FISCALE processo di importazione in procedura ordinaria - semplificazioni
Nota Agenzia delle Dogane 11.1.2016 n. 144636
importatori
Con la nota n. 144636 pubblicata l’11.1.2016, l’Agenzia delle Dogane riepiloga le semplificazioni introdotte nel processo di importazione in procedura ordinaria, evidenziando l’avanzamento del processo di digitalizzazione relativo alle procedure doganali.
Attuale processo di importazione in procedura ordinariaAttualmente, come ricordato dall’Agenzia delle Dogane, il processo di importazione in procedura ordinaria prevede la presentazione, in formato cartaceo, di alcuni documenti, sia da parte dell’operatore, sia da parte degli uffici doganali. Si tratta, in particolare:
- dei documenti a sostegno della dichiarazione doganale e del c.d. “foglio di riepilogo”, che l’operatore consegna al front office;
- della comunicazione relativa al canale di controllo; della comunicazione attestante l’esito del controllo; del prospetto relativo allo svincolo delle merci, che l’ufficio consegna all’operatore.
Con le semplificazioni introdotte sarà possibile svolgere in modalità telematica anche tali fasi del processo di importazione.
nuovo processo di importazione “semplificato” Ambito di applicazioneLa nuova procedura digitalizzata trova applicazione per le dichiarazioni di importazione in procedura ordinaria inviate tramite il messaggio “IM”, relative a merci iscritte in un Manifesto Merci in Arrivo, le quali siano pervenute per via aerea o marittima, oppure in una dogana interna (in tale ultimo caso, solo se trasferite alla dogana mediante il ricorso alla procedura del “fast corridor”).
Modalità di adesione alla nuova proceduraL’operatore che intende avvalersi della nuova procedura deve darne preventiva comunicazione, via mail, all’ufficio doganale competente, indicando quali sono le sezioni operative territoriali presso le quali intende presentare la dichiarazione doganale. L’ufficio comunicherà, sempre tramite posta elettronica, la data a partire dalla quale l’operatore potrà utilizzare la nuova procedura, ovvero l’eventuale esclusione.
Nuovo processo di importazione in procedura ordinariaGrazie alle semplificazioni introdotte nel processo di importazione in procedura ordinaria è ora possibile svolgere in modalità telematica le seguenti fasi:
- presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione doganale, da parte dell’operatore (per il tramite del sottoscrittore);
- comunicazione del canale di controllo (CA, CD, CS, VM), comunicazione dell’esito dei controlli e consegna del prospetto di svincolo, da parte degli uffici doganali.
Le fasi del nuovo processo di importazione si articolano, perciò, nel modo seguente:
- le merci pervengono via mare/aereo/fast corridor alla dogana, vengono monitorate ai fini del controllo del loro regolare esito e prese in carico negli appositi registri A3;
- la dichiarazione doganale viene trasmessa in via telematica;
- l’ufficio comunica al dichiarante gli estremi di registrazione o eventuali errori formali o sostanziali;
- il dichiarante, ricevuti gli estremi di registrazione, trasmette all’indirizzo indicato il fascicolo elettronico, composto dal “foglio di riepilogo” e dagli altri documenti in formato digitale (ogni singola mail deve riguardare una sola dichiarazione). I fascicoli ricevuti sono trattati in ordine cronologico di arrivo, con priorità per gli operatori certificati;
- l’ufficio, nel caso in cui il fascicolo sia completo, esegue la c.d. “convalida”, a seguito della quale l’esito del CDC viene reso disponibile sul portale AIDA, consentendo al sottoscrittore il monitoraggio del ciclo di vita della dichiarazione;
- ottenuto lo svincolo delle merci, se non occorre attendere la conclusione di procedimenti in carico ad altre amministrazioni, il sottoscrittore può effettuare il download del prospetto di svincolo senza necessità di recarsi in dogana.
Sono escluse dall’applicazione della nuova procedura:
- le dichiarazioni contenenti singoli che danno scarico a più partite di A3, e che quindi richiedono l’esecuzione del messaggio di completamento (“M2”);
- le dichiarazioni a pronta riscossione (modalità di pagamento “A”);
- le dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali siano riscontrate irregolarità nell’uso del fascicolo elettronico e irregolarità gravi o reiterate alla normativa doganale.
Si precisa che gli operatori economici che si avvalgono della procedura di domiciliazione prevista dall’art. 76 lett. c) del Reg. CE 2913/92, già espletano le formalità doganali in modalità completamente telematica.