COVID-19 credito dichiarazione IVA 2021 non utilizzabile compensazione rimborso

Credito IVA 2021 per 2020 test normativa società di comodo. Problema per le imprese a causa COVID-19 non possono utilizzare il credito IVA in compensazione o rimborso se la società risulti non operativa per insufficienza di ricavi.

COVID-19 credito dichiarazione IVA 2021 non utilizzabile in compensazione o rimborso

Credito IVA 2021 per il 2020 al test normativa delle società di comodo. C’è un problema sul credito IVA 2020, nella dichiarazione IVA 2021, per le imprese che a causa del COVID-19 non potranno utilizzare il credito IVA in compensazione o rimborso qualora la società risulti non operativa per insufficienza di ricavi, in conseguenza delle restrizioni legate all’emergenza COVID-19.

Le società di comodo non operative a causa della pandemia potrebbero avere serie conseguenze per il credito IVA, poiché la normativa comporta:
- la preclusione al rimborso del credito IVA 2021,

- impossibilità alla compensazione del credito IVA nel modello F24,

- non possibilità di cessione del credito IVA 2020 a terzi, per le società che risultano di comodo;
- la preclusione alla compensazione del credito anche direttamente con il debito IVA delle successive liquidazioni periodiche, per società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuino operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.

Qualora si riscontri lo status di società di comodo, per carenza di ricavi, anche se dovuti al periodo Covid-19, le suddette penalizzazioni possono essere aggirate ed evitate qualora si sia in presenza di cause di esclusione o disapplicazione, oppure, presentando interpello (facoltativo) disapplicativo oppure mediante un’autonoma valutazione autocertificata della non sussistenza delle condizioni per essere società di comodo e per attestare che il calo dei ricavi è riferito a delle condizioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi minimi stabiliti dal test società di comodo.
Le penalizzazioni potrebbero essere evitate ad esempio:

- dimostrando l’impossibilità a utilizzare gli immobili.

- chiusure imposte dai DPCM e quindi mancanza delle autorizzazioni ad operare;

- facendo rilevare che sono stati sospesi e/o differiti da normative in conseguenza dello stato di emergenza gli adempimenti e i versamenti tributari

- autovalutazione delle condizioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi.

 

La dimostrazione è possibile limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento ed a quello successivo quindi i periodi interessati sono il 2020, ovvero il 2019/2020, nonché i periodi 2020/2021.

In via generale è anche possibile disapplicare la disciplina con un’autovalutazione delle condizioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento delle soglie minime.

Le cause di non applicazione e di rimedio al blocco dell’utilizzo del credito IVA 2021 del periodo di imposta 2020, possono essere analizzate limitatamente alle società non operative per insufficienza di ricavi, per effetto della pandemia, in quanto il meccanismo di funzionamento della disapplicazione per le società di comodo perché in perdita sistemica lascia “scoperto” il periodo di imposta 2020.

Ad esempio, per le società palestre, piscine, ristoranti, centri benessere,  ecc. che non passano il test in quanto diventate non operative a causa del calo di fatturato derivato dalle chiusure imposte dai DPCM dell’emergenza coronavirus.

Anche la stessa Agenzia entrate considera idoneo a disapplicare la disciplina la temporanea inagibilità dell’immobile (interpello n. 591/2020, riguardante il caso di un complesso immobiliare oggetto di un intervento di ristrutturazione, e la circ. n. 5/2007, § 4.5), nonché la mancanza delle “necessarie autorizzazioni amministrative” (circ. n. 44/2007, § 2.2). A ciò si aggiunga che la C. T. Prov. Treviso n. 88/05/2010, depositata il 30 giugno 2010, ha stabilito, ad esempio, che il fabbricato che versi in uno stato di degrado e non agibilità non concorre al calcolo dei ricavi minimi.

Tali esempi potrebbero essere certamente paragonati ed intesi quali casi di mancata possibilità di utilizzare le risorse produttive per generare “ricavi normali” e “ricavi minimi”.

ConilCovid-19 non si è trattato di una scelta discrezionale ma di un’oggettiva impossibilità di far concorrere i beni alla produzione del reddito / ricavo.

Quindi il credito IVA 2020 in dichiarazione IVA 2021 per le società di comodo, che non passano il test, diventate non operative a causa e per effetto della pandemia covid-19, che intendano richiedere il rimborso IVA, o utilizzare il credito IVA in compensazione, oppure per utilizzarlo normalmente direttamente IVA da IVA, facendo valere la presenza delle “oggettive situazioni” sono tenute alla compilazione dell’apposito campo 8 del rigo VX4 “Attestazione delle società e degli enti non operativi”.
Oppure, sconsigliato, presentare prima un’istanza di interpello disapplicativo e quindi poi barrare l’apposita casella del rigo VX4.

Le soluzioni indicate vanno valutate con molta cautela poiché nel caso di utilizzo del credito IVA considerando la sola attestazione di trovarsi nelle “oggettive situazioni” auto valutate, oppure considerate valide, laddove successivamente l’Ufficio della Agenzia entrate contesti invece l’assenza delle condizioni utilizzate, l’Agenzia (circ. n. 33/2016, § 1.1) applica la sanzione dal 90 al 180% del credito utilizzato (art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97). Sanzioni ridotte in caso di utilizzo in compensazione al 30% (art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97), se esistente. (art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97).