Nuovo Contributo a fondo perduto a Dicembre INPS

Dicembre Nuovo Contributo a fondo perduto per covid 19 alle partite IVA e non solo il Decreto Ristori quater riapre le domande INPS fino al 15 dicembre 2020. C'era tempo fino al 13 novembre per richiedere l'indennità di 1.000 euro

Decreto Ristori quater

Bonus 1.000 euro del Decreto Agosto, riapertura delle domande INPS fino al 15 dicembre 2020.

 

Come stabilito dal dl Ristori (dl 137-2020), c'era tempo fino al 13 novembre per richiedere l'indennità di 1.000 euro prevista dal DL Agosto ora il Decreto Ristori quater riapre le domande INPS fino al 15 dicembre 2020.

Il DL Agosto escludeva categorie già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • lavoratori del settore agricolo.

 

La tabella panoramica delle categorie interessate dal DL Agosto n. 104 del 14 agosto 2020:

Categoria lavoratori

Requisiti richiesti Bonus  Decreto Agosto

Lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Bonus 1.000 euro

aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020

Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

Bonus 1.000 euro

aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo

Lavoratori intermittenti

Bonus 1.000 euro

aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020

Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA,

non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Bonus 1.000 euro

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, non avere un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile

Incaricati alle vendite a domicilio

Bonus 1.000 euro

avere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Lavoratori dello spettacolo

Bonus 1.000 euro

essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e avere i requisiti previsti dall’articolo 38 del decreto Cura Italia; avere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Bonus 1.000 euro

essere titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
essere titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate non essere titolari, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

Lavoratori marittimi

(articolo 10 Decreto Agosto)

Bonus 600 euro

per giugno e luglio 2020

aver cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo, non essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto sopra richiamato

 

Tra le categorie di beneficiari dei bonus previsti dal DL numero 104 del 2020, bisogna includere anche i lavoratori sportivi, non menzionati nella comunicazione INPS, ma che hanno diritto a un’indennità di 600 euro per il mese di giugno.

 

Dopo l'indicazione inserita nel Decreto Ristori quater, l'Istituto ha confermato la riattivazione del servizio online utile per le richiesta con il messaggio numero 4589 del 4 dicembre 2020

Proviamo a fare ordine tra date di scadenza, riferimenti normativi e stato del servizio online per procedere con la richiesta riassumendo le informazioni in una tabella riepilogativa.

 

Bonus 1.000 euro

lavoratori autonomi, stagionali, spettacolo e turismo

Scadenza

Servizio attivo

Decreto Agosto

Articolo 9 DL 104 del 2020,

15 dicembre 2020

(riapertura dopo la scadenza del 13 novembre 2020)

Servizio online attivato,

chiuso e poi riaperto in seguito alle novità del Decreto Ristori quater

Decreto Ristori

Articolo 15

DL numero 137 del 2020,

18 dicembre 2020

(inizialmente fissata al 30 novembre 2020)

Servizio online attivo

dal 30 novembre

Decreto Ristori quater

Articolo 9

DL numero 157 del 2020,

15 dicembre 2020

Servizio non ancora attivo

 

Domande INPS fino al 15 dicembre

Le indennità di cui all’articolo 9 del DL Agosto (DL.14.08.2020,n. 104), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere chieste nuovamente.

Risulta utile, in ogni caso, sottolineare che non tutti devono procedere con la richiesta.

 

Al momento della prima apertura delle domande per l’indennità prevista dal Decreto Agosto, l’Istituto indicava le tre diverse situazioni possibili tra coloro che:

non devono presentare domanda

  • hanno già beneficiato di altri bonus Covid, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità che viene erogata direttamente dall’INPS;

devono presentare domanda

  • hanno presentato una domanda che risulta “Respinta”, devono presentare una nuova richiesta per l’indennità onnicomprensiva.
  • non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 devono presentare una nuova richiesta per l’indennità onnicomprensiva.

 

Questo il meccanismo confermato anche per le tornate di aiuti successive.

Accedendo al portale INPS dal del 04.12. al 15.12 i cittadini possono procedere con la richiesta delle indennità che seguono.

Il portale INPS, dopo l’accesso ai servizi on line con SPID, si presenta con questo elenco di indennità.

 

 

 

1.1    Indennità per il mese di marzo, aprile e maggio prevista dal Decreto Interministeriale del 13 Luglio 2020

1.2   Indennità per il mese di marzo, aprile e maggio prevista dal Decreto Interministeriale del 13 Luglio 2020 in favore di Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

 

1. Indennità onnicomprensiva prevista dall’art.9 del DL 104/2020;

 

1.3   Lavoratori autonomi privi di partita IVA, i già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata e non ad altre gestioni previdenziali

1.3 Incaricati alle vendite a domicilio, ex art. 19, D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

L’indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”)

 

2. Indennità ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Decreto Interministeriale 13 luglio 2020.

 

2.1 lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020,

 

3. Indennità aggiuntiva in favore dei lavoratori che hanno sospeso l’attività, nei comuni indicati all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020,

 1) nella Regione Lombardia:          a) Bertonico;          b) Casalpusterlengo;         c) Castelgerundo;         d) Castiglione D'Adda;         e) Codogno;          f) Fombio;         g) Maleo;         h) San Fiorano;         i) Somaglia;         l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto:         a) Vo'.

pari a 500 euro, per un massimo di tre mesi,

 

4. Indennità in favore dei pescatori autonomi art. 222, comma 8, del Decreto “Rilancio

DL 19mag2020 n34

Indennità per il mese di maggio

 

5. Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:

DL 17mar2020 n18 cura Italia convertito Legge n.27 24aprile2020

L’art. 27 decreto cura Italia, il quale prevede l’erogazione di una indennità pari ad € 600 per il mese di marzo in favore

 

5.1 liberi professionisti titolari di partite IVA attive alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata, legge n. 335-1995, e NON alle casse degli ordini professionali.

NOTA i professionisti iscritti alla cassa dovevano fare richiesta alla propria cassa

5.2 lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e coordinativa iscritti alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata INPS. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali

5.3 lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti (Ago), anche titolari di partita IVA, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

5.4 Agenti di commercio iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti (Ago), anche titolari di partita IVA, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

 

E inoltre, entrando nella piattaforma, nella schermata iniziale dedicata alle informazioni generali si legge che la data del 15 dicembre 2020 segna la scadenza anche per altri bonus Covid.

Il portale mette in guardia:

“NOTA BENE: per le suddette categorie di lavoratori previste dal Decreto applicativo art. 44 DL 18/2020 e dal «DL Rilancio» sono stati riaperti i termini fino al 15/12/2020”.

 

 

Le indennità Covid-19 che erano previste per marzo, aprile e maggio 2020, sono riattivate per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • professionisti con partita IVA;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati di vendita a domicilio.
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali dei settori del turismo;
  • lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
  • lavoratori intermittenti;
  • pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi delle “zone rosse”;
  • operai agricoli a tempo determinato;

 

Liberi professionisti

Per tale categoria di lavoratori (art. 27, d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 2 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.

A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l'Agenzia delle Entrate per i controlli.

Collaboratori coordinati e continuativi

Per tale categoria di lavoratori (art. 27 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 3 d.l.34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.

A tale indennità possono accedere, per marzo e aprile, i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Per ottenere l’indennità di maggio è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria

Per le seguenti categorie di lavoratori (art. 28 d.l. 18/2020, art. 84 c. 4 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile:

  • artigiani;
  • commercianti;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi delle “zone rosse”

Per tale categoria di lavoratori (art. 44-bis, d.l. 18/2020) è prevista una indennità mensile di 500 euro, aggiuntiva ad altre eventualmente già fruite e con esse cumulabile, per un massimo di tre mesi, in relazione al periodo di sospensione dell'attività causata dall’emergenza Covid-19.

A tale indennità possono accedere:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • titolari di attività di impresa e coadiuvanti familiari;
  • liberi professionisti.

È necessario che alla data del 23 febbraio 2020 fossero residenti/domiciliati o svolgessero l’attività nei comuni, di seguito elencati, dichiarati “zona rossa” a causa dell’emergenza epidemiologica in Lombardia e Veneto:

  • Bertonico
  • Casalpusterlengo
  • Castelgerundo
  • Castiglione D'Adda
  • Codogno
  • Fombio
  • Maleo
  • San Fiorano
  • Somaglia
  • Terranova dei Passerini

Lavoratori autonomi occasionali

A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. C, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. C d.l. 34/2020), titolari di un contratto autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all’articolo 2.222 del codice civile nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, spetta con:

  • assenza di partita IVA;
  • iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
  • assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo

Per tale categoria di lavoratori (art. 29 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 5 e 6 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.

A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.

Ai fini dell'accesso alle indennità i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) e non devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità di 600 euro può essere richiesta anche dai lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ma solo per aprile, purché al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato e non percepiscano una indennità di disoccupazione NASpI.

In presenza di tali requisiti (assenza lavoro subordinato e NASpI), relativamente al mese di maggio, i lavoratori stagionali o in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono chiedere un’indennità di 1.000 euro.

Lavoratori dello spettacolo

Per tale categoria di lavoratori (art. 38 d.l. 18/2020, art. 84 c. 10 e 11) è prevista una indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
Devono essere iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
  • reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
  • assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Per i mesi di aprile e maggio, l’indennità spetta anche con requisiti differenti:

  • almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo;
  • reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
  • assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).

Lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo

A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. A, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. A d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.

Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali con:

  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori intermittenti

A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. B, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84, c. 8 lett. B d.l. 34/2020) spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, con i seguenti requisiti:

  • almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori incaricati di vendita a domicilio

Spetta (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. D, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. D d.l. 34/2020) un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020, ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, con:

  • partita IVA;
  • iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Pescatori autonomi

Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari (articolo 222, decreto-legge 34/2020) spetta una indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020.

È necessario che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della gestione separata dell’INPS.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Per tale categoria di lavoratori (art. 2, decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12) è prevista una indennità di 600 euro per i mesi marzo, aprile e maggio 2020.

A tale indennità possono accedere i lavoratori:

  • titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • non titolari, al 14 luglio 2020, di pensione o di altro lavoro dipendente.

Operai agricoli a tempo determinato

Per tale categoria di lavoratori (art. 30 d.l. 18/2020, art. 84 c. 7 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e di 500 euro per aprile 2020.

Purché possano fare valere nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.