La proposta di reddito per una sola annualità, quella 2024, è “accettabile” entro il 15 ottobre sulla base di dati che deve fornire il contribuente forfettario presentando la dichiarazione fiscale con dati aggiuntivi.
Anche sei modelli per l’accettazione sono già pronti, mancano ancora (oltre alle indicazioni sotto riportate) il Decreto del Ministero dell’economia con cui è approvata la metodologia che sarà utilizzata per formulare le proposte di concordato preventivo biennale (in sostanza il cuore del software) nonché quello on cui verranno individuate le circostanze eccezionali che portano alla cessazione del concordato.
Ai fini IVA
Il concordato preventivo biennale CPB riguarda la determinazione del reddito e non ha effetto ai fini IVA.
I forfettari devono emettere nel 2024 le fatture elettroniche indipendentemente dagli incassi effettuati nel 2023.
Il raggiungimento di incassi sopra la soglia di euro 100.000 determina l’uscita immediata dal regime forfettario con applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
NOTA ai fini dei Contributi previdenziali
Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024).
il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello del conseguimento di compensi o ricavi superiori a 85 mila euro mentre cessa immediatamente (in corso d'anno) qualora si splafonino i 100 mila euro.
Come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle entrate 32/E del 5 dicembre 2023 inoltre, in caso di superamento dei 100 mila euro, scattano gli obblighi Iva e ritenute a partire dall'incasso che generato lo splafonamento della citata soglia.
Aspetti critici
Supero delle soglie del regime. Senza specifiche disposizioni sulla tematica rimaniamo in attesa di indirizzi dell' AdE sull’effetto, rispetto al reddito concordato CPB, di eventuali superi dei compensi/ricavi incassati oltre 100 mila euro che determinano la decadenza immediata dal regime forfettario.
Aspetti critici del concordato preventivo biennale CPB riguardano il transito da un regime contabile (forfettario) ad un altro (semplificato) in quanto il calcolo del reddito prospettico si fonda su criteri differenti (applicati per il calcolo della proposta di CPB “storicamente” per gli anni precedenti) differenti da quelli che determinano il reddito prodotto soggetto a tassazione preconcordata.
Vi sono criticità non ancora risolte dalla Agenzia entrate relative all’applicazione del concordato nell’ambito dei soggetti forfetari che, per espressa previsione normativa, aderiscono al nuovo regime di determinazione preconcordata del reddito, per il solo 2024, in via sperimentale.
In altre parole, non sono ancora delineate le situazioni in cui le circostanze che identificano il fatto che i parametri in base ai quali è stata formulata la proposta di concordato non sono più attuali.
Altro elemento che non è attualmente chiaro è se le imposte del 2024 dovranno essere calcolate sul reddito concordato, applicando le aliquote del regime forfetario, oppure le aliquote normali IRPEF, tenuto conto del fatto che il superamento del limite di 100.000 euro provoca la disapplicazione del regime forfetario da subito e per tutto il 2024.
L'incognita del quadro RS !!!
L’incertezza dei dati che obbligatoriamente si devono compilare per l’anno 2023 nel quadro RS, e che si dovevano indicare nelle precedenti dichiarazioni, è un’altra criticità.
Le spese sostenute dai forfettari, che non registrano le fatture di acquisto, ne detraggono i costi, sono un’incognita ed un elemento non oggettivo, salvo la tenuta di una contabilità ordinaria con registrazione di incassi e pagamenti, il che snatura il regime forfettario.
Pur con tale incertezze i forfettari sono obbligati a compilare alcuni dati degli acquisti e delle spese effettuate nel quadro RS.
L’AdE ultimamente a posto molto l’accento su tali elementi inviando a molti forfettari lettere di compliance, che dovevano chiarire i dati indicati, in quando sulla base dei dati in possesso dell’AdE le spese indicate nel quadro RS dei forfettari non erano corrispondenti.
Una delle condizioni per accedere al concordato prevede la totale corrispondenza tra i dati comunicati ai fini della determinazione della proposta e quanto poi indicato correlata dichiarazione dei redditi.
Potrebbe quindi diventare determinante e critico, per i forfettari, aver compilato, senza alcuna omissione o inesattezza il quadro RS della dichiarazione dei redditi (con gli obblighi informativi sulle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività) al fine di non rischiare futuri annullamenti del CPB ai fini della quantificazione della proposta e per la “permanenza” del patto.