Collaboratore familiare COADIUTORE collabora rapporto di parentela

I collaboratori e coadiutori familiari che prestano la loro attività in maniera occasionale e che non percepiscono compensi non sono tenuti ad iscriversi all’INPS,

Il coadiutore

l collaboratore familiare COADIUTORE è colui che collabora con il titolare di una ditta individuale ed ha con questi un rapporto di parentela entro il terzo grado: coniuge, nonni, genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti, zii, suoceri, nonni del coniuge, cognati, zii del coniuge, nipoti del coniuge (art. 230 bis del codice civile).

Se trattasi di una collaborazione occasionale può essere a titolo gratuito.

Se è invece trattasi di una attività continuativa, deve essere necessariamente regolata da un apposito contratto e congrua retribuzione.

INPS

Nella maggior parte dei casi trattasi di COADIUTORE prestata all’interno di un contesto familiare in virtù di un rapporto basato sul legame affettivo, che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Se è invece trattasi di una attività continuativa, occorre comunque versare i contributi INPS per i collaboratori familiari, quando lavorano nell’azienda in modo abituale e prevalente rispetto a tutte le altre attività lavorative.

I collaboratori familiari che prestano la loro attività in maniera occasionale e che non percepiscono compensi non sono tenuti ad iscriversi all’INPS, essendo questa una prestazione fondata sul “legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare”.

In generale, “per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e non stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito del funzionamento e gestione dell’impresa”.

Secondo il Ministero del Lavoro, la prestazione del familiare è da considerarsi sempre occasionale in presenza delle seguenti prestazioni rese:

  • da familiare pensionato;
  • da familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro;
  • nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare, ovvero ore 720 per anno. Le 720 ore possono essere svolte anche in più di 90 giorni, se l’attività del familiare si espleta solo per qualche ora al giorno.

Nei suddetti casi la collaborazione del familiare si considera sempre presuntivamente occasionale.

Attenzione: il personale ispettivo potrà contestare il mancato rispetto di tale parametro solo “mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale”.