E-commerce online corrispettivi elettronici telematici
La trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica al commercio elettronico indiretto (beni).
I corrispettivi del commercio elettronico dei beni sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica come indicato nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello n. 198/2019.
Naturalmente resta l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi, ed anche l’emissione della fattura ai clienti B2B (se richiesta la fattura va emessa anche al privato).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello n. 198/2019 precisa che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a essere esonerati dall’obbligo di invio telematico, mentre devono essere annotati nel registro delle operazioni effettuate (articolo 24 Dpr 633/1972) insieme a quello delle fatture eventualmente emesse (articolo 23 dello stesso Dpr).
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 127 del 2015 (“Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”) a partire dal 1° gennaio 2020 i commercianti al dettaglio hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Il documento di prassi ricorda che il nuovo obbligo di trasmissione online:
- è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro l’anno
- sostituisce la registrazione dei corrispettivi, che resta comunque possibile su base volontaria
- sostituisce le modalità di adempimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.
In ogni caso, l’esercente è tenuto a emettere la fattura su richiesta del cliente.
L’operazione di vendita online, in quanto assimilata alle vendite per corrispondenza, è esonerata da ogni obbligo di certificazione, salvo il caso in cui il cliente richieda la fattura.
Da ultimo, come stabilito dal decreto del Mef n.115/2019, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Pertanto, conclude l’Agenzia, sono esonerati dall’obbligo i corrispettivi giornalieri derivanti dall’e-commerce.