Viene introdotta una speciale riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97 (norma relativa all’accertamento con adesione, ma operante pure per l’acquiescenza).
Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015.
È inoltre imprescindibile che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga entro il 31.5.2016.
Il Legislatore ha stabilito che la riammissione si verifica limitatamente al versamento delle imposte dirette, per cui essa non concerne tributi diversi dall’IRES e dall’IRPEF, come ad esempio l’IVA, l’imposta di registro, le ipocatastali e il tributo successorio. Invece, il riferimento alle “imposte dirette” dovrebbe includere le imposte sostitutive, le addizionali comunali e regionali e le ritenute, sia a titolo di acconto che d’imposta, così come le imposte patrimoniali (pensiamo all’IVIE e all’IVAFE).
Il motivo principale per cui il contribuente ha interesse alla riammissione consiste nell’evitare i pesanti effetti sanzionatori dell’art. 8 del DLgs. 218/97, quindi l’irrogazione, unitamente alla cartella di pagamento e senza possibilità di definizione al terzo, della sanzione pari al 60% del residuo dovuto a titolo di tributo.