2007 Agenzia delle Entrate.
Maggior termine accertativo in caso di integrativa
L’Agenzia delle Entrate, a fronte della possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso in caso di dichiarazione integrativa, ha previsto un termine di decadenza allungato per l’azione di accertamento nel caso in cui venga presentata una dichiarazione integrativa. Infatti, la presentazione di una dichiarazione integrativa, sia ai sensi del comma 8, dell’articolo 2, del DRP n. 322/1998, che dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, comporta che i termini di decadenza dell’accertamento delle imposte sui redditi si computa sulla dichiarazione integrativa in relazione agli elementi che sono stati rettificati. Questo allungamento dei termini di accertamento, è valido, tuttavia, solo per le dichiarazioni integrative pro erario, ovvero quelle che determinano una maggiore imposta o un minor credito d’imposta.