iper-ammortamenti
Nel Ddl. di conversione in legge del DL 243/2016 – approvato 22/02/2017 in via definitiva dal Senato con 122 voti favorevoli, 44 contrari e 50 astenuti –, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dei c.d. “iper-ammortamenti”.
Si tratta della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali altamente tecnologici, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione, introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 9 e ss. della L. n. 232/2016).
Una prima modifica interviene sulle procedure da seguire per la fruizione dei benefici previsti.
La legislazione vigente prescrive all’impresa interessata di produrre, per i beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o B della L. 232/2016 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La modifica, fermo restando la possibilità di produrre una perizia giurata, introduce, in via alternativa, la possibilità che, qualora si faccia riferimento ad un ente di certificazione accreditato, debba essere acquisito un “attestato di conformità”.
Con specifico riguardo all’elenco dei beni agevolabili mediante l’iper-ammortamento, vengono apportate alcune modifiche all’Allegato A.
Nel dettaglio, la disposizione in commento reca modifiche alla Sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, sostituendo l’attuale voce “macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime” con la voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.
La modifica è volta a correggere un errore ed evitare incertezze applicative. Le macchine cui fa riferimento la voce – si legge nella Relazione illustrativa – sono macchine aventi lo scopo di operare sui materiali con l’impiego di appropriati utensili; non si tratta quindi tecnicamente di “macchine utensili”.
Inoltre, nella medesima sezione, viene precisato che i “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”, sono “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.
Tale modifica, si legge nella scheda di lettura, è volta a precisare che le fattispecie indicate devono considerarsi come autonome e non come sottocategorie di precedenti voci.
Modifiche anche solo formali
Infine, dalla summenzionata Sezione vengono eliminati i beni con le seguenti caratteristiche: “filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”.
Si legge nella relazione illustrativa che tale modifica emenda un errore formale, trattandosi di una mera ripetizione di una eguale voce presente in fondo alla Sezione “Sistemi per l’assicurazione della qualità e sostenibilità”.