Bene in “conto visione” DDT

Decorso di un anno dalla consegna senza la restituzione del bene c’è la presunzione da quel momento di cessione del bene, ai fini IVA, quiindi va emessa fattura per la cessione, liquidazione dell’imposta a debito, ecc.

Bene in “conto visione”

La consegna di un bene in “conto visione”, comporta le seguenti fasi con i relativi adempimenti documentali in capo al mittente:

- invio del bene:

adozione di una delle modalità previste per superare la presunzione di cessione:

1 emissione del DDT con apposita causale (es. “beni spediti in conto visione“)

2 annotazione nelle scritture contabili o nei registri fiscali previsti dall’art. 1 comma 5 del DPR 441/97;

- vendita del bene:

emissione della fattura fiscale al momento del trasferimento della proprietà;

- restituzione del bene, da parte del soggetto al quale era stato concesso “in conto visione”,

nel termine annuale previsto effettuazione delle opportune annotazioni sulle scritture contabili oppure nei registri, qualora utilizzati al momento dell’invio del bene “in conto visione”;

NOTA BENE

Decorso di un anno dalla consegna o spedizione senza la restituzione del bene c’è la presunzione da quel momento di cessione del bene, ai fini IVA, con le relative conseguenze, da parte del mittente, in termini di fatturazione, liquidazione dell’imposta a debito, ecc.

Trasferimento dei beni in altri Stati membri dell’Ue.

La  consegna in “conto visione” può comportare anche il trasferimento dei beni in altri Stati membri dell’Ue.

Tale movimentazione, in base all’art. 41 del DL 331/93, non costituisce cessione intracomunitaria, in quanto difetta del requisito dell’onerosità.

Gli adempimenti documentali a carico del mittente sono quelli già esposti in precedenza, ai quali si deve aggiungere la compilazione:
- del registro, di cui all’art. 50 comma 5 del DL 331/93, sul quale annotare anche le movimentazioni dei beni “in conto visione” (R.M. 18 ottobre 1996 n. 235);
- dell’elenco riepilogativo INTRASTAT, solamente in caso di cessione o decorso il termine annuale senza riconsegna del bene, con riguardo al periodo in cui la cessione intracomunitaria si considera effettuata.