Detrazione IVA fattura 2020 fornitori arrivata a gennaio 2021

Le fatture fornitori ricevute sul SDI nel 2021, con data 2020, sono un’eccezione al criterio normale non detraibili nella liquidazione 2020

Detrazione IVA fattura 2020 fornitori arrivata a gennaio 2021

Regola generale, normalmente le fatture fornitori ricevute entro il 15 del mese successivo (mensili) o 15 del trimestre successivo (trimestrali), possono partecipare alla liquidazione del periodo precedente la ricezione.

Esempio FTE data 30.09.2020 arrivata al SDI il 15.10.2020 può essere portata nella detrazione di settembre (mensili) o 3° trimestre (trimestrali),

Invece, le fatture dei fornitori ricevute sul SDI nel 2021, che hanno data 2020, sono un’eccezione al criterio normale, sono fatture “a cavallo d’anno”, emesse dal venditore, cedente o prestatore con anno 2020 ma ricevute dal acquirente, cessionario o committente nel 2021.

Per le fatture a cavallo non si applica la regola generale quindi, l’IVA non si può portare in detrazione, nella liquidazione riferita all’ultimo trimestre o dicembre.

Casistica.

1. Fattura datata dicembre 2020 e RICEVUTA A DICEMBRE 2020:

la detrazione può essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre registrandola in data 31.12.2020;

2. Fattura datata dicembre 2020 e RICEVUTA A GENNAIO 2021:

la detrazione può essere esercitata nella:

-          liquidazione iva del mese di gennaio 2021; oppure

-          dichiarazione iva 2021 per l’anno 2020, in scadenza il 30/04/2021 La fattura deve essere registrata in un sezionale e l’IVA sarà detratta nella dichiarazione annuale 2020. Un apposito registro IVA sezionale degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2021madatate 2020, al fine di dare evidenza che l’imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2021 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2020).

3. Fattura datata dicembre 2020,

RICEVUTA A DICEMBRE 2020 e REGISTRATA DOPO IL 30 APRILE 2021: tale operazione richiede la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa, pena l’indetraibilità dell’iva