Legge di Stabilità 2016 Nuovo Regime Forfettario (o dei Minimi 2016).

La Legge di Stabilità 2016 ha in previsione importanti modifiche al regime forfetario, che dal 2016 diventa l’unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti in possesso dei requisiti previsti.

Nuovo Regime Forfettario (o dei Minimi 2016).

E’ il regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso), così come modificato dalla legge di Stabilità 2016, L.208/2015) sarà in vigore dal 1° gennaio 2016.

La Legge di Stabilità 2016 ha in previsione importanti modifiche al regime forfetario, che dal 2016 diventa l’unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti in possesso dei requisiti previsti.

 

2016 Condizioni e i requisiti previsti per l’accesso 

Ecco quali sono le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2016:

  • non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento;
  • non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
  • non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

 

2016 Esclusioni

Sono esclusi, invece, dall’accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito;
  • contribuenti non residenti, salvo che non si produca almeno il 75% del reddito in Italia e si assicuri un elevato scambio di informazioni;
  • contribuenti che come attività abituale effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.

 

Le modifiche principali sono:

-        agevolazione start up,

i soggetti che iniziano una nuova attività: possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile ridotto di un terzo, con la possibilità nell’anno di avvio della nuova attività e nei quattro anni successivi di godere (quindi) di un’aliquota ridotta al 5%.

-        agevolazioni contributive: viene sostituito il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, ed invece dell’esonero dal minimale viene prevista  una riduzione del 35% dei contributi INPS, complessivamente dovuti, che perciò sono pagati sul 65% dell’imponibile contributivo, riattivato il minimo contributivo, solo per ora per artigiani e commercianti;

-        innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfetario.

 

Attività

Codice ATECO

Limite ricavi

Coefficiente

Industrie alimentari e delle bevande

10-11

45 mila

40% 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

50 mila

40% 

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40 mila

40% 

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

30 mila

54% 

Costruzioni e attività immobiliari

41 – 42 – 43 – 68

25 mila

86% 

Intermediari del commercio

46.1

25 mila

62% 

Servizi di alloggio e ristorazione

55 – 56

50 mila

40% 

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione

64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88

30 mila

78% 

Altre attività

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99.

30 mila

67% 

 

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime dei minimi:

• esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;

• non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;

• esonero dalle liquidazioni / versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;

• non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi;

• non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);

• esclusione dall’IRAP;

• esclusione dall’applicazione degli studi di settore / parametri;

• reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;

• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini previdenziali per opzione che prevede la contribuzione ridotta del 35%;

• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.

 

Intrastat

 

Il regime forfettario prevede a livello Intrastat i seguenti punti:

  • acquisti intra UE di beni:
    • fino a 10.000 € annui, si considerano operazioni interne, no Intrastat
    • oltre 10.000 € annui, si considerano acquisti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare Intrastat

 

  • cessioni intra UE di beni: si considerano sempre operazioni interne, no Intrastat

Ex art. 1, co. 58, lett. d) ed anche dalla relazione illustrativa alla legge ai fini Iva i contribuenti forfetari applicano alle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti gli artt. 7-ter e seguenti del Dpr 633/72.

 

  • acquisti intra UE di servizi: si considerano servizi ricevuti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi ricevuti

 

  • cessioni intra UE di servizi: si considerano servizi resi intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi resi.

 

Per quanto riguarda in particolare i servizi intra UE resi, si noti la differenza tra operatori regime forfetario (obbligati all’Intra servizi resi)  e contribuenti minimi (non obbligati all’Intra servizi resi).


SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ NEL 2015

Con riferimento ad un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2015 si potevano prospettare le seguenti situazioni:

• applicazione del regime forfetario (eventualmente “start up”);

• applicazione del regime dei minimi;

• applicazione di regime ordinario.

 

In base a quanto adottato nel 2015, per il 2016 sono disponibili le seguenti soluzioni.

 

1. ADOZIONE DEL REGIME FORFETTARIO 

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfetario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste (spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 / costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000, ecc.).

 

2.SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO “START-UP” 

I soggetti che hanno iniziato una “nuova” attività nel 2015 adottando il regime forfetario “start up” passano al nuovo regime forfetario “start up” usufruendo dell’aliquota ridotta del 5% fino al 2019, se in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario.

Di conseguenza, tali soggetti:

• per il 2015 applicano l’aliquota del 15%, con riduzione del reddito di 1/3;

• per il 2016, 2017, 2018 e 2019 beneficiano dell’aliquota ridotta del 5%, e se artigiani o commercianti anche la contribuzione ridotta del 35%.

 

3.ADOZIONE REGIME DEI MINIMI

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

 

4.ADOZIONE REGIME ORDINARIO IVA

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, si distinguono in due gruppi, coloro che lo hanno adottato avendone i requisiti (quindi in un certo senso avendo optato di fatto) e chi non ne aveva i requisiti (quindi obbligato al semplificato).

Coloro che pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi / compensi (vecchi limiti) e delle ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario, sono vincolati ad adottare il regime ordinario fino al 2017 in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, tale “scelta” ha una durata minima triennale.

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario in quanto privi dei requisiti per il regime forfetario, nel 2016 possono adottare il regime forfetario, nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di cui sopra.

 

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL 2014 E ANNI PRECEDENTI

Con riferimento ai soggetti in attività al 2014 è opportuno analizzare innanzitutto le disposizioni transitorie applicabili nel passaggio dal 2014 al 2015.

 

Come noto, a decorrere dal 2015, è stato soppresso il regime:

• delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000;

• contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;

• dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2 DL n. 98/2011.

 

Tuttavia, il comma 88, Finanziaria 2015, stabiliva, per coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi, una clausola di salvaguardia che consentiva agli stessi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

Il comma 12-undecies dell’art. 10, DL n. 192/2014, ha altresì prorogato fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti potevano scegliere di adottare il regime dei minimi.

 

Di fatto, quindi, il regime dei minimi poteva essere adottato, oltre che dai soggetti in attività alla data del 31.12.2014, anche da coloro che hanno iniziato una nuova attività nel corso del 2015.

Ai sensi del citato comma 86, i soggetti che nel 2014 applicavano il regime:

• delle nuove iniziative;

• contabile agevolato;

passavano “automaticamente” al regime forfetario se in possesso dei relativi requisiti.

 

Il successivo comma 87 riconosceva in caso di adozione nel 2014 del regime:

• delle nuove iniziative;

• dei minimi;

la possibilità di usufruire del regime forfetario “start up” per gli altri esercizi che residuano al compimento del triennio.

 

Come sopra accennato dal 2016 la durata del regime forfetario “start up” è stata estesa ad un quinquennio.

 

Di conseguenza ai predetti soggetti dovrebbe essere consentito di proseguire con il regime forfetario “start up” fino al compimento del quinquennio (in luogo del triennio).

 

ADOZIONE REGIME FORFETTARIO

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfetario proseguono con tale regime se e nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste :

-        spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000

-        costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000, ecc..

Tali soggetti possono applicare il regime ordinario per opzione (vincolo triennale). In mancanza “passano” al regime ordinario (per obbligo).

 

ADOZIONE REGIME DEI MINIMI

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

Se il 2015 è l’ultimo anno di applicazione del regime dei minimi gli stessi, nel 2016, possono adottare il regime forfetario, se rispettati i requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste, oppure “passano” al regime ordinario.

 

ADOZIONE REGIME ORDINARIO IVA

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario sono vincolati ad adottare il regime ordinario fino al termine del triennio, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, tale scelta ha una durata minima triennale.

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario in quanto privi dei requisiti per il regime forfetario, possono adottare il regime forfetario nel 2016, nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di cui sopra.

 

IN FATTURA EMESSA

Dicitura che devono indicare i forfettari in fattura. 

La operazione effettuata dai forfettari è eseguita ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014 e pertanto non soggetta ad IVA e nemmeno a ritenuta ai sensi dell’articolo 1, comma 67 L. 190/2014, così come modificati dalla Legge 208/2015.

La nota da riportare nella fattura emessa in regime forfettario è la seguente:

 

"Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 – Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014” 

 

Marca da bollo

Sulle fatture di importo superiore ai 77,47 euro va applicata una marca da bollo di 2 euro, a carico del cliente che riceve la fattura.
In caso di marca da bollo, la data deve essere uguale o antecedente a quella della fattura.
Sono esenti da imposta di bollo, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari e per quelle in cui il forfetario risulta debitore di IVA (inversione contabile).

 

Cosa indicare in fattura

Nelle fatture emesse dal contribuente forfettario vanno indicati:

-        tutti i dati indicati all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;

-        un’apposita dicitura, che serve ad indicare che chi ha emesso o ricevuto la fattura, cedente o prestatore, rientra nel regime forfetario, come sopra;

-        medesima dicitura, anche in caso di cessioni intracomunitarie effettuate ai sensi dell’art.7-ter del D.P.R. n. 633/1972, oltre all’art.7-ter stesso, nei confronti di soggetti passivi IVA con residenza in un altro Paese UE, poiché in realtà quella effettuata è un’operazione interna senza diritto di rivalsa. - Inoltre, in caso di cessioni intra UE, il contribuente forfetario non deve presentare il modello Intrastat di beni o servizi;

-        i riferimenti dell’’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972, in caso di cessioni all’esportazione, oltre alla dicitura “normale forfait”.

 

Fattura acquisti intracomunitari forfettari:

In caso di acquisti intracomunitari di beni o di servizi generici ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente forfettario ha i seguenti obblighi:

-        iscrizione al VIES;

-        presentazione del modello Intrastat, elenchi acquisti;

integrazione IVA per le fatture di acquisto intracomunitarie e per le altre operazioni di cui risulta debitore d’imposta;

-        liquidazione e versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione (ha il divieto di detrarre l’IVA anche sugli acquisti intracomunitari);

-        emissione autofattura per gli acquisti intracomunitari o esteri in caso di operazioni in cui risultano debitori dell’imposta sul valore aggiunto. In alternativa la fattura può essere integrata con il cosiddetto reverse charge, indicando l’aliquota e la relativa imposta.

Regime forfettario: le operazioni estere

Le regole di fatturazione che i soggetti che adottano il Regime forfettario devono osservare quando effettuano operazioni estere: sia per le operazioni intracomunitarie, e quindi per i relativi obblighi intrastat, sia per le operazioni estere verso operatori extra-UE. Di seguito tutte le varie casistiche possibili.

Operazioni sui BENI   Cessione di beni in ambito UE Operazioni estere NEI CONFRONTI DI ALTRI OPERATORI ECONOMICI

Le operazioni estere riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di altri operatori UE, non sono qualificabili come operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 41comma 2, del D.L. n. 331/93.

Infatti, qualora il soggetto che aderisce al Regime forfettario effettui la cessione di un bene verso un soggetto passivo Iva comunitario, la stessa è considerata come “cessione interna“, e per questo non deve essere applicata l’Iva.

La fattura conterrà (oltre alla normale dicitura) anche la dicitura: “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93“, e pertanto non dovrà essere presentato alcun modello Intrastat, per le cessioni di beni, relativamente a questo tipo di operazioni.

Operazioni estere NEI CONFRONTI DI UN PRIVATO

Le operazioni estere riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti privati seguono le stesse regole previste per le cessioni effettuate verso gli operatori UE.

Pertanto, anche in questo caso dovrà essere riportata la dicitura: “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93“, e non dovrà essere presentato alcun modello Intrastat.

Acquisti di beni in ambito UE

Per le operazioni estere riguardanti gli acquisti di beni si applica l’articolo 38 del D.L. n. 331/93.

Per questo tipo di operazioni è necessario tenere in considerazione il seguente limite:

soglia di €. 10.000 di acquisti,

 

Entro 10.000

se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di €. 10.000 di acquisti, e se la stessa soglia non è superata nell’anno corrente, tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il Regime forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari, ma acquisti interni, e pertanto risultano assimilati agli acquisti effettuati da privati. Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva, il fornitore estero (UE o extra-UE), emetterà la propria fattura addebitando l’Iva del proprio Paese.

 

Oltre 10.000

Nel caso in cui, invece, si superi la soglia di €. 10.000 di acquisti l’operazione estera viene considerata come acquisto intracomunitario e quindi sarà necessario procedere:

- all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’Iva con il meccanismo del Reverse charge, che dovrà essere  registrata entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione, e nello stesso termine dovrà essere 

- versata la relativa Iva.

- obbligatoria la presentazione del modello Intrastat acquisti.

Cessioni ed acquisti fuori UE - Importazioni ed esportazioni di beni

Il forfettario non può avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72.

 

Per le operazioni estere di importazione e di esportazione di beni il contribuente che aderisce al Regime forfettario deve osservare le regole previste dal DPR n. 633/72 in tema di importazioni, esportazioni, ed operazioni assimilate, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72, in quanto non è possibile portarsi l’Iva in detrazione.

In particolare si rendono valide le seguenti regole per l’applicazione dell’Iva:

 

  • Importazione di beni –

procede al versamento dell’Iva in dogana al momento dell’importazione dei beni dall’estero;

 

  • Esportazione di beni 

procede all’esportazione di beni non deve addebitare l’imposta in fattura.

Operazioni sui SERVIZI

Prestazione e acquisto di servizi in ambito UE ed Extra-UE

 

Per le operazioni estere riguardanti le prestazioni di servizi attivi e passivi (acquisti e cessioni) operanti sia in ambito UE, che verso Paesi extra-UE, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, che disciplina la “territorialità” dei servizi generici resi dai contribuenti. In base a queste disposizioni possiamo avere le seguenti fattispecie:

 

  1. Cessione di servizi in ambito UE ed extra-UE –

Nel caso in cui un contribuente forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’unione europea dovrà rilasciare una fattura senza addebito di Iva.

Nella fattura riporterà (oltre alla normale dicitura dei forfettari) la dicitura “Reverse charge“, o “inversione contabile”  

La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario, sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72;

 

  1. Acquisto di servizi in ambito UE ed extra-UE 

Nel caso in cui un contribuente forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede:

- in uno dei Paesi dell’unione europea, dovrà procedere ad integrare la fattura ricevuta, se il prestatore è soggetto passivo dell’unione europea,

- se si tratta di un prestatore di servizi extra-UE ad autofatturazione.

 

In ogni caso il contribuente sarà chiamato a versare la relativa Iva, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Servizi verso PRIVATI - UE o Extra-UE

 

Ricordiamo che, se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE o extra-UE, l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna, per la quale non vi è applicazione dell’Iva. 

 

Servizi verso IMPRESE - UE 

 

In ogni caso, qualora la controparte della prestazione di servizi sia un soggetto passivo avente sede all’interno della comunità europea è obbligatorio, per il contribuente forfettario, compilare il modello intrastat, relativamente alle prestazioni di servizi rese o ricevute (Circolare n. 36/E/2010, Agenzia delle Entrate).

 

Tabella riepilogativa

 

OPERAZIONE  

EFFETTUATA 

DISCIPLINA  

IVA 

MODELLO INTRASTAT 

VERSAMENTO IVA ENTRO  

16 MESE SUCCESSIVO 

Acquisto di beni < €. 10.000 (anno n-1)

Operazione come privato -
 Iva nel Paese del cedente

No 

No
Iva al momento dell'acquisto 

Cessioni di beni

Operazione interna -
No Iva

No 

No 

Acquisto di beni > €. 10.000 (anno n-1)

Operazione intracomunitaria in Reverse Charge

Si 

Si 

Servizi resi

Operazione intracomunitaria in Reverse Charge

Si 

No 

Servizi ricevuti

Operazione intracomunitaria in Reverse Charge

Si 

Si 

 

CONTRIBUZIONE

 

Gli imprenditori che applicano il regime forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d.regime contributivo agevolato).

Tale sistema:

  • fino al 2015 prevedeva la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima);
  •  
  • dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%.

 

E’ confermato anche che il regime contributivo ridotto in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente, da fare entro 30 giorni dall’attivazione o per chi già in attività, entro il 28/2. - 

 

Iscritti INPS alla Gestione separata  (professionisti)

 

Se non interverranno modifiche, la interpretazione letterale della normativa non ammette la riduzione della contribuzione che non è invece consentita ai contribuenti iscritti alla Gestione separata.

 

LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA PER CHE TRANSITA DAL REGIME IVA ORDINARIO

 

In considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, i soggetti che dal 2016 passano dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime in esame, ai sensi dell’art. 19­bis2, comma 3, DPR n. 633/72 devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2015.

 

Come precisato nella CM 24.12.97, n. 328/E, “lo scopo delle rettifiche è, sostanzialmente, … di adeguare la detrazione dell’imposta all’effettiva e mutata destinazione dei beni e dei servizi”. Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, “l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.” 

Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica:

-        va eseguita se non sono trascorsi i 5 anni successivi all’entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione relativamente agli immobili;

-        non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 o per i beni con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.

Da quanto sopra si evince innanzitutto che la rettifica interessa in particolare:

-        le rimanenze di beni risultanti al 31.12.2014;

-        i servizi non utilizzati al 31.12.2015 (ad esempio, i canoni di leasing fatturati nel 2015 riferiti al 2016);

-        i beni mobili ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, PC, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31.12.2015 non è ancora scaduto il predetto periodo (5 anni). Si tratta quindi dei beni acquistati dal 2012 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2011, è già trascorso il quinquennio;

Secondo quanto precisato dal MEF nella citata Circolare n. 328/E, per consentire l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, è necessario predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.

L’IVA relativa a tali beni va determinata sulla base delle fatture d’acquisto più recenti.

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA RETTIFICA IVA

Per il calcolo dell’ammontare dell’IVA da “restituire” all’Erario va considerato che:

con riferimento alle rimanenze e ai servizi non ancora utilizzati, deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto;

relativamente ai beni strumentali (diversi dagli immobili) acquistati dal 2012 in poi, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio;

 

In presenza di autovetture la rettifica riguarda solo la quota dell’IVA detratta applicando il regime ordinario e quindi per la quantificazione dell’imposta da “recuperare” va generalmente assunto il 40% dell’IVA a credito;

Relativamente agli immobili acquistati o ultimati dal 2007, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti decimi dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio.

 

MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IVA DA RETTIFICA 

 

Considerato che l’importo della rettifica non assume autonoma rilevanza (come diversamente previsto per la rettifica della detrazione IVA connessa all’adozione del regime dei minimi) quanto indicato nel suddetto rigo VF56 concorre a determinare il saldo IVA 2015. Il versamento dello stesso è collegato alla modalità di presentazione della dichiarazione.

Di conseguenza in caso di presentazione del mod. IVA 2015 in forma autonoma, il versamento va eseguito entro il 16.3.2016 (codice tributo “6099”) in unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate), tenendo presente che:

-        l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi;

-        le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2016, data entro la quale va versata la prima rata.

In caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata nel mod. UNICO 2016 il versamento, va effettuato :

-        con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma (entro il 16.3 in unica soluzione o in forma rateale con la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 16.3);

-        ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015 (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).

 

TEMPISTICA PER LA SCELTA

La decisione di usufruire del nuovo regime forfetario deve essere assunta all’inizio del 2016, considerato che già dall’1.1.2016 il soggetto non deve, ad esempio, addebitare l’IVA nelle fatture.

Tale decisione può essere invece assunta “di fatto” anche in un momento successivo per i contribuenti non obbligati all’emissione della fattura.

Alla data dell’1.1.2016 il soggetto deve pertanto essere certo di rispettare i requisiti previsti dalla norma per l’accesso ed avere già effettuato le valutazioni di convenienza.

 

Cronologia aggiornamenti normativi

Il regime forfetario agevolato ex art.1 co. da 54 a 89 introdotto dalla L. Finanziaria 2015 (regime talmente agevolato che non l’ha scelto quasi nessuno, e che quest’anno stanno riformando, naturalmente facendo attenzione a “incasinare” – pur di incassare due spicci di più – anche il vecchio regime dei minimi ex DL 98/2011 con il quale intendono accorparlo) 

 

2015

La Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014, aveva infatti introdotto il regime forfetario, operativo dal 2015, che  andava a sostituire i precedenti regimi agevolati (regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della Legge 388/2000, regime fiscale di vantaggio (dei minimi) di cui all’art. 27 comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011)

Nel 2015 è stata inserita una clausola di salvaguardia per i contribuenti “minimi, ovverosia quei soggetti che nel periodo di imposta in corso al 2014 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio D.L. 98/2011 potevano continuare ad avvalersene per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Successivamente il D.L. n.192/2014 ha prorogato fino 2015, posticipando di fatto di 1 anno la sua abrogazione.

Tale regime quindi può essere adottato, oltre che dai soggetti in attività al 31/12/2014 anche da coloro che hanno iniziato una nuova attività anche 2015 (verificati i requisiti previsti dalla norma).

Pertanto fino alla fine del 2015 chi ha iniziato una nuova attività poteva decidere se applicare:

il regime dei minimi DL.98/2011;

il regime forfetario L.190/2014.

 

E’ chiaro che coloro che erano minimi al 31.12.2014 potranno continuare ad esserlo, mantenendo i requisiti, continuando a fruire del “vecchio” regime fino all’esaurimento del quinquennio (periodo di durata massima) o, in alternativa, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Ad esempio

Un giovane di 20 anni, che ha iniziato un’attività autonoma nell’anno 2014, potrà continuare a fruire del predetto regime fino al 31 dicembre del 2029, cioè fin quanto avrà raggiunto 35 anni.

 

Non è ancora esplicitato  ma le interpretazioni più numerose sono in tal senso, che i contribuenti minimi D.L. 98/2011, già in attività al 31.12.2015, potranno continuare a fruire del “vecchio” regime fino all’esaurimento del quinquennio (periodo di durata massima) o, in alternativa, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

2016

Dal 2016 l’unico regime fiscale agevolato per imprenditori e professionisti in possesso dei requisiti previsti, è quello forfettario, modificato dalla Legge di stabilità 2016.

Di fatto l’abrogato regime dei minimi viene fatto confluire all’interno del nuovo regime forfetario, diventando così il regime applicabile per i soggetti che iniziano una nuova attività

Le modifiche principali sono:

-        agevolazione start up,

i soggetti che iniziano una nuova attività: possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile ridotto di un terzo, con la possibilità nell’anno di avvio della nuova attività e nei quattro anni successivi di godere (quindi) di un’aliquota ridotta al 5%.

-        agevolazioni contributive: viene sostituito il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, ed invece dell’esonero dal minimale viene prevista  una riduzione del 35% dei contributi INPS, complessivamente dovuti, che perciò sono pagati sul 65% dell’imponibile contributivo, riattivato il minimo contributivo;

-        innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfetario.

 

Attività

Codice ATECO

Limite ricavi

Coefficiente

Industrie alimentari e delle bevande

10-11

45 mila

40% 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

50 mila

40% 

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40 mila

40% 

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

30 mila

54% 

Costruzioni e attività immobiliari

41 – 42 – 43 – 68

25 mila

86% 

Intermediari del commercio

46.1

25 mila

62% 

Servizi di alloggio e ristorazione

55 – 56

50 mila

40% 

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione

64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88

30 mila

78% 

Altre attività

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99.

30 mila

67% 

 

Esempio: 

un commerciante, gruppo 45 del Ateco20017, che incassa 40mila euro, applica l’aliquota del 40%, ottenendo un imponibile pari a 16mila euro.

L’imposta forfettaria, applicando l’aliquota del 15%, sarà quindi pari a 2.400 euro.

C’è un quinquennio agevolato per start up e nuove attività, con aliquota al 5%.

Il beneficio è fruibile anche da parte delle nuove iniziative nate nel 2015, ma in tal caso l’aliquota al 5% si applica per i successivi quattro anni.

Quindi, nel caso in cui l’attività inizi nel 2016, l’aliquota agevolata si applica per cinque anni, se invece l’apertura risale allo scorso anno, beneficio per quattro anni.

 

Regime forfetario, anche alla luce delle modifiche di cui alla L. n. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016

L’accesso all’aliquota ridotta condizioni.

Se risulta precluso l'accesso al regime aliquota ridotta 5% rimane comunque applicabile, al sussistere delle specifiche condizioni di accesso, l’aliquota del 15% prevista sempre per il regime forfetario.

 

L’ aliquota ridotta è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni di cui al comma 65 dell’articolo 1 L. n. 190/2014 come modificato dalla L. n. 208/2015, quali:

-        i contribuenti non devono aver esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

-        la circostanza che la nuova attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

-        i contribuenti che proseguono un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto a condizione che i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.

 

La situazione alla quale prestare estrema attenzione è rappresentata sicuramente dall’ipotesi di cui al punto 2 che precede, ossia la circostanza che la nuova attività non sia una mera continuazione di attività svolta in precedenza sotto altra veste.

Al fine di individuare la sussistenza o meno di tale condizione e, quindi, stabilire la possibilità di accesso o meno al regime forfetario start up pare utile richiamare e poter applicare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 17/E/2012 e la C.M. n. 8/E/2001.

 

In particolare, con i citati documenti di prassi viene stabilito che il carattere di "mera prosecuzione" di altra attività precedentemente svolta si desume dalle seguenti circostanze:

-        l'attività nuova e quella svolta in precedenza presentano il medesimo contenuto economico;

-        le attività si fondano sulla stessa organizzazione dei mezzi necessari al loro svolgimento.

 

Di conseguenza, qualora sussista identità di contenuti e di mezzi alla base dell'esercizio, rispettivamente, della precedente e della nuova attività, risulta precluso l'accesso al regime in commento, ossia all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%. 

Rimane comunque applicabile, al sussistere delle specifiche condizioni di accesso, l’aliquota del 15% prevista sempre per il regime forfetario.

 

Inoltre, rappresenta mera prosecuzione dell'attività esercitata in precedenza "quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti".

La già citata C.M. 17/E/2012 afferma che non integrano la "mera prosecuzione":

-        forme di lavoro precario come, ad esempio, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. Per esigenze di certezza e di semplificazione è stato ritenuto che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività;

-        la circostanza di aver svolto, nell'anno precedente, prestazioni occasionali purché le stesse siano produttive di redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67 D.P.R. n. 917/86.

-         

Non osta all'applicazione del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile da parte di un'impresa familiare la circostanza che un collaboratore alla stessa abbia svolto, nel triennio precedente, un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, oppure che l'attività svolta dall'impresa familiare sia la continuazione di quella precedentemente svolta dal collaboratore familiare

L’Agenzia, con il provvedimento 22.12.2011 n. 185820 ha stabilito che il requisito secondo cui l'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Nella C.M. 17/E/2012 l’Agenzia ha, ad esempio, ritenuto che un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro o sia stato collocato in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà possa senz’altro avvalersi del regime agevolato, anche se esercita la stessa attività di ingegnere idraulico sotto forma di lavoro autonomo.

 

Regime dei Minimi 2016 dei lavoratori dipendenti.

L’altra novità di rilievo riguarda l’accesso al Regime dei Minimi 2016 dei lavoratori dipendenti.

Innalzamento della soglia 30mila euro di reddito dipendente.

Sotto questa cifra, è possibile unire al lavoro dipendente un’attività autonoma in Regime Forfettario.

La compatibilità vale per il lavoro dipendente e assimilato, il limite non rileva più nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato.

Vengono eliminate le precedenti clausole, prevalenza, che escludevano i casi in cui il reddito dipendente dell’anno precedente fosse superiore al reddito d’impresa o autonomo, e ponevano un tetto a 20mila euro annui per la somma dei redditi (dipendente + autonomo).

 

Cambia ancora il regime dei minimi per i titolari di Partita Iva con la nuova Manovra Finanziaria 2016, con una sorta di mix tra il vecchio regime dei minimi 2015 e il regime forfettario approvato con la scorsa Legge di Stabilità.

In particolare il nuovo regime prevede un’aliquota del 5% su guadagni fino a 30mila euro e per i cinque anni di attività, dopodiché la tassazione salirà al 15%.

Per le partite Iva senza cassa di previdenza (non commercianti non artigiani), l'aliquota contributiva per l'Inps è stata bloccata fermata al 27,72%, dall’innalzamento graduale previsto fino al 33,72%.

In generale, dunque, accedono al regime dei minimi i contribuenti che fatturano meno di una determinata cifra e senza più vincoli di tempo.

Si può applicare l’aliquota forfettaria fino a quando si mantengono i requisiti di reddito e, per il calcolo dell’imponibile, si applicano ai ricavi coefficienti diversi per ogni categoria.

In particolare, la soglia di guadagno fissata per i professionisti è 30mila euro, mentre il precedente tetto era a 15mila euro; stessa soglia 30mila anche per artigiani e imprese, il cui tetto era precedentemente fissato a 20mila euro; 50mila euro (da 40mila) per i commercianti; 50 mila euro anche per alberghi e ristoranti; 40mila euro anche per ambulanti di alimentari e bevande; 30mila euro per ambulante di altri prodotti.

Il nuovo regime dei minimi 2015-2016 permette l’accesso anche ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno un’attività in proprio, se l’assegno previdenziale o lo stipendio sono inferiori a 30mila euro l’anno; e prevede l’aliquota al 5% anche per le start-up, prima soggette all’aliquota del 10%.

La nuova Manovra, insieme a modifiche del regime dei minimi, prevede anche altri provvedimenti per i professionisti, che rientrano in uno specifico disegno di legge collegato sul lavoro autonomo.

 

E’ prevista, innanzitutto, un’agevolazione fiscale per le società di persone, con la franchigia di deduzione Irap che sale da 10.500 euro a 13mila euro; e i professionisti, prevista un’agevolazione fiscale sulle spese di formazione, interamente deducibili dal reddito fino a 10mila euro annui.

 

Chi può beneficiare del regime dei minimi così come modificato dalla legge di Stabilità 2016

I professionisti possono beneficiare dell'agevolazione fiscale se, in riferimento all'anno precedente, risultano contemporaneamente verificate alcune condizioni:

-        i ricavi o i compensi non devono aver oltrepassato la soglia dei 30mila euro.

-        la spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5mila euro lordi.

Non deve essere oltrepassata la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20mila euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili utilizzati per la professione).

Ne restano esclusi i professionisti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti. (per approfondire: www.agenziaentrate.gov.it).