LA RIVALUTAZIONE O L’AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

Il D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo 2011) e il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) offrano due alternative per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate
LA RIVALUTAZIONE O L’AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE Introduzione Il D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo 2011) e il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) offrano due alternative per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate: la rivalutazione (estesa anche ai terreni) entro il 30 giugno 2012 e l’affrancamento entro il 31 dicembre 2011. I contribuenti dovranno, pertanto, valutare con attenzione la convenienza ad avvalersi dell’una o dell’altra previsione normativa, che dipende dall’entità della plusvalenza “virtuale” e dalle differenze tra le due discipline. Vediamo di seguito qualche quesito in merito.   Domande e risposte   D.1.    Qual è la novità del Decreto sviluppo 2011 sulla rivalutazione delle partecipazioni non qualificate? R.1.   L’art. 7, comma 2 del D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo 2011”) ha riaperto la possibilità di effettuare la rideterminazione: -del costo di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola; -e delle partecipazioni non quotate, qualificate e non qualificate, possedute al 1° luglio 2011, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali[1]. I soggetti interessati dovranno effettuare, entro il 30 giugno 2012: -il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o come 1a rata di un massimo di 3 rate annuali di pari importo (con la maggiorazione degli interessi del 3%)[2]; -e la redazione ed il giuramento di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato, la quale deve indicare il nuovo valore di riferimento dei terreni o delle partecipazioni. La rivalutazione, comportando la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, consente di ridurre o di annullare completamente la plusvalenza al momento della successiva cessione dei terreni o partecipazioni, con un conseguente risparmio fiscale consistente.   D.2.    Come si calcola l’imposta sostitutiva da pagare entro il 30.06.12? R.2.   Il riconoscimento fiscale dei nuovi valori dei terreni e delle partecipazioni è subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata sull’intero[3] valore attestato dalla perizia: ¨               nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate; -nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate ed i terreni.   D.3. I contribuenti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possedute all’01.07.2011 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione delle precedenti rivalutazioni? R.3.  Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. In tale ipotesi, secondo quanto affermato in passato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente avrebbe dovuto versare l’imposta sostitutiva sull’intero valore dei terreni e delle partecipazioni rideterminati, senza possibilità di “compensare” tale importo con l’imposta sostitutiva versata in precedenza. Quest’ultima poteva solo essere chiesta a rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento. Il Decreto Sviluppo 2011 ha previsto, invece, che: -i soggetti che rivalutano terreni e partecipazioni già rivalutati in passato, possono versare l’imposta sostitutiva dovuta detraendo da tale l’importo quanto versato con la precedente rivalutazione. Un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate indicherà i dati da riportare nel Mod. Unico, ai fini di un controllo sulla legittimità di tale scomputo; -l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata in passato – qualora non sia scomputata da quella dovuta in base alla nuova rivalutazione – può essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione effettuata; -il rimborso spetta in misura comunque non superiore all’importo dovuto in base alla nuova rideterminazione del valore. Pertanto, se la nuova rivalutazione fosse inferiore rispetto a quella precedente, il massimo importo rimborsabile sarebbe pari alla nuova imposta sostitutiva, inferiore a quella versata in passato; -le disposizioni sul rimborso si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto (14.05.2011), se in tali casi sia scaduto il termine per la richiesta di rimborso, questa potrà essere richiesta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Questa disposizione risolve il problema della tempistica dei rimborsi, evitando che alcuni vecchi versamenti non siano più rimborsabili a causa della scadenza dei 48 mesi.   D.4.  Qual è la novità della Manovra di Ferragosto 2011 sulle partecipazioni non qualificate? R.4.  Con la Manovra di Ferragosto 2011 (D. L. n. 138/2011) cambia il regime di tassazione dei redditi di natura finanziaria. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2012, l’aliquota applicabile alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale[4] e redditi diversi[5] realizzati da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e dai trust sarà pari al 20%. Tra le tipologie reddituali alle quali si applica la nuova aliquota del 20% rientrano anche le plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie non qualificate detenute da persone fisiche non in regime d’impresa (c.d. “capital gain”), che in precedenza erano tassati con aliquota del 12,5%. La nuova aliquota si rende applicabile a partire dalle cessioni realizzate dal 2012. Quindi, ai fini del “capital gain” ciò che rileva è il momento in cui la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni si perfeziona e non quello del pagamento del corrispettivo. Se la cessione si perfeziona anteriormente al 1° gennaio 2012, la plusvalenza o la minusvalenza assume rilevanza in base alle disposizioni attualmente vigenti, anche se il corrispettivo sarà percepito, in tutto o in parte, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.   D.5.   Ci sono novità per le minusvalenze pregresse realizzate entro il 2011? R.5.   Sì. L’incremento dell’aliquota al 20% sulle plusvalenze relative alle partecipazioni societarie non qualificate, detenute al di fuori dell’attività d’impresa, ha indotto il legislatore ad attribuire rilevanza soltanto nella misura del 62,5% alle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011. Nel comma 28 dell’art. 2 del D.L. n. 138/2011 è, infatti, stabilito che tali minusvalenze (non ancora compensate a tale data) possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2011 nella misura del 62,5% del loro ammontare. Tale percentuale è la risultante del rapporto tra le aliquote del 12,5 e del 20%. Al contrario, le minusvalenze “maturate” al 31 dicembre 2011, ma realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012, saranno integralmente riconosciute, per il 100% del loro ammontare.         L’eventuale eccedenza delle minusvalenze realizzate che supera l’ammontare complessivo delle plusvalenze resta deducibile sempre nei limiti del 62,5% dalle plusvalenze e altri proventi realizzati negli anni successivi, ma non oltre il quarto.   Si ritiene che la ratio della norma sia quella di impedire che minusvalenze maturate in vigenza del regime di tassazione con l’aliquota del 12,5% possano essere dedotte da plusvalenze assoggettate, invece, all’imposta sostitutiva del 20%, consentendo, di fatto, un risparmio d’imposta per l’investitore. Restano integralmente rilevanti le minusvalenze relative alle partecipazioni qualificate, per le quali la riforma non ha variato il regime attualmente previsto, nonché quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2012.   D.6.   Qual è il regime transitorio per le plusvalenze/minusvalenze maturate prima dell’01.01.2012? R.6.     Al fine di evitare che siano soggette alla maggiore imposta del 20%, il legislatore ha previsto un regime transitorio per le plusvalenze e le minusvalenze non qualificate maturate fino al 31.12.2011. E’, infatti, possibile allineare i valori fiscali delle attività finanziarie detenute nell’ordinario regime della dichiarazione, sostituendo al costo storico della partecipazione il valore che la stessa presenta al 31.12.2011, a condizione che il contribuente: ¨        provveda a versare l’imposta sostitutiva del 12,5% sulla plusvalenza/minusvalenza latente maturata al 31.12.2011 (differenza tra il valore al 31.12.2011 e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione)entro il termine di versamento per le imposte sui redditi relative alla dichiarazione Unico 2012, quindi entro il 16.06.2012; -effettui l’opzione per tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; -operi l’affrancamento anche con riguardo ai fondi comuni di investimento italiani ed esteri posseduti. La scelta di esercitare o meno l’opzione sarà effettuata tenendo conto, da un lato, del vantaggio dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 12,5% e, dall’altro, dei costi connessi all’anticipazione del versamento dell’imposta e all’eventuale reperimento delle risorse finanziarie necessarie, in assenza dell’effettiva percezione del corrispettivo. L’affrancamento si traduce quindi nell’applicare alla plusvalenza conseguita in sede di una virtuale “cessione” al 31.12.2011 l’imposta vigente in tale periodo (12,5%). Con un apposito decreto saranno stabilite le modalità attuative dell’affrancamento. In attesa di tale decreto si rammenta che nell’ambito dell’analogo affrancamento previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 461/97 il valore delle partecipazioni poteva essere individuato con riferimento: -al patrimonio netto risultante dal bilancio approvato precedentemente alla data dell’affrancamento oppure -al valore risultante da una perizia di stima giurata.   D.7.   Quali sono i rapporti dell’affrancamento del valore delle partecipazioni non qualificate alla data del 31.12.2011 con la rivalutazione delle partecipazioni prevista dal Decreto Sviluppo 2011? R.7.    L’affrancamento su “capital gain”, previsto dalla Manovra di Ferragosto 2011 si aggiunge alla disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni, prevista dal Decreto sviluppo 2011; quest’ultimo si distingue, però, dal primo perché: -riguarda le partecipazioni non qualificate detenute all’01.07.2011 (mentre per l’affrancamento si fa riferimento al 31.12.2011); -richiede, per le partecipazioni non qualificate, il versamento dell’imposta sostitutiva del 2% sul valore intero della partecipazione indicato nella perizia di stima con riferimento alla data dell’01.07.2011 (mentre l’imposta sostitutiva del 12,5% si applica alla sola plusvalenza), con versamento da eseguire in 3 rate annuali maggiorate degli interessi (e non in unica soluzione) a partire dal 30.06.2012. I contribuenti dovranno, pertanto, valutare con attenzione la convenienza ad avvalersi dell’una o dell’altra previsione normativa, che dipende dall’entità della plusvalenza “virtuale” e dalle differenze tra le due discipline. In particolare, se la plusvalenza supera il 20% del valore di acquisto risulta conveniente utilizzare la rivalutazione prevista dal Decreto Sviluppo 2011, ma se una parte rilevante del maggior valore della partecipazione fosse conseguito nel 2° semestre del 2011 sarebbe conveniente utilizzare la procedura della Manovra di Ferragosto 2011. Casi risolti  
  C.1. Esempio pratico quando è più conveniente usufruire della rivalutazione delle partecipazioni non qualificate come previsto dal D.L. n. 70/2011. S.1. Il socio Rossi detiene una partecipazione non qualificata nella società Alfa Spa, il cui costo storico è pari a 150.000 €, e che all’01.07.2011 e al 31.12.2011 vale 200.000 €. Tale partecipazione viene ceduta nel 2012 a 280.000 €.   Con rivalutazione (Decreto Sviluppo 2011): 200.000×2%=4.000 (imposta sostitutiva per la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto) 280.000 – 200.000 = 80.000 (plusvalenza da cessione) 80.000×20% = 16.000 (imposta sostitutiva su “capital gain”) Totale costo dell’operazione 20.000 € (€ 4.000 + € 16.000).   Con affrancamento (Manovra di Ferragosto 2011): 200.000-150.000=50.000 (differenziale imponibile per l’adeguamento) 50.000×12,5%=6.250 (imposta per l’adeguamento del costo fiscalmente riconosciuto) 280.000-200.000=80.000 (plusvalenza da cessione) 80.000×20%=16.000 (imposta sostitutiva su “capital gain”) Totale costo dell’operazione 22.250 € (€ 6.250 + € 16.000).   Senza rivalutazione/l’affrancamento: 280.000-150.000=130.000 130.000×20%=26.000 (imposta sostitutiva su “capital gain”) Totale costo dell’operazione 26.000 €.   Risparmio derivante dalla rivalutazione ex D.L. n. 70/2011 pari a 2.250 € (22.250 € - 20.000 €).    
C.2. Esempio pratico quando è più conveniente usufruire dell’affrancamento delle partecipazioni non qualificate come previsto dal D.L. n. 138/2011. S.2. Il socio Verdi detiene una partecipazione non qualificata nella società Beta Spa, il cui costo storico è pari a 150.000 €, e che all’01.07.2011 e al 31.12.2011 vale 160.000 €. Tale partecipazione viene ceduta nel 2012 a 170.000 €.   Con rivalutazione: 160.000×2%=3.200 (imposta sostitutiva per la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto) 170.000 – 160.000 = 10.000 (plusvalenza da cessione) 10.000×20% = 2.000 (imposta sostitutiva su “capital gain”) Totale costo dell’operazione 5.200 € (€ 3.200 + € 2.000).   Con affrancamento: 160.000-150.000=10.000 (differenziale imponibile per l’adeguamento) 10.000×12,5%=1.250 (imposta per l’adeguamento del costo fiscalmente riconosciuto) 170.000-160.000=10.000 (plusvalenza da cessione) 10.000×20%=2.000 (imposta sostitutiva su “capital gain”) Totale costo dell’operazione 3.250 € (€ 1.250 + € 2.000).   Senza rivalutazione/l’affrancamento: 170.000-150.000=20.000 20.000×20%=4.000 (imposta sostitutiva su “capital gain”) Totale costo dell’operazione 4.000 €.   Risparmio derivante dall’affrancamento ex D.L. n. 138/2011 pari a 1.950 € (5.200 € - 3.250 €).  
 
[1]In sede di conversione del Dl 70/2011 è stata estesa la possibilità di rivalutazione anche alle società di capitali, limitatamente ad un caso specifico. Si tratta delle società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari per il periodo di applicazione della normativa sulla rivalutazione, e che al 1° luglio hanno riacquistato la piena proprietà di tali beni, in base ad un giudicato favorevole. [2] Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia: “8055” per le partecipazioni e “8056” per i terreni. [3] A differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima. [4] Di cui all’art. 44 TUIR. [5] Di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.