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Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
L’adempimento è già scattato dal 1° luglio 2019 per coloro che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro.
L’adempimento scatterà dal 1° gennaio 2020 per tutti i commercianti al minuto, anche forfettari, (esclusi il commercio online).
Per l’invio telematico dei corrispettivi, i contribuenti potranno andare sul portale web dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “Fatture e Corrispettivi” e selezionare “documento commerciale online“.
Strumento alternativo al registratore di cassa telematico.
Sino al 30/06/2020 chi non riesce a dotarsi in tempo di registratore di cassa telematico, oppure per la tipologia di attività non può utilizzare la procedura online sul sito delle Entrate, non sarà sottoposto a sanzioni nel primo semestre di introduzione dell’obbligo, purché continui a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente al Fisco utilizzando servizi alternativi, previsti dal provvedimento del 4/7/2019. Nel primo semestre 2020 è prevista una moratoria delle sanzioni se si effettuerà la trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
Fino al 30 giugno 2020 il periodo transitorio sospenderà le sanzioni, pur vigente l’obbligo.
Le sanzioni si applicheranno in caso di invio telematico dei dati sui corrispettivi oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Gli strumenti a disposizione degli operatori per effettuare correttamente le operazioni di “memorizzazione” e “trasmissione telematica” dei corrispettivi sono sul sito dell’AdE che spiega le semplificazioni e i vantaggi derivanti dall’introduzione degli scontrini elettronici.
Gli strumenti
“Sono due il “registratore di cassa telematico” e la procedura web “documento commerciale online”.
Il registratore di cassa è quello tipico delle attività dei commercianti al dettaglio (bar, ristoranti, panetterie, ecc.), che diventa telematico.
Registratore di cassa telematico
Con questo strumento la memorizzazione dei dati dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale si possono effettuare anche in assenza di connessione alla rete internet.
Basterà connettere l’apparecchio alla rete nel momento di chiusura di cassa e fino a quando l’operazione di trasmissione non sia avvenuta.
Procedura web documento commerciale online.
La procedura web gratuita dell’Agenzia delle entrate, invece, è più indicata per gli artigiani e i lavoratori autonomi che, al momento di effettuazione dell’operazione, hanno più tempo per compilare il documento commerciale.
La procedura è presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia ed è utilizzabile anche su dispositivi mobili.
Tuttavia, a differenza del registratore telematico, necessita di una connessione di rete sempre attiva nel momento della memorizzazione e generazione e stampa del documento commerciale e, quindi, nel momento di effettuazione dell’operazione”.
Anche questi operatori, comunque, possono scegliere di utilizzare un registratore telematico.
Semplificazione relativa
Non sarà più necessario tenere il registro dei corrispettivi: la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono, infatti, gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno.
Non occorrerà conservare neanche le copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti, come avveniva con le copie delle ricevute fiscali.
La verifica periodica del registratore telematico, rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa, passa da una “verificazione” annuale a una biennale.
Credito imposta registratore telematico
Per l’acquisto del registratore telematico, o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.