IVA Triangolazione ExtraUE vendita a catena con identificazione in europa

“Vendita a catena” effettuata da un’impresa belga ricorrendo allo schema della triangolazione. belga ha acquistato i beni da un fornitore svizzero con successiva rivendita al suo cliente olandese

IVA Triangolazione ExtraUE vendita a catena con identificazione in europa

“Vendita a catena” effettuata da un’impresa belga ricorrendo allo schema della triangolazione.

In particolare, l’impresa belga ha acquistato i beni da un fornitore svizzero con successiva rivendita al suo cliente olandese.

Fermo restando che spedizione al Cliente Olandese è curata direttamente dall’impresa svizzera (fornitore del Belga), dalla descrizione del caso risulta che l’impresa svizzera è identificata ai fini IVA in Belgio e in Olanda e che l’impresa belga ha un numero di partita IVA in Olanda.

La questione interpretativa ha per oggetto il trattamento IVA da applicare nei seguenti due scenari:

  • 1° scenario:

l’impresa svizzera trasferisce i beni da un magazzino in Belgio ad un suo magazzino in Olanda e da li al Cliente finale olandese;

 

  • 2° scenario:

l’impresa svizzera trasferisce i beni da un magazzino in Belgio direttamente a destinazione del cliente finale olandese.

 

Secondo la risposta fornita dalle Autorità fiscali, nel primo scenario:

 

  • l’impresa svizzera, per il tramite del proprio numero di partita IVA belga, effettua un trasferimento a “se stessi”, esente da IVA in Belgio ex art. 138 par. 2, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE e, corrispondentemente, un acquisto intracomunitario imponibile in Olanda ai sensi dell’art. 21 della stessa Direttiva, per il quale deve assolvere l’imposta attraverso la propria posizione IVA locale Olandese;

 

  • dopodiché, l’impresa svizzera, per il tramite del proprio numero di partita IVA olandese, effettua una cessione interna all’Olanda nei confronti del proprio cliente belga, con addebito dell’IVA locale olandese.

 

  • reverse charge non è applicabile, in quanto l’impresa belga non è stabilita in Olanda, ma soltanto identificata;

 

  • infine, anche l’impresa belga effettua una cessione interna all’Olanda con applicazione del reverse charge, in quanto il cliente olandese è stabilito in tale Paese.

 

Sebbene non sia indicato nella risposta di CBR, è da ritenere che, in applicazione dell’art. 219-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, la fattura – senza addebito dell’imposta –sia emessa direttamente dall’impresa belga e non dal suo numero di partita IVA olandese.

 

Passando ad esaminare il regime impositivo connesso al secondo scenario.

 

  • in via di principio, l’impresa svizzera, per il tramite del proprio numero di partita IVA belga, effettua una cessione intracomunitaria “in senso stretto”, esente da IVA in Belgio ex art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE,

mentre il cliente belga, per il tramite della propria posizione IVA in Olanda, rileva il corrispondente acquisto intracomunitario, imponibile ai sensi dell’art. 20 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Tuttavia, è possibile suddividere la cessione intracomunitaria in un trasferimento a “se stessi” seguito da una cessione interna all’Olanda, applicando cioè il trattamento IVA del primo scenario (esenzione IVA in Belgio con imponibilità in Olanda in capo all’impresa svizzera);

 

  • dopodiché, l’impresa belga effettua una cessione interna all’Olanda con applicazione del reverse charge, in quanto, come già anticipato, il cliente olandese è stabilito in tale Paese.

Anche in questa ipotesi, pertanto, seppure non specificato nella risposta di CBR, la fattura senza addebito dell’imposta deve essere emessa direttamente dall’impresa belga e non dal suo numero di partita IVA olandese.