Il DL 212/2023 n. 212 (c.d. “DL superbonus”), pubblicato sulla G.U. 29.12.2023 n. 302, introduce una serie di novità in materia di:
superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020;
blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 2 del DL 11/2023;
detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (bonus barriere 75%) di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Entrata in vigore Il DL 212/2023 è entrato in vigore il 30.12.2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.).
RESTRINGIMENTO DELLE TIPOLOGIE INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Escono da beneficio anche infissi, pavimenti, servizi igienici;
Modificando il co. 1 dell’art. 119-ter del DL 34/2020, l’art. 3 co. 1 lett. a) del DL 212/2023 limita la spettanza del bonus barriere 75% alla realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:
scale;
rampe;
ascensori;
servoscala;
piattaforme elevatrici.
Inoltre, abrogando il co. 3 dell’art. 119-ter del DL 34/2020, l’art. 3 co. 1 lett. c) del DL 212/2023 esclude dall’ambito di applicazione del bonus barriere 75%:
gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali
ad abbattere le barriere architettoniche;
le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
DISCIPLINA TRANSITORIA
L’art. 3 co. 3 del DL 212/2023 prevede una clausola di salvaguardia per i contribuenti per i quali si può ritenere prodotta una legittima aspettativa all’applicazione della disciplina del bonus barriere 75% antecedente all’entrata in vigore del DL 212/2023.
In particolare, viene disposto che le previsioni dell’art. 119-ter del DL 34/2020 e dell’art. 2 co. 1-bis
del DL 11/2023, in vigore anteriormente alle modifiche recate dall’art. 3 co. 1 e 2 del DL 212/2023, si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29.12.2023 risulti:
1 presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario CILA SCIA CILAS etc.;
2 oppure, se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo:
2a) siano già iniziati i lavori; oppure
2b) nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati:
2b) sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed anche sia stato versato un acconto sul prezzo. con bonifico (salvo chiarimenti AdE diversi)
ATTENZIONE
Non sufficiente la sola fattura e/o solo contratto.
In sintesi
Contratti entro 29.12.2023 con
- Titolo abitativo già richiesto, con prova entro il 29/12/2023 CILA SCIA CILAS etc.;
oppure
- Versamento con bonifico (salvo chiarimenti AdE diversi) parlante entro il 29/12/2023 di
BLOCCO SCONTO IN FATTURA
L’art. 3 co. 2 del DL 212/2023, modificando l’art. 2 co. 1-bis del DL 11/2023, estende l’applicazione del blocco delle opzioni cessione del credito o sconto in fattura, alle fattispecie agevolate con il bonus barriere architettoniche ex art. 119-ter del DL 34/2020. (fatte salve alcune specifiche eccezioni.
In particolare, viene previsto che le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo possono
comunque applicarsi per le spese per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche ex
art. 119-ter del DL 34/2020 sostenute fino al 31.12.2023.
Eccezioni
Per le spese per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche sostenute dall’1.1.2024,
il blocco delle opzioni comunque non si applica se le spese riguardano:
condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa (per il riscontro della natura “prevalentemente residenziale” dell’edificio, si rimanda ai chiarimenti resi in materia di superbonus dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 4.4.2,
e dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 2);
persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, se al contempo:
– il contribuente ha un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro, determinato ex
art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020 (tale requisito massimo reddituale non si applica se nel nucleo
familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art.
3 della L. 104/92).
– il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
– tale unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
Pertanto, la disciplina “sostanziale” del bonus barriere di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 trova
NOVITÀ IN MATERIA DI SUPERBONUS
L’art. 1 del DL 212/2023 introduce due novità in materia di superbonus, ossia:
la previsione di una clausola di salvaguardia per SAL superbonus fino al 31.12.2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori;
il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche a basso reddito per le spese sostenute tra l’1.1.2024 ed il 31.10.2024 per il completamento di interventi agevolati con superbonus al 70% per i quali al 31.12.2023 è stato raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%.
Inoltre, l’art. 2 co. 2 del DL 212/2023 dispone l’obbligo di assicurazione per gli immobili danneggiati
dal sisma oggetto di interventi superbonus ex art. 119 co. 8-ter del DL 34/2020.
Assenza di proroghe per il superbonus
Il DL 212/2023 non prevede alcuna proroga della finestra temporale per il riconoscimento del superbonus.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER SAL SUPERBONUS FINO AL 31.12.2023
La detrazione spettante per interventi superbonus per i quali è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo sulla base di SAL effettuati sino al 31.12.2023 ex art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020, non sarà oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate se gli interventi non verranno ultimati.