Equitalia aggiorna il modello per la rottamazione cartelle

Il nuovo modello da presentare entro il 31/03/17 contiene cinque rate o unica soluzione o numero di rate da 2 a quattro. Per chi pagherà in 5 rate, la scadenza delle singole rate è fissata, per l’anno 2017

Equitalia aggiorna il modello per la rottamazione cartelle e lo adegua alle novità apportate dalla legge di conversione all’articolo 6 del decreto legge 193/16, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Il modello da presentare entro il 31/03/17 contiene le cinque rate oppure in unica soluzione o scegliere il pagamento in un numero di rate da 2 a quattro.
Per chi pagherà in 5 rate, la scadenza delle singole rate è fissata, per l’anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. 
Esempio.

Contribuente con debito totale è di 150mila euro, rispetto al debito originario che, con sanzioni e relativi aggi, interessi di mora, era più alto. 
Dovrà essere versato il 70% del debito nel numero massimo di tre rate nel 2017, e due nel 2018, il contribuente dovrà perciò pagare 105.000 euro (70% di 150mila euro) nel 2017, e i restanti 45mila euro (30% di 150mila euro) nel 2018. 
Il contribuente potrà anche pagare in unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per la prima rata, potrà cioè pagare l’intero ammontare di 150mila euro entro il 31 luglio 2017.

Le cinque rate saranno pari a: 
- 1° rata, 36mila euro, il 24% del dovuto, da pagare a luglio 2017; 
- 2° rata, 34.500 euro, il 23% del dovuto, da pagare a settembre 2017, più interessi del 4,5% dal 1° agosto 2017; 
- 3° rata, 34.500 euro, pari al 23% del dovuto, da pagare nel mese di novembre 2017, più interessi del 4,5% dal 1° agosto 2017; 
- 4° rata, 22.500 euro, pari al 15% del dovuto, da pagare ad aprile 2018, più interessi del 4,5% dal 1° agosto 2017; 
- 5° rata, 22.500 euro, pari al 15% del dovuto, da pagare a settembre 2018, più interessi del 4,5% dal 1° agosto 2017. 
Attenzione alla disponibilità economica per non rischiare di “perdere” i benefici della definizione agevolata.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute per la rottamazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di rottamazione. 
In questo caso Equitalia prosegue il recupero dell’intero credito compreso di sanzioni ed il pagamento non può più essere rateizzato. 
I contribuenti potranno comprendere i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Equitalia comunicherà ai contribuenti, entro il 28 febbraio 2017, l’esistenza di atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi dagli uffici dell’agenzia delle Entrate, e di avvisi di addebito Inps, per i quali gli uffici dell’agenzia delle Entrate o l’istituto previdenziale si sono “dimenticati” di affidare le somme all’agente della riscossione. 
Entro il 31 maggio 2017, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori, che presentano la dichiarazione di definizione agevolata, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

La scelta di pagare in unica soluzione potrà essere fatta dai contribuenti che, avendo la disponibilità economica, intendono chiudere i conti con l’agente della riscossione e gli enti impositori, senza pagare altri interessi e senza correre il rischio di “perdere” i benefici della rottamazione, in caso di dimenticanza o ritardo nei pagamenti delle rate successive. 
Per alcuni contribuenti, soprattutto se le cartelle contengono sanzioni elevate, i risparmi possono essere anche di ammontare superiore al residuo debito che si dovrà pagare. I benefici maggiori della rottamazione riguardano la cancellazione delle sanzioni e relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

Il contribuente, che presenta la dichiarazione di definizione agevolata, infine, deve rinunciare all’eventuale contenzioso in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.