Conferimento di ramo d’azienda con plafond IVA alla conferente e alla conferitar

Nel conferimento di un ramo d’azienda, il plafond IVA maturato dalla conferente deve essere suddiviso con la conferitaria, subentrante nell’attività di esportazione, sulla base delle operazioni non imponibili
Secondo la risoluzione n. 124/2011, l’attribuzione va fatta sulla base delle esportazioni stimate Nel conferimento di un ramo d’azienda, il plafond IVA maturato dalla conferente deve essere suddiviso con la conferitaria, subentrante nell’attività di esportazione, sulla base delle operazioni non imponibili che si stima saranno rispettivamente poste in essere. È quanto stabilito dalla risoluzione n. 124 del, 14 dicembre 2011, con cui l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che intende separare l’attività di produzione da quella di prestazione di servizi. Ciò avverrebbe, con effetto dal 31 dicembre 2011, mediante il conferimento in una newco del ramo aziendale relativo alla produzione. Per effetto del conferimento, l’attività di produzione sarebbe svolta dalla newco, mentre la società conferente, oltre all’attività di prestazione di servizi (montaggio, supervisione al montaggio, manutenzione, ecc.), continuerebbe ad essere la controparte contrattuale dei clienti, relativamente ai beni prodotti dalla newco. Rispetto alle cessioni poste in essere nei confronti dei clienti extracomunitari, verrebbe così a configurarsi l’ipotesi di triangolazione all’esportazione disciplinata dall’art. 8, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/1972, nella quale la newco assume il ruolo di primo cedente e la conferente quello di promotore della triangolazione.
All’Agenzia delle Entrate è stato, pertanto, chiesto se la newco possa subentrare alla conferente nella facoltà di acquistare beni/servizi senza IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972, nei limiti del plafond maturato nell’anno 2011. In proposito, già con la risoluzione n. 165/2008 era stato chiarito che il conferimento d’azienda o di un ramo d’azienda determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario, il quale può fruire del plafond maturato in capo al conferente se il conferitario, allo stesso tempo, continua – senza soluzione di continuità – l’attività relativa al complesso aziendale trasferito precedentemente svolta dal conferente e subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi a tale complesso aziendale. Le predette condizioni sono finalizzate a garantire la continuità nello svolgimento dell’attività d’impresa – diretta all’esportazione – da parte del conferitario, tale da giustificare il trasferimento in capo ad esso dello status di esportatore abituale e, quindi, del diritto di avvalersi del trattamento di non imponibilità per i beni/servizi acquistati.
Nel caso prospettato, in cui gli scambi con i clienti esteri sono riconducibili allo schema della triangolazione all’esportazione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, dal lato attivo, entrambe le società (conferente e conferitaria) effettuano operazioni non imponibili IVA ai sensi del citato art. 8, comma 1, lett. a), che concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale e che generano plafond. La conferente, però, agendo in veste di soggetto intermedio, beneficia di un plafond “libero” pari alla differenza tra il corrispettivo fatturato ai clienti esteri e il corrispettivo pagato alla conferitaria. Dunque, il plafond maturato dalla conferente può essere suddiviso con la conferitaria, subentrante nell’attività di esportazione. Nella fattispecie esaminata, è evidente che alla newco competa la maggior parte del plafond generato nel 2011 in capo alla conferente, posto che per quest’ultima, le cessioni all’esportazione originano un plafond libero come detto limitato, mentre le prestazioni di servizi rese sono extraterritoriali e, quindi, irrilevanti ai fini dell’agevolazione.
Ai fini della quantificazione del plafond trasferibile alla newco, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto corretto fare riferimento alle operazioni non imponibili che si stima saranno rispettivamente poste in essere da ciascuno dei due soggetti nell’anno 2012. Nello specifico, il plafond utilizzabile dalla conferitaria si determina in funzione di un rapporto con, al numeratore, l’importo stimato delle operazioni non imponibili da esse effettuate e, al denominatore, la somma di tale importo e di quello, anch’esso stimato, delle analoghe operazioni effettuate dalla conferente, assunto in misura pari alla differenza tra i corrispettivi fatturati ai clienti non residenti e i corrispettivi ad essa fatturati dalla newco. Riguardo agli adempimenti connessi al trasferimento del plafond, la conferente – nell’atto di conferimento – deve indicare il passaggio del plafond e i relativi criteri di attribuzione alla conferitaria. Quest’ultima, a sua volta, deve indicare l’operazione nella dichiarazione di variazione dati di cui all’art. 35, comma 3, del DPR n. 633/1972, compilando il quadro D del modello AA7/10. In particolare, devono essere barrate le caselle (2a e PL) relative al conferimento del ramo d’azienda e al subentro nella qualità di esportatore abituale, nonché indicato il codice fiscale della conferente.