Esenzioni immobili IMU 2021 Covid

2021 esenti IMU Immobili utilizzati direttamente dai destinatari del contributo a fondo perduto DL.41/2021 e gli Immobili con sfratti per morosità art. 4-ter, D.L. n. 73/2021.

Scadenze per l'Imu 2021

Le date rimangono invariate: 16 giugno, acconto dell'imposta, e 16 dicembre 2021 per il saldo.

ESENZIONI IMU

Sul calcolo e sul versamento della seconda rata dell'IMU hanno effetto una serie di disposizioni emergenziali adottate dal legislatore a cavallo del biennio 2020/2021, a causa dell’emergenza Covid.

Il quadro di riferimento

Fattispecie agevolata

Esenzione

Riduzione

Norme

Immobili dei destinatari contributo a fondo perduto DL.41/2021 

2021

 

comma 1 dell’articolo 6-sexies DL.41/2021  

Immobili con sfratti per morosità

2021

-

art. 4-ter, D.L. n. 73/2021

Immobili destinati a cinema e teatri

2021/2022

-

art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020

Immobili colpiti da sisma Lombardia-Venero-Emilia Romagna

2021

-

art. 1, comma 1116, legge n. 178/2020

Immobili colpiti da sisma Centro Italia

2021

-

art. 1, comma 1119, legge n. 178/2020

Immobili comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno

2021

-

art. 9, comma 1-septies, D.L. n. 73/2021

Unità immobiliare pensionati non residenti

2021

50%

art. 1, comma 48, legge n. 178/2020

Esenzioni per gli immobili ad uso abitativo con sfratto per morosità

Il decreto Sostegni bis (art. 4-ter, D.L. n. 73/2021) stabilisce che:

- alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU relativa all'immobile;

- alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU relativa all'immobile predetto.

Esenzioni per gli immobili dei destinatari contributo a fondo perduto DL.41/2021 

Il Decreto legge n.41/2021 (cd. dl “Sostegni”) prevede al comma 1 dell’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto in questione all’art. 1 (commi 1- 4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi (si rimanda alla norma di riferimento per approfondimento)

Inoltre, al comma 2 dello stesso articolo viene precisato che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Le aliquote per l'IMU 2021 - Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

Una aliquota ordinaria (generalità dei casi), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;

una aliquota ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento.

Sono previste poi delle aliquote diverse in alcuni casi particolari:

0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;

0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce). I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla. Dal 2022 si applica una specifica esenzione IMU;

0,76% per i terreni agricoli. I comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;

0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D. I comuni possono aumentare l’aliquota fino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

I Comuni possono modificare ulteriormente le aliquote sopra indicate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, al ricorrere di particolari condizioni.