La legge di Stabilità 2016, conferma anche nel 2016:
Proroga anche nel 2016 e potenziamento di bonus fiscali 50% e 65% sulle ristrutturazioni edilizie e sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
- l'ecobonus al 65%
- la detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia
Aggiunge una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali.
Dal 2016 la Legge di Stabilità ha previsto il rinnovo incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per l’efficienza energetica.
Interventi di efficientamento energetico
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici.
L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Va segnalato che:
- dal 1 gennaio 2017 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia
- la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo
- le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%
- è aumentata dal 4 all'8% della percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare all'impresa che effettua i lavori.
Attenzione: non è più previsto l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni.
Quali spese
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente non incentivati (per es. dai Comuni) per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010).
Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
- per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016
- per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Attenzione: con la legge di stabilità 2016 l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unita' abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- § la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- § il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi )
- § l’installazione di pannelli solari
- § la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
- § 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013 § 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 201 5 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. La legge di stabilità 2015 ha esteso l’agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera :
- · delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- · di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro .
Beneficiari delle detrazioni fiscali.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- § le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- § i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) § le associazioni tra professionisti
- § gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
ATTENZIONE
I titolari di reddito d’impresa (Imprese, SNC, SAS, SRL, SPA) possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce ” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008) .
DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO Tipo di intervento Detrazione massima riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti) 60.000 euro installazione di pannelli solari 60.000 euro sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per l’anno 2015) 60.000 euro acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per l’anno 2015) 30.000 euro Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell ’imposta comunale (Ici /Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Ecobonus
A decorrere dal 2016 l'attuale normativa prevederebbe una detrazione pari al 36% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, escludendo dalle agevolazioni fiscali gli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica.
La Legge di Stabilità 2016 conferma invece anche per il 2016 la detrazione del 65% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo).
Beneficiari.
La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta da persone fisiche, compresi i professionisti, società di persone, società di capitali, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Non è necessario essere proprietari dell’immobile.
Le spese per i lavori possono infatti essere sostenute anche da chi detiene l’immobile in comodato, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore.
La detrazione può essere richiesta per gli edifici in tutte le categorie catastali, compresi quelli strumentali, purché non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento.
Condizione che non vale, invece, per l’installazione dei pannelli solari.
Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente
Anche i lavori sulle parti comuni dei condomìni usufruiscono possono usufruire dell'ecobonus.
Passaggio cui è legata un'importante novità: la possibilità - per i soggetti che si trovano nella no tax area in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo - di optare per la cessione della propria detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Le modalità operative della cessione dovranno essere chiarite dall’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento da emanarsi entro il 1° marzo 2016.
Probabilmente il credito si potrà cedere non solo alle imprese ma anche ai professionisti tecnici.
Interventi incentivati.
La detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi di:
- Riqualificazione globale su edifici esistenti: il tetto massimo della detrazione è pari a 100mila euro;
- Coibentazione di pareti, soffitti o sostituzione di finestre e serramenti con altri con particolari prestazioni di isolamento: detrazione fino a 60mila euro;
- Installazione di pannelli solari termici: anche in questo caso, la detrazione è fino a 60mila euro;
- Sostituzione della caldaia con un modello a condensazione: fino a 30mila euro;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione: fino a 30mila euro;
La norma estende inoltre l'ecobonus agli interventi di efficientamento energetico degli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, e per la domotica, quindi l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle unità abitative.
Interventi di ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e elettrodomestici
Interventi di ristrutturazione edilizia
DIVERSO discorso per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che comprendono quelli di bonifica dall'amianto e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore a A+) e altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato
A decorrere dal 2016 l'attuale normativa prevedeva una detrazione pari al 36% fino a una spesa complessiva pari a 48mila euro.
La legge di Stabilità conferma invece per il 2016 la detrazione del 50% (anche in questo caso da suddividere in 10 quote annuali di pari importo). In particolare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia fissa un tetto fino a 96mila euro per unità immobiliare e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici stabilisce il limite di 10mila euro.
Gli interventi edilizi ammissibili sono:
- manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali;
- manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
Per chi vive in un condominio, quando l’intervento viene realizzato sulle parti condominiali, come per esempio guardiole, appartamento del portiere e lavatoi, i condòmini hanno diritto al bonus mobili, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti comuni.
Previste inoltre speciali detrazioni per l'acquisto di mobili ad arredo da parte delle giovani coppie (vale a dire nuclei familiari costituiti sia da coniugi che da conviventi, da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni) che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si tratta di una detrazione ai fini IRPEF pari al 50% per le spese sostenute nel 2016, fino un massimo di 16mila euro. Il beneficio in questione non è cumulabile con quello concernente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef sale al 50%.
Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
Ammortamenti
La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF.
In particolare, si introduce una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti effettuati (anche in leasing) a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016 in beni strumentali nuovi, in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5% e di tutte le tipologie di costruzioni e fabbricati.
La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40%, portando al 140% il valore della deduzione.
Il super ammortamento o maxi ammortamento può essere applicato da tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale, comprendendo in questa definizione tutti i titolari di reddito d’impresa e reddito da lavoro autonomo (tranne i contribuenti in regime forfetario).
In attesa di circolari di chiarimento operativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’applicazione dell'ammortamento al 140% riguardi anche i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi ma non del nuovo regime forfetario.