Recesso del socio di società di persone a tassazione piena

La disciplina fiscale del recesso del socio presenta diversi profili interessanti, soprattutto in relazione alle società di persone commerciali.
L’assegnazione di una porzione di immobile determina un reddito da partecipazione e non un reddito di capitale   La disciplina fiscale del recesso del socio presenta diversi profili interessanti, soprattutto in relazione alle società di persone commerciali. Quando poi si stabilisce di assegnare immobili strumentali o parte dei medesimi, si osserva anche che l’imposizione indiretta è tutt’altro che trascurabile. Riguardo alle imposte indirette, il combinato disposto dell’art. 2 comma 2 n. 6) e dell’art. 10 nn. 8-bis e 8-ter) del DPR 633/72 prevede che l’assegnazione di un immobile strumentale ad un socio persona fisica non imprenditore a seguito del suo recesso rientra tra le operazioni che scontano l’IVA.
La base imponibile IVA delle assegnazioni ai soci è data dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettua l’operazione (art. 13 comma 2 lett. c) del DPR 633/72). Occorre applicare, inoltre:
- l’imposta di registro in misura fissa (168 euro);
- l’imposta ipotecaria con aliquota del 3%;
- l’imposta catastale con aliquota dell’1%. Ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio alla data dell’atto. Non risulta applicabile, invece, la valutazione automatica basata sul valore catastale dell’immobile, preclusa per gli immobili diversi da quelli a destinazione abitativa. Con riferimento all’imposizione diretta, la fattispecie appare più complessa. Secondo l’interpretazione della giurisprudenza dell’art. 2289 comma 2 c.c., il valore su cui commisurare la liquidazione della quota del socio uscente deve in ogni caso tenere conto del valore effettivo della società, il quale può essere valutato secondo la prassi commerciale (Cass. 6 aprile 1992 n. 4210). Pertanto, è possibile concludere che le previsioni civilistiche non impongano la redazione di una perizia di stima della quota, posto che il contratto sociale può stabilire tra i differenti criteri per la liquidazione della quota il riferimento all’ultimo bilancio o la valutazione da parte di arbitratori. In caso di recesso da società di persone, il reddito del socio uscente è determinato a norma dell’art. 20-bis del TUIR che, rimandando all’art. 47 comma 7 del TUIR, lo quantifica in base alla differenza tra le somme ricevute (o il valore normale dei beni assegnati) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Per valore normale del bene, si intende quello determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, ovvero il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari. Accettando l’impostazione dottrinaria prevalente, secondo cui il reddito percepito dal socio che recede da una società di persone ha natura di reddito d’impresa, esso è integralmente imponibile in capo al socio. Solo nel particolare caso in cui, a fronte dell’attribuzione del bene, vengano annullate riserve di capitali, si rende necessario distinguere l’importo corrisposto al socio a titolo di utile dall’importo residuo al quale verrà applicato il regime delle plusvalenze (se eccedente rispetto al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione). Tale “importo residuo”, qualora riferito a partecipazioni con i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR, ai sensi dell’art. 58 del TUIR non concorrerebbe alla formazione del reddito imponibile in quanto esente limitatamente al 50,28% del relativo ammontare. Regime naturale della tassazione separata Per i redditi da recesso, il regime naturale è quello della tassazione separata, con facoltà di optare per il regime ordinario nella dichiarazione dei redditi. Considerato che il reddito prodotto dal socio recedente ha natura di reddito d’impresa, in applicazione dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, l’esercizio di competenza dovrebbe essere individuato, in linea generale, in quello in cui è avvenuta la dichiarazione di recesso. Un’operazione con effetti quasi analoghi al recesso del socio può essere rappresentata dalla scissione non proporzionale con assegnazione dell’immobile alla beneficiaria neo-costituita e posseduta dal “socio uscente”. Tuttavia, in merito si segnala che la prassi dell’Amministrazione finanziaria considera elusiva tale operazione laddove sia motivata dalla sola esigenza di trasferire un bene “di primo grado”, che sconterebbe un’imposizione maggiore (ossia, l’immobile), mediante la cessione di un bene “di secondo grado” (le partecipazioni), che invece può beneficiare di un regime fiscale meno oneroso.