Legge stabilità 2016 - Riammissione alle rate contribuenti decaduti

Rate non pagate Riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione 

Viene introdotta una speciale riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97 (norma relativa all’accertamento con adesione, ma operante pure per l’acquiescenza).

Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015.

È inoltre imprescindibile che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga entro il 31.5.2016.

Il Legislatore ha stabilito che la riammissione si verifica limitatamente al ver­sa­men­to delle imposte dirette, per cui essa non concerne tributi diversi dall’IRES e dall’IRPEF, come ad esempio l’IVA, l’imposta di registro, le ipocatastali e il tri­buto successorio. Invece, il riferimento alle “imposte dirette” dovrebbe inclu­de­re le imposte sostitutive, le addizionali comunali e regionali e le ritenute, sia a titolo di acconto che d’imposta, così come le imposte patrimoniali (pensiamo all’IVIE e all’IVAFE).

Il motivo principale per cui il contribuente ha interesse alla riammissione con­si­ste nell’evitare i pesanti effetti sanzionatori dell’art. 8 del DLgs. 218/97, quindi l’ir­ro­gazione, unitamente alla cartella di pagamento e senza possibilità di defi­ni­zione al terzo, della sanzione pari al 60% del residuo dovuto a titolo di tributo.