Modifiche alla disciplina del canone RAI
A partire dall’anno 2016:
- la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di 100,00 euro;
- l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.
Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione
La suddetta presunzione, a decorrere dall’anno 2016, è superata esclusivamente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76 dello stesso DPR 445/2000 e avente validità per l’anno in cui è presentata.
Soggetti tenuti al pagamento
Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (come individuata dall’art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223).
Addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica
Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.
Rateizzazione dell’importo
Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.
Per il 2016, nella prima fattura successiva all’1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.