Autofattura elettronica

Autofattura elettronica per autoconsumo di beni aziendali in caso di cessazione dell’attività oppure di eliminazione Cessioni gratuite beni di produzione o commercio che rientra nella propria attività.

Autofattura elettronica per autoconsumo di beni aziendali in caso di cessazione dell’attività oppure di eliminazione

Cessioni gratuite beni di produzione o commercio che rientra nella propria attività.

Di seguito diamo indicazione sulla fattura da emettere in caso di eliminazione dei beni strumentali (computer, autovetture, telefoni cellulari etc..) oppure destinazione di beni, oppure all’uso o al consumo personale o familiare oppure ad altre finalità diverse dall’uso d’ impresa, commercio o professione, soprattutto in caso di  cessazione dell’attività o dismissione del bene.

La fattura o meglio l’ autofattura elettronica deve contenente i medesimi elementi di una fattura “ordinaria” con descrizione di ogni singolo bene e del valore commerciale del bene al momento della fatturazione.

Più avanti anche il simile caso degli OMAGGI (cessioni gratuite) di beni che sono oggetto della propria attività, di produzione o commercio che rientra nella propria attività.

 

Autofattura elettronica per autoconsumo di beni aziendali

 

Rientra nella definizione di autoconsumo la destinazione di beni o servizi destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero a finalità non imprenditoriali.

 

Costituisce cessioni di beni la destinazione di beni:

  • all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o
  • ad altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività o dismissione del bene.

Con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’IVA di cui all’articolo 19 del D.P.R. 633/1972.

 

Ciò comporta l’onere di versare l’IVA a debito, tramite emissione di un’autofattura elettronica contenente i medesimi elementi di una fattura “ordinaria” emessa al valore commerciale del bene al momento della fatturazione.

Unica particolarità sarà la coincidenza tra il cedente/prestatore e il cliente/fornitore, cessionario/committente (l’impresa che emetta l’autofattura).

L’emissione di un’autofattura per autoconsumo richiederà l’utilizzo del nuovo codice TD27.

 

Ai fini Iva l’articolo 2, comma 2, punti 4) e 5), D.P.R. 633/1972 disciplina le seguenti operazioni:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta;
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta.

 

Cessioni gratuite beni 

di produzione o commercio che rientra nella propria attività.

Le descritte operazioni vanno assoggettate ad Iva. Il cedente può scegliere se applicare o meno la rivalsa dell’imposta al proprio cessionario: infatti, ai sensi dell’articolo 18 D.P.R. 633/1972 la rivalsa Iva non è obbligatoria.

Addebito IVA

Ipotizziamo che il fornitore decida di addebitare la sola Iva al destinatario della merce. In tale circostanza, il cedente nazionale applica la rivalsa Iva ed emette una “normale” fattura elettronica utilizzando il Tipo documento TD01 (in caso di fattura immediata) oppure il TD24 (in caso di fattura differita, con obbligo di emissione del DDT utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione). Resta inteso che, trattandosi di omaggi/campioni gratuiti, il cliente sarà tenuto a versare alla controparte solo l’importo dell’imposta applicata in fattura.

Si ricorda che, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, è sempre opportuno emettere un documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

La circolare 32/E/1973, parte VI prevede, in alternativa al DDT, l’annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (ai sensi dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

 

Non addebito IVA

Nella prassi aziendale si riscontra più frequentemente la scelta di non gravare il cliente dell’Iva, vista la gratuità dell’operazione.

In tale ipotesi, il cedente procede con l’emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofatturazione per omaggi”.

In base al tracciato della fatturazione elettronica occorre utilizzare il Tipo documento TD27 – fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa, utilizzabile sia per le cessioni gratuite di beni sopra richiamate che per le prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972; la disposizione richiama, in quest’ultimo caso, le prestazioni per uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero gratuite, per le quali l’imposta afferente agli acquisti è detraibile e con valore superiore a 50 euro.

Trattandosi di un’autofatturazione, all’interno del file XML occorre esporre l’identificativo Iva di colui che emette il documento sia nel campo “cedente/prestatore” che nel campo “cessionario/committente”, oltre che l’imponibile e l’imposta.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file XML della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Se si tratta di un’autofattura riepilogativa, può essere esposta la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese. Con riferimento al Campo 2.1.1.4 “Numero”, invece, il cedente dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse. L’autofattura TD27 andrà annotata nel solo registro delle fatture emesse.

Si ricorda, infine, che con l’ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.7.1 in vigore dal 1° ottobre 2022) sono stati variati alcuni controlli riferiti alla casistica in argomento. In particolare, il codice errore 00472 è stato modificato come segue: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (i tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario). Nell’attuale versione delle specifiche tecniche (vers. 1.7, in vigore fino al 30 settembre 2022) il codice errore 00472 è invece previsto solo per il Tipo documento TD21 – Autofattura per splafonamento.