esportazione temporanea perfezionamento passivo

Il perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori dal territorio doganale della UE per trasformazione e reimportare i prodotti lavorati in esonero totale/parziale dei dazi all’importazione.

Il perfezionamento passivo

Il regime di perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori dal territorio doganale della Comunità Europea per sottoporle a trasformazione e reimportare successivamente i prodotti lavorati, detti compensatori, in esonero totale/parziale dei dazi all’importazione.

Il regime di perfezionamento passivo deve essere autorizzato dall’ufficio doganale competente sulla sede dell’operatore che richiede l’autorizzazione In regime di perfezionamento passivo è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• la trasformazione di merci;

• lavorazioni di merci compreso il montaggio, l’assemblaggio, l’adattamento ad altre merci;

• la riparazione di merci compreso il riattamento e la messa a punto.

 

L’autorizzazione viene rilasciata quando è possibile accertare che i prodotti ottenuti (prodotti compensatori) sono quelli risultanti dalla lavorazione delle merci in temporanea esportazione.

La merce viene quindi identificata all’atto dell’esportazione attraverso campioni, foto, matricole ecc.. All’atto della reimportazione dei prodotti lavorati o compensatori è necessario dare “scarico” alla temporanea esportazione a suo tempo accesa all'atto dell'invio dei beni in territorio extraUE.

La temporanea esportazione può essere “chiusa” presso qualsiasi Dogana anche se è opportuno, al fine di snellire le procedure, dare scarico” alla stessa presso la medesima Dogana presso la quale si è effettuato l'invio dei beni.

Devono essere pagati i diritti doganali (dazio e IVA) soltanto sul maggior valore acquisito dalle merci per effetto delle lavorazioni o trasformazioni ricevute all’estero (compenso di lavorazione) eventualmente maggiorato del valore del trasporto e dell'assicurazione sino al confine comunitario.

La copia del carnet ATA è utile per superare la presunzione di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 441 del 1997, che stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne` in quelli dei suoi rappresentanti.

Anche i documenti autorizzativi e di scarico della temporanea esportazione sono utili per superare la presunzione di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 441 del 1997.

Anche se non obbligatorio, può essere utile anche la tenuta di un registro di carico e scarico delle merci in c/lavorazione.