Criticità per l’eventuale credito IVA 2021 per l’anno 2020.
Le società che non passano il test delle società di comodo hanno come effetto il blocco del credito IVA. La conseguenza delle restrizioni legate all’emergenza COVID-19 potrebbe registrare un aumento di tali effetti.
Il riscontro negativo al test delle società di comodo comporta:
- la preclusione al rimborso del credito IVA, alla compensazione del credito nel modello F24, ovvero alla cessione del credito stesso a terzi, per le società che risultano di comodo per il periodo d’imposta con riferimento al quale il credito IVA è dichiarato;
- la preclusione alla compensazione del credito anche con il debito IVA delle successive liquidazioni periodiche, per società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuino operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.
Le preclusioni, quindi per l’esclusione dal test, possono essere evitate se è possibile l’applicazione di cause di esclusione o disapplicazione, oppure presentando interpello disapplicativo oppure mediante un’autonoma valutazione della sussistenza delle condizioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi minimi.
Per il periodo di imposta 2020, l’analisi più diffusa riguarda l’ insufficienza di ricavi.
La situazione di emergenza sanitaria 2020 è certamente di rilievo ai fini del riscontro della causa di condizione oggettiva (senza interpello) per l’esclusione dal test, con autovalutazione delle condizioni oggettive.
Specialmente le società indicate tra quei codici ATECO ed in generale quelle con adempimenti e i versamenti tributari sospesi o differiti dalle disposizioni normative, DL o DPCM, adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza. (es.: palestre, piscine, ristoranti ecc.),
La causa di esenzione è attiva per il 2020 nonché i due periodi di imposta successivi.
L’eliminazione dell’art. 71-quater dal Decreto “Cura Italia”, causato dalla mancanza di coperture finanziarie, che prevedeva la disapplicazione delle disposizioni in materia di società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994) e in perdita sistematica (art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 138/2011) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, non fa decadere il concetto che si può riprendere nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, già prevede tra le cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo “le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
Si noti che la causa di disapplicazione opera limitatamente al periodo in cui si è verificato l’evento calamitoso e in quello successivo. Anche se la Legge n. 255/1992 è la Legge di istituzione della protezione civile, abrogata nel 2018. Tuttavia, seppur formalmente abrogato, l’art. 5, Legge n. 225/1992 deve intendersi confluito nell’art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, come espressamente confermato dal successivo art. 47 del medesimo Decreto.
Anche rilievo anche la temporanea inagibilità dell’immobile (cfr. la risposta AdE a interpello n. 591/2020, riguardante il caso di un complesso immobiliare oggetto di un intervento di ristrutturazione, e la circ. n. 5/2007, § 4.5), nonché la mancanza delle “necessarie autorizzazioni amministrative” (circ. n. 44/2007, § 2.2). A ciò si aggiunga che la C. T. Prov. Treviso n. 88/05/2010, depositata il 30 giugno 2010, ha stabilito, ad esempio, che il fabbricato che versi in uno stato di degrado e non agibilità non concorre al calcolo dei ricavi minimi.
Tali considerazioni potrebbero essere estese anche agli altri beni, i vincoli anti-COVID, non ne hanno permesso l’utilizzo, non derivante quindi da una scelta discrezionale ma di oggettiva impossibilità di far concorrere i beni alla produzione del reddito.
Più nel dettaglio, per le prime la causa che giustifica la sospensione della disciplina normativa delle società di comodo risulta verificata nel periodo d’imposta in cui si indaga sullo status della società di comodo, quindi, la sospensione sussiste:
- nel periodo d’imposta 2020,
- con effetti sul modello Redditi SC 2021 nel quale riportare l’indicazione del codice “9”.
Considerata poi l’operatività anche per il periodo d’imposta successivo (2021), si avranno i medesimi effetti anche sul modello Redditi SC 2022.
Per le società in perdita sistematica, invece, l’esclusione sarà operativa soltanto a partire dal periodo d’imposta 2021 (con indicazione del codice “8” a partire dai modelli Redditi SC 2022) e successivi, fino a quando il 2020 farà parte del quinquennio di osservazione.
Attenzione. Come precisato dalla circolare n. 23/E/2012, infatti, le cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica devono sussistere nel periodo di osservazione e hanno efficacia dal sesto anno successivo.
Anche qui, per effetto dell’operatività della fattispecie di disapplicazione anche all’anno successivo a quello in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza ed il differimento dei termini di versamento dei tributi, la stessa influirà anche per il periodo di sorveglianza 2017-2021.
Sintesi
Compensazione sanzioni
Se il credito IVA è da compensare o portare nelle liquidazioni del 2021, e sia poi constatata l’assenza delle condizioni oggettive richieste l’AdE applica la sanzione del 30% del credito utilizzato (art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97), in quanto esistente. Laddove invece si riscontri l’indebito utilizzo dell’eccedenza di credito a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi si applica la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta (art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97).
Rimborso IVA sanzioni
In sede di dichiarazione IVA, le società di comodo che intendano richiedere il rimborso IVA facendo valere la presenza delle “oggettive situazioni” sono tenute alla compilazione dell’apposito campo 8 del rigo VX4
“Attestazione delle società e degli enti non operativi”.
In alternativa, le società hanno facoltà di presentare preventivamente un’istanza di interpello, barrando l’apposita casella del rigo VX4.
Opzione da utilizzare con cautela considerando che se sia successivamente accertata dall’Ufficio l’assenza delle suddette condizioni, l’Agenzia (circ. n. 33/2016, § 1.1) applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito rimborsato (art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97).