La cosiddetta “cedolare secca” è attivabile al ricorrere congiunto di due requisiti:
- oggettivo: esclusivo uso abitativo dell’immobile “…canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo….”;
- soggettivo in capo al proprietario locatore: che non deve agire nell’esercizio di un’attività d’impresa o professione “le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4, e 5 non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”.
Tabella riassuntiva con aliquote e durata allegata.
Sebbene la norma istitutiva, D.Lgs. 23/2011, che il successivo, Provvedimento 7.04.2011, nulla dispongono in ordine alla “tipologia” del conduttore, l’Agenzia delle Entrate, in sede interpretativa, si è espressa diversamente. Con la Circolare AdE 26/E/2011, e la successiva n.50/E/2019, indica che “esulano dal campo di applicazione della norma in commento i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori o dipendenti”.
L'Agenzia delle Entrate va oltre l'interpretazione letterale dell'art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 e ciò anche nel caso in cui l'abitazione sia comunque destinata da quest'ultimo ad abitazione di suoi dipendenti o collaboratori.
La tesi dell'Agenzia delle Entrate non è condivisa dalla giurisprudenza di merito che si è pronunciata in senso opposto in molte occasioni
Di segno opposto molte Commissioni Tributarie.
Alcune fra le principali sentenze delle Commissioni (fra le quali: CT Provinciale Milano17/04/2015 n. 3529 – CT Regionale Lombardia, Sez. 19, 27/02/2017 n. 754 – CT Provinciale Pavia 07/06/2018 n. 222 – CT Provinciale Bari 05/04/2019 n. 825; CTR Perugia, Sez. I, n. 370 del 24.10.2017; CTR Perugia n. 117 del 16.02.2018 ) si può notare come l’orientamento sia ormai univoco nel ritenere illegittima l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.
Fra tutte interessante la decisione della Commissione Regionale Lombardia del 2017 che ha stabilito che: “Il locatore di immobili ad uso abitativo – se persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 23/2011 – può optare per il regime fiscale agevolato della cosiddetta “cedolare secca”, a prescindere dal fatto che il conduttore sia persona fisica o società, nulla prescrivendo la citata norma sulla natura giuridica di quest’ultimo”.