Le modalità di regolarizzazione del Modello Unico 2011 entro il 29.12.2011

Entro il prossimo 29 dicembre è possibile regolarizzare spontaneamente le violazioni collegate al Modello Unico 2011, applicando le sanzioni ridotte
Entro il prossimo 29 dicembre è possibile regolarizzare spontaneamente le violazioni collegate al Modello Unico 2011, applicando le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso[1], a condizione che le violazioni non siano già state constatate e non siano iniziate le attività amministrative di accertamento. Affinché il ravvedimento vada a buon fine è necessario: -rimuovere la violazione commessa, quindi presentare la dichiarazione omessa o integrare/correggere la dichiarazione già presentata a settembre; -versare la sanzione ridotta, assieme alle eventuale imposte dovute, risultanti dalla dichiarazione presentata o corretta, maggiorate degli interessi. Nella seguente tabella si riepilogano le diverse modalità di ravvedimento:  
REGOLARIZZAZIONE DEL MODELLO UNICO 2011
DICHIARAZIONE TARDIVA     I contribuenti che non hanno trasmesso le dichiarazioni entro il 30 settembre 2011, possono presentarle entro i successivi 90 giorni, quindi entro il 29 dicembre 2011. Le dichiarazioni trasmesse entro i successivi 90 giorni si chiamano tardive, e richiedono: - la loro presentazione entro il 29.12.2011; - il contestuale pagamento della sanzione compresa tra un minimo di 258 Euro ad un massimo di 1.032 Euro. Ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/10 della sanzione minima, pertanto di Euro 25utilizzando il codice tributo 8911. La sanzione deve essere versata con riferimento a ciascuna dichiarazione compresa nel mod. Unico, ma non deve essere versata in riferimento al modello degli studi di settore in quanto esso non costituisce una dichiarazione autonoma, ma è parte integrante della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il contribuente, oltre a non aver presentato la dichiarazione, non abbia nemmeno pagato le imposte secondo le scadenze previste, dovrà altresì versare: -le imposte non accreditate nei termini previsti; -gli interessi pari all’1,5% calcolati dal giorno in cui scadeva il termine di pagamento; -la sanzione pari al 3,75% in quanto il ravvedimento sprint e quello breve per il versamento delle imposte è ad oggi già scaduto.  
DICHIARAZIONE OMESSA     Se il contribuente non presenta la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, quindi entro il 29 dicembre 2011, la dichiarazione si considera omessa. In questo caso non è più ammessa alcuna regolarizzazione e l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni: -nel caso in cui l’imposta non sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il minimo di Euro 258,00 e il massimo di Euro 1.032,00, aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; -nel caso in cui l’imposta sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 258.  
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVIRE O A FAVORE   Il contribuente che ha provveduto a presentare la dichiarazione nei termini previsti o tardivamente, e si accorge di avere commesso alcuni errori o omissioni, ha la possibilità di trasmettere la dichiarazione integrativa. -Sono dichiarazioni integrative a sfavore del contribuente quelle dichiarazioni che comportano l’emersione di un maggior debito o di un minor credito. Il contribuente può inviarle entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Quindi con riferimento all’Unico 2011 entro il 31.12.2015, ovviamente in questo caso non sarà possibile avvalersi del ravvedimento e le sanzioni saranno applicate in misura piena anziché ridotta. -Invece, quando la dichiarazione integrativa è a favore, e quindi comporta l’emersione di un maggior credito o di un minor debito, deve essere presentata non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, quindi con riferimento all’Unico 2011, entro il 30.09.2012. Nell’ipoetesi dell’integrativa a favore non sono ovviamente previste sanzioni, e il credito risultante dall’integrativa potrà essere chiesto a rimborso o in compensazione.  
Dichiarazione integrativa – violazioni formali     -Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato errori meramente formali non sono previste sanzioni in quanto si tratta di errori che non pregiudicano l’attività accertatrice. -Se invece si tratta di errori che pregiudicano l’attività accertatrice, ma che non incidono sulla determinazione della base imponibile/imposta/versamento del tributo, allora la sanzione è compresa tra un minimo di 258 € ed una massimo di 2.065 €. Il contribuente in questo caso può ravvedersi: -presentando la dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (quindi 30.09.2012); -versando la sanzione ridotta pari a 32 € (1/8 di 258 € con troncamento delle cifre decimali).  
Dichiarazione integrativa – violazioni sostanziali     L’integrativa può essere predisposta anche quando si tratta di violazioni sostanziali, ossia di errori che incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo. A tal proposito occorre distinguere a seconda che si tratti di: -violazioni rilevabili in sede di liquidazione o controllo delle dichiarazioni. La sanzione è pari al 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante e per ravvedersi occorre: -presentare la dichiarazione integrativa; -versare la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante con i relativi interessi dell’1,5%; -versare la sanzione ridotta ad 1/8 quindi pari al 3,75%. -violazioni non rilevabili in sede di liquidazione o controllo delle dichiarazioni. La sanzione è compresa tra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta/minor credito spettante. Per ravvedersi occorre: -presentare la dichiarazione integrativa; -versare la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante con i relativi interessi dell’1,5%; -versare la sanzione ridotta ad 1/8 quindi pari al 12,5%.  
Le sanzioni a carico dell’intermediario   Per l’intermediario che non trasmette le dichiarazioni o le trasmette in ritardo, è prevista la sanzione compresa tra un minimo di 516 € ed un massimo di 5.164 €[2]. La trasmissione telematica si considera: -omessa, se l’invio non è stato effettuato o non è andato a buon fine; ¨           tardiva, se l’invio è stato effettuato: -oltre il termine di presentazione della dichiarazione (oltre il 30.09.2011), qualora l’impegno alla trasmissione sia stato assunto entro tale termine; -oltre un mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora questo sia stato assunto dopo la scadenza originaria del termine di presentazione. Anche l’intermediario, come il contribuente, può però ravvedersi: -presentando la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza (quindi sempre entro il 29.12.2011); -versando la sanzione ridotta di 51 € (1/10 di 516 con troncamento delle cifre decimali) con codice tributo 8924.  
          Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
[1] Articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997. [2] Prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. n. 241/1997.