Sono disponibili, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli di Certificazione Unica 2016 e dei modelli 770/2016 Semplificato ed Ordinario, con le relative istruzioni di compilazione.
Certificazione Unica 2016La Certificazione Unica si compone di:
- un modello “ordinario”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2016;
- un modello “sintetico”, da consegnare al contribuente entro il 29.2.2016 (in quanto il 28 cade di domenica).
La parte fiscale, relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, della versione “ordinaria” della Certificazione Unica 2016 reca, rispetto allo scorso anno, un maggior numero di informazioni, specialmente nelle parti relative all’assistenza fiscale prestata nel 2015, in relazione ai conguagli derivanti dai modelli 730/2015. La versione “sintetica” della Certificazione Unica 2016 mantiene, invece, una struttura e un contenuto più simile alla Certificazione Unica dello scorso anno.
In ogni caso, i sostituti d’imposta potranno rilasciare la Certificazione Unica 2016 comprensiva anche dei dati relativi a contribuzioni diverse dall’INPS.
La Certificazione Unica 2016 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi reca, in entrambe le versioni del nuovo modello (“ordinario” e “sintetico”), i riquadri relativi:
- ai dati previdenziali;
- alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
In aggiunta, il modello “ordinario” prevede anche i riquadri relativi all’indicazione:
- delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- dei redditi erogati da altri soggetti;
- dei casi particolari e delle operazioni straordinarie.
In conseguenza dell’estensione dei dati della Certificazione Unica 2016, il modello 770/2016 Semplificato è composto soltanto dal:
- frontespizio;
- prospetto ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell’addizionale regionale IRPEF, delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale;
- prospetto SV, relativo ai versamenti dell’addizionale comunale IRPEF;
- prospetto SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni;
- prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e alle ritenute operate sui pagamenti mediante bonifico bancario o postale delle spese relative ad interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, per i quali spetta la prevista detrazione d’imposta.
I prospetti ST, SV, SX e SY possono essere trasmessi con il modello 770/2016 Semplificato, anche qualora il sostituto d’imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2016 Ordinario, a condizione che non siano state effettuate compensazioni, ai sensi dell’art. 1 del DPR 445/97, tra i versamenti attinenti al modello Semplificato e quelli relativi al modello Ordinario.
Il modello 770/2016 Semplificato può inoltre essere trasmesso separatamente, inviando il frontespizio e i prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati, distintamente dal frontespizio e dai prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, a condizione che non siano state effettuate compensazioni, ai sensi del citato art. 1 del DPR 445/97, tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2016 Ordinario.
La scadenza per la presentazione telematica dei modelli 770/2016 è fissata all’1.8.2016 (in quanto il 31 luglio cade di domenica).
FISCALE |
principali novità del modello 730/2016 |
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Provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 7847 |
Tutti i soggetti |
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Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 7847 è stato approvato, tra gli altri, il modello 730/2016. Di seguito si riepilogano le principali novità.
Bonus IRPEF di 80,00 euroCon il 730/2016, relativo al periodo d’imposta 2015, entra a regime il bonus IRPEF di 80,00 euro al mese, spettante ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito complessivo non superiore a 26.000,00 euro. L’importo totale massimo del bonus, infatti, passa dai 640,00 euro del 2014 (in cui si è applicato per 8 mesi, da maggio a dicembre), ai 960,00 euro del 2015, considerando quindi tutti i 12 mesi dell’anno. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite di 26.000,00 euro, occorre:
- aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini IRPEF, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia;
- sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di “TFR in busta paga”.
La legge di stabilità 2015 ha infatti introdotto la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, di optare per la liquidazione mensile del TFR come parte integrativa della retribuzione, che concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF tassato in via ordinaria.
Mancata proroga del bonus produttivitàÈ stato eliminato il rigo C4 relativo all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate ai dipendenti del settore privato per l’incremento della produttività del lavoro, poiché l’agevolazione non è stata prorogata per il 2015.
Novità in materia di redditi di lavoro dipendenteNell’ambito del reddito di lavoro dipendente, si segnala altresì:
- l’incremento da 6.700,00 a 7.500,00 euro dell’importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. “lavoratori frontalieri” (solo il reddito eccedente concorre a formare il reddito complessivo);
- l’esenzione fino a 6.700,00 euro per i redditi di lavoro dipendente e di pensione prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d’Italia (solo l’importo eccedente concorre a formare il reddito complessivo).
Nell’ambito della fiscalità immobiliare le principali novità riguardano:
- i redditi dominicale e agrario dei terreni, che devono essere ulteriormente rivalutati del 30% in luogo del 15% relativo al 2014; l’ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 10% nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (in luogo del 5% del 2014);
- l’indicazione dei dati relativi ai contratti di locazione (sezione II del quadro B); i campi relativi all’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione devono essere compilati solo se il contratto è stato registrato presso l’ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione restituito dall’ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto; se, invece, il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online, oppure tramite il nuovo modello RLI, deve essere indicato, nel nuovo apposito campo, il codice identificativo del contratto, composto da 17 caratteri, reperibile nella ricevuta di registrazione telematica (o, eventualmente, nella copia restituita dall’ufficio);
- la sostituzione dell’IRPEF e relative addizionali anche in relazione alle imposte immobiliari delle Province autonome di Bolzano e Trento (IMI e IMIS), come stabilito dalla legge di stabilità 2016.
Trovano spazio nel modello 730/2016 le proroghe per il 2015 della detrazione del:
- 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di schermature solari (tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate);
- 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
In relazione agli oneri detraibili, ulteriori novità riguardano:
- l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS che possono beneficiare della detrazione del 26%, che si incrementa da 2.065 a 30.000 euro annui;
- la detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, in relazione ad un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;
- la detrazione del 19% delle spese di frequenza di università non statali, in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro il 31 gennaio 2016, tenendo conto degli importi medi di tasse e contributi dovuti alle università statali (novità della legge di stabilità 2016);
- la detrazione del 19% delle spese funebri, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di coniugio/parentela/affinità con il defunto, fino a 1.550 euro per ciascun decesso (novità della legge di stabilità 2016).
È stato istituito il quadro K, che deve essere utilizzato dall’amministratore di condominio per comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- i dati catastali del condominio oggetto di interventi edilizi sulle parti comuni, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 50%;
- l’elenco dell’ammontare di beni e servizi acquistati dal condominio stesso e i dati identificativi dei relativi fornitori.
Per i contribuenti che sono amministratori di condominio ma che possono utilizzare il modello 730/2016, in quanto non svolgono l’attività in forma professionale, non sarà quindi più necessario presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro AC del modello UNICO PF (che viene ridenominato quadro RK nel modello UNICO 2016). La compilazione del quadro K va indicata barrando l’apposita casella che è stata inserita nel frontespizio del modello 730/2016.
Destinazione del 2 per mille dell’IRPEFInfine, la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF si “arricchisce” con la possibilità di destinare il 2 per mille dell’IRPEF, oltre che ad un partito politico, anche ad un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016.