Gli enti non commerciali associativi che fruiscono delle agevolazioni tributarie devono aggiornare i dati nel modello EAS e trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo.
Tale obbligo non sussiste qualora siano variati i seguenti dati:
- proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, abituale o occasionale, punto 20;
- messaggi pubblicitari per la diffusione dei beni e servizi, punto 21;
- ammontare medio (ultimi tre esercizi) delle entrate complessive, punto 23;
- numero di associati (ultimo esercizio), punto 24;
- ammontare di erogazioni liberali ricevute, punto 30;
- ammontare di contributi pubblici ricevuti, punto 31;
- organizzazione, numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi, punto 33.
Il modello EAS, si ricorda, è stato introdotto dall’art. 30 comma 1 del DL n. 185/2008, per contrastare, secondo la relazione illustrativa, “l’utilizzo distorto della forma associativa come strumento di fatto per eludere il pagamento delle imposte dovute” e quindi per acquisire quelle informazioni necessarie a garantire il rispetto dei vincoli previsti dal particolare regime fiscale di favore.
Gli enti associativi senza scopo di lucro, infatti, che si avvalgono della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all’art. 148 del TUIR e all’art. 4 comma 4 del DPR n. 633/72 devono:
- possedere i requisiti qualificanti richiesti;
- comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i propri dati fiscali, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, nonché le variazioni obbligatorie entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (inserendo comunque tutti i dati richiesti, anche se non variati).
Ove, invece, si sia verificata la perdita della qualifica da cui conseguivano le agevolazioni tributarie, la trasmissione deve avvenire entro 60 giorni compilando l’apposito riquadro con la data di decorrenza.
Gli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente un’attività commerciale non rientrano tra quelli obbligati all’invio del modello EAS poiché esclusi dai relativi benefici tributari.
Non vi rientrano altresì alcune categorie soggettive, come le ONLUS – anche di diritto, salvo gli organismi di volontariato più avanti indicati –, gli enti non costituiti in forma associativa, quelli di diritto pubblico ovvero quelli soggetti a speciali discipline fiscali (es. fondi pensione).
Rientrano invece in ogni caso tra i soggetti obbligati:
- le associazioni pro-loco che non hanno optato per il regime forfetario della L. n. 398/91;
- gli enti associativi dilettantistici riconosciuti dal CONI a fini sportivi ed iscritti nel registro che svolgono attività commerciali ovvero che effettuano “strutturalmente” operazioni commerciali anche se non imponibili;
- le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002;
- le organizzazioni di volontariato riconosciute e iscritte nei registri regionali ex L. n. 266/91 che svolgono attività commerciali diverse da quelle produttive marginali (DM 25 maggio 1995).
Con riguardo alle notizie da indicare nel modello EAS, ed alle conseguenti variazioni, si sottolinea che le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati da normative di settore assolvono l’adempimento in forma semplificata indicando soltanto i punti 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono altresì compilare il punto 20).
Inoltre, ai fini delle variazioni, non devono essere riportate quelle relative ai dati identificativi del legale rappresentante o altri dati dell’ente qualora si tratti di informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Ciò ad esempio avviene, secondo la ris. Agenzia Entrate n. 125/2010, attraverso i modelli AA5/6 (soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/10 (soggetti titolari di partita IVA).
Non devono quindi essere trasmesse con un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante”. È invece opportuno indicare eventuali variazioni degli altri amministratori (componenti il consiglio direttivo) ovvero dell’organo di controllo atteso che tali dati vengono trasmessi solo successivamente con il quadro RO di UNICO.
Da ultimo deve segnalarsi l’istituto della “remissione in bonis” (art. 2 comma 1 del DL 16/2012), che consente di regolarizzare l’invio non tempestivamente eseguito del modello EAS, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima (non compensabile) di 258 euro. Ancorché l’ipotesi dell’omessa o tardiva variazione dei dati non sia stata espressamente richiamata, deve ritenersi per coerenza normativa ed interpretativa che l’istituto possa applicarsi anche a tali fattispecie.