Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione dei 730 - Esclusione delle sanzioni
Acquisizione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione dei 730
Ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, con le previste modalità, anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, a partire dalle prestazioni sanitarie erogate dall’1.1.2016.
Spese sanitarie rimborsate
Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli altri fondi comunque denominati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate:
- a partire dall’anno d’imposta 2015;
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Per le trasmissioni telematiche da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche e degli altri dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si applicano le previste sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione pre-compilata”.