Sistema TS 2021 periodicità semestrale

Cambia il calendario per l’invio dei dati relativi alle spese mediche al Sistema Tessera sanitaria,anno 2021 da annuale a mensile da mensile a semestrale

Sistema TS 2021 periodicità semestrale

Continua la inammissibile serie di modifiche alle modifiche.

Cambia il calendario per l’invio dei dati relativi alle spese mediche al Sistema Tessera sanitaria. Lo prevede il D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze che modifica il precedente D.M. 19 ottobre 2020.

Viene eliminata la periodicità mensile, sostituita con una nuova periodicità semestrale.

Con D.M. 29 gennaio 2021, il MEF ha ridefinito la tempistica di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

Per il 2021, si abbandona la precedente prevista modifica della cadenza da annuale a mensile - che invece scatterà da 1° gennaio 2022 - e si cambia norma optando per una soluzione intermedia, prevedendo una tempistica semestrale, con invio dei dati entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento.

Una periodicità di trasmissione dei dati per semestre con obbligo di invio degli stessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre (quindi 31 luglio 2021 e 31 gennaio 2022).

Per i dati dell’anno 2020 è confermata la data dell’8 febbraio 2021.

Inoltre, il nuovo decreto specifica che per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

Salvi ulteriori futuri ripensamenti, la trasmissione dei dati mese per mese scatterà dal 1° gennaio 2022.

Cosa va inviato al Sistema Tessera Sanitaria

I dati che vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono, sostanzialmente, quelli che l’Agenzia delle Entrate utilizza per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

Pertanto, il Sistema TS raccoglie i dati relativi:

a) alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;

b) ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

La trasmissione è obbligatoria per tutti coloro che operano, a vario titolo, nel mondo delle professioni sanitarie o comunque hanno a che fare con la sanità.

Pertanto, l’adempimento riguarda le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, le parafarmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, degli infermieri, degli psicologi, ostetriche, radiologi e tecnici di radiologia medica, gli ottici.

Inoltre, sono obbligati all’invio anche molte altre professioni sanitarie (biologi, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, giusto per citarne alcuni).

A partire dai dati relativi alle spese 2020, occorre indicare anche le modalità di pagamento delle spese sanitarie (art. 1, comma 679, legge n. 160/2019). Ciò in quanto dal 2020 possono essere detratti in dichiarazione solo le spese pagate con strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat, etc.) ad esclusione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che, quindi, possono continuare ad essere pagate anche in contanti.

Opposizione all’utilizzo dei dati

Il nuovo decreto conferma anche le nuove date per esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati fissate nel provvedimento appena citato.

Infatti, l’opposizione può essere effettuata:

- dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 per chi opta per l’accesso diretto al sistema TS;

- dal 1° ottobre 2020 all’8 febbraio 2021, per chi sceglie di farlo mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

I soggetti tenuti all’invio dei dati sono:

¨       Farmacie (pubbliche e private)

¨       Aziende sanitarie locali (ASL)

¨       Aziende ospedaliere

¨       Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

¨       Policlinici universitari

¨       Presidi di specialistica ambulatoriale

¨       Strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa

¨       Altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari (fattispecie residuale)

¨       Medici chirurghi e odontoiatri (anche se operanti nella tipologia dello studio associato)

¨       Strutture “autorizzate” all’erogazione dei servizi sanitari, ancorché non accreditate con il SSN (es.: strutture cd. “socio-sanitarie”: RSA, RSD, CDI, hospice, consultori, ecc - v. RM 7/2018)

¨       Parafarmacie (esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004)

¨       Psicologi (iscritti all’Albo degli psicologi - L. n. 56/89)

¨       Ottici (esercenti l’arte ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97)

¨       Tipologie di paramedici (iscritti ad uno degli Albi previsti per l’esercizio delle professioni cd. “tecnico assistenziali riabilitative sanitarie”)

¨       Biologi (iscritti all'albo dei biologi - L. n. 396/67)

Veterinari (iscritti all’Albo dei veterinari, per spese riguardanti gli animali individuati dal DM 289/2001 detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

L’art. 2 del decreto Mef del 19.10.2020 prevede l’implementazione delle informazioni che devono essere comunicate al STS in quanto il co. 679 dell'art. 1 della legge di bilancio ha previsto che:

¨       a decorrere dalle spese sostenute dal 1.01.2020;

¨       al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ex art. 15 del TUIR nonché quelli previsti in altre disposizioni normative;

¨       il pagamento deve avvenire mediante: bonifico (bancario o postale) oppure ulteriori sistemi “tracciabili”[1], tra cui carte di debito, di credito e prepagate assegni bancari/circolari, bonifici, ecc.

Di fatto il divieto opera solo per i pagamenti in contanti senza che vi sia un importo minimo.

La disposizione non trova applicazione in relazione ad alcune spese di natura sanitaria. In particolare, tale vincolo non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto:

¨       di medicinali e di dispositivi medici (non sono interessate dalla disposizione e sarà ancora possibile pagare in contanti le farmacie o parafarmacie, nonché i negozi di sanitaria);

¨       per prestazioni sanitarie in generale, rese dalle strutture pubbliche (es: ticket ospedaliero) o da strutture private accreditate al SSN. (es: visite o esami di laboratorio di una Srl convenzionata con il SSN, ecc.)

Al fine di poter applicare tale disposizione, l’art. 2, comma 1, DM 19.10.2020 dispone che per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono alla trasmissione dei dati comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie[2].

Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.

L’obbligo di comunicazione di tali informazioni vige già per i le spese relative al 2020 da comunicare il prossimo 1.2.2021 (1.3.2021 per le spese veterinarie).

In particolare, nell’Allegato A “Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati …”:

¨         oltre ad essere confermato che l’indicazione della modalità di pagamento:

ü  è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, Finanziaria 2020;

ü  è facoltativa solo per le spese di medicinali e di dispositivi medici nonché per le spese inviate dalle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate al SSN;

ü  è precisato che non è richiesta l’indicazione dello specifico strumento di pagamento utilizzato (ad esempio, bonifico bancario o carta di credito) ma più genericamente l’indicazione tracciabile o non tracciabile.

Il comma 2 dell’art. 2 del decreto Mef del 19.10.2020 prevede inoltre le seguenti novità per le spese sostenute nel 2021 da comunicare nel 2022.

 

NOVITA’ PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2021

Tipo documento fiscale

È necessario comunicare al STS anche il “Tipo di documento fiscale” per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali e a tal proposito dovrà essere indicato nell’apposito campo obbligatorio “D - documento commerciale” oppure “F - fattura”.

Aliquota Iva e natura dell’operazione

Per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella fatturazione elettronica, l’aliquota IVA applicata ovvero la natura dell’operazione nei casi di mancata applicazione dell’IVA (ad esempio, codice “N4” per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72)

Opposizione all’utilizzo dei dati

Il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ferma restando tale possibilità e le relative modalità di esercizio[3], l’art. 2, comma 2, lett. c) del D.M. 19.10.2020 dispone ora che in caso di opposizione all’utilizzo dei dati con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021:

¨       il soggetto obbligato all’invio è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all’acquisto o prestazione sanitaria. In tal caso, il rispetto dell’opposizione comporta che non deve essere indicato o trasmesso il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa e manifestato l’opposizione;

¨       è necessario indicare l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nell’apposito nuovo campo.